Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2003 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 274 |
Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione; Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2002; Visto l'articolo 22 della citata legge n. 14 del 2003, recante disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); Visto il comma 3 del citato articolo 22 recante la previsione di modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al testo unico della finanza
1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato: «testo unico della finanza», approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 14, comma 1, cosi' recita: «1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.». - La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002». L'art. 22, cosi' recita: «Art. 22 (Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari). - 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2003, un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le societa' di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM (10/a). 2. L'attuazione delle direttive sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere che le societa' di gestione autorizzate in conformita' alla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attivita' previste dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel Paese di origine in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali; b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorita' italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento; c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle societa' di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla direttiva 2001/107/CE; d) disciplinare, per le societa' di gestione e le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), la delega a terzi dell'esercizio di una o piu' funzioni prevedendo modalita' della stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il permanere della responsabilita' in capo alla societa' delegante; e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso all'attivita' per le SICAV e le societa' di gestione del risparmio che designano in via permanente una societa' di gestione del risparmio per la gestione del proprio patrimonio; f) prevedere che le societa' di gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne faccia richiesta; g) concedere un periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13 febbraio 2002 alle societa' di gestione e alle SICAV esistenti a tale data per adeguarsi alla nuova disciplina nazionale posta in essere in attuazione della direttiva 2001/108/CE. 3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potra' apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni. 4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - La direttiva 2001/107/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 febbraio 2002, n. L 41. - La direttiva 2001/108/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 febbraio 2002, n. L 41. - La direttiva 1985/611/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 375. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.».
Note all'art. 1: - Per le direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, vedi note alle premesse. - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse.
|
| Art. 2.
Modifiche all'articolo 1 del testo unico della finanza Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico della finanza le lettere n), o), p), q) e r) sono sostituite dalle seguenti: «n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili; o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) "societa' di gestione armonizzata": la societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; p) "societa' promotrice": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1); q) "gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 2); r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;».
Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; b) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario; h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; i) "societa' di investimento a capitale variabile" (SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto mediante una o piu' emissioni di quote; k) "fondo aperto" il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita' previste dalle regole di funzionamento del fondo; l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV; n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili; o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) "societa' di gestione armonizzata": la societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; p) "societa' promotrice": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1); q) "gestore" la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 2); r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le SGR, le societa' di gestione armonizzata, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario e le banche autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine; t)"sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'art. 100 nonche' di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento; w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;». - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia». L'art. 107, cosi' recita: «Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7, dell'art. 106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.».
|
| Art. 3.
Modifiche all'articolo 4 del testo unico della finanza Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio
1. All'articolo 4 del testo unico della finanza il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane ne' a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite». 2. All'articolo 4 del testo unico della finanza dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio equivalenti a quelle vigenti in Italia.».
Nota all'art. 3: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 4, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 2. La Banca d'Italia e al CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. 3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari. 4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane ne' a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite. 5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: a) con autorita' amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati; b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo; c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati; d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti. 5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio equivalenti a quelle vigenti in Italia. 6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle medesime. 8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia. 9. La Banca d'Italia puo' concordare con le autorita' di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorita', per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Paesi. 10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. 11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi di reato. 12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio. 13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».
|
| Art. 4.
Modifiche all'articolo 10 del testo unico della finanza Vigilanza ispettiva
1. All'articolo 10 del testo unico della finanza i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalita' per le verifiche. 4. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di societa' di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorita' di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalita' per le verifiche.».
Nota all'art. 4: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 10, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 10 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati. 2. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su profili di propria competenza. 3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalita' per le verifiche. 4. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di societa' di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorita' di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalita' per le verifiche. 5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, per le materie di rispettiva competenza, con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.».
|
| Art. 5.
Modifiche all'articolo 18 del testo unico della finanza Soggetti
1. All'articolo 18 del testo unico della finanza il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d). Le societa' di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.».
Nota all'art. 5: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 18, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 18 (Soggetti). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e' riservato alle imprese di investimento e alle banche. 2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera d). Le societa' di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera d), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine. 3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, i servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' dall'art. 1, comma 5, lettera c). 4. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attivita' finanziarie, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB: a) puo' individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi; b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attivita' previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.».
|
| Art. 6.
Modifiche all'articolo 22 del testo unico della finanza Separazione patrimoniale
1. All'articolo 22 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla societa' di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonche' gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprieta' di questi ultimi.». 2. All'articolo 22 del testo unico della finanza il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la SGR, la societa' di gestione armonizzata, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, la SGR e la societa' di gestione armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilita' liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.».
Nota all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 22, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 22 (Separazione patrimoniale). - 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla societa' di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, nonche' gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprieta' di questi ultimi. 2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario. 3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la SGR, la societa' di gestione armonizzata, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, la SGR e la societa' di gestione armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilita' liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.».
|
| Art. 7.
Modifiche all'articolo 30 del testo unico della finanza Offerta fuori sede
1. All'articolo 30, comma 3, del testo unico della finanza la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dalle SGR, dalle societa' di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.». 2. All'articolo 30 del testo unico della finanza il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le SGR e le societa' di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c).».
Note all'art. 7: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 30, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 30 (Offerta fuori sede). - 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio. 2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo' essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera c); b) dalle SGR, dalle societa' di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR. 4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, le SGR e le societa' di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera c). 5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'art. 32 e' sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'art. 32. 7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente. 8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di Paesi dell'Unione europea. 9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell'art. 100, comma 1, lettera f).». - Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedi note all'art. 2.
|
| Art. 8.
Modifiche all'articolo 33 del testo unico della finanza Attivita' esercitabili
1. L'articolo 33 del testo unico della finanza e' sostituito dal seguente: «Art. 33 (Attivita' esercitabili). - 1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservata: a) alle SGR e alle SICAV; b) alle societa' di gestione armonizzate limitatamente all'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2). 2. Le SGR possono: a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; b) istituire e gestire fondi pensione; c) svolgere le attivita' connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB; d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione; e) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f). 3. La SGR puo' affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore. 4. La SGR puo' delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui al comma 2 con modalita' che evitino lo svuotamento della societa' stessa, ferma restando la sua responsabilita' nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina con regolamento le condizioni e i limiti per il conferimento della delega.». |
| Art. 9.
Modifiche all'articolo 35 del testo unico della finanza Albo
1. All'articolo 35 del testo unico della finanza i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le societa' di gestione armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 41-bis sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo. 2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.».
Nota all'art. 9: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 35, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 35 (Albo). - 1. Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le societa' di gestione armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'art. 41-bis sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo. 2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1. 3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.».
|
| Art. 10.
Modifiche all'articolo 36 del testo unico della finanza Fondi comuni d'investimento
1. All'articolo 36 del testo unico della finanza il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia puo' stabilire in via generale, sentita la CONSOB, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote.».
Nota all'art. 10: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 36, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 36 (Fondi comuni d'investimento). - 1. Il fondo comune di investimento e' gestito dalla societa' di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra societa' di gestione del risparmio. Quest'ultima puo' gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre societa'. 2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilita' liquide di un fondo comune di investimento e' affidata a una banca depositaria. 3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento e' disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'art. 39. 4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la societa' promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo. 5. La societa' promotrice e il gestore assumono solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilita' del mandatario. 6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della societa' di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonche' da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima societa'. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della societa' di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, ne' quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La societa' di gestione del risparmio non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti. 7. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento. 8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia puo' stabilire in via generale, sentita la CONSOB, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote.».
|
| Art. 11.
Modifiche all'articolo 38 del testo unico della finanza Banca depositaria
1. All'articolo 38, comma 1, del testo unico della finanza la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: «a) accerta la legittimita' delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonche' la destinazione dei redditi del fondo; a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo;».
Nota all'art. 11: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 38, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 38 (Banca depositaria). - 1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimita' delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonche' la destinazione dei redditi del fondo; a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo; b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso; c) esegue le istruzioni della societa' di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. La banca depositaria e' responsabile nei confronti della societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. 3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalita' di subdeposito dei beni del fondo. 4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarita' riscontrate nell'amministrazione della societa' di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.».
|
| Art. 12.
Modifiche all'articolo 39 del testo unico della finanza Regolamento del fondo
1. All'articolo 39 del testo unico della finanza il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37. 3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.».
Nota all'art. 12: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 39, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 39 (Regolamento del fondo). - 1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la societa' promotrice, il gestore, se diverso dalla societa' promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. 2. Il regolamento stabilisce in particolare: a) la denominazione e la durata del fondo; b) le modalita' di partecipazione al fondo, i termini e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche' le modalita' di liquidazione del fondo; c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi; d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio del fondo; e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonche' le eventuali modalita' di ripartizione e distribuzione dei medesimi; f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della societa' di gestione del risparmio; g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla societa' di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti; h) le modalita' di pubblicita' del valore delle quote di partecipazione. 3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37. 3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.».
|
| Art. 13.
Modifiche all'articolo 40 del testo unico della finanza Regole di comportamento
1. All'articolo 40 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le SGR devono: a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrita' del mercato; b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR; c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.».
Nota all'art. 13: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 40, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 40 (Regole di comportamento e diritto di voto). - 1. Le SGR devono: a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrita' del mercato; b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR; c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi. 2. La societa' di gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge. 3. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla societa' promotrice, l'esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario.».
|
| Art. 14.
Modifiche al testo unico della finanza Operativita' all'estero
1. Dopo l'articolo 40 del testo unico della finanza, per ripartire il testo, e' inserita la seguente indicazione: «Capo II-bis - Operativita' all'estero». |
| Art. 15.
Modifiche all'articolo 41 del testo unico della finanza Operativita' all'estero delle SGR
1. L'articolo 41 del testo unico della finanza e' sostituito dal seguente: «Art. 41 (Operativita' all'estero delle SGR). - 1. Le SGR possono operare, anche senza stabilirvi succursali: a) in uno Stato comunitario, in conformita' a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2; b) in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento: a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perche' le SGR possano prestare negli Stati comunitari le attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie; b) le condizioni e le procedure per il rilascio alla SGR dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari le attivita' per le quali sono autorizzate. 3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera b), l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorita' dello Stato ospitante.».
Nota all'art. 15: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse.
|
| Art. 16.
Modifiche all'articolo 41 del testo unico della finanza Societa' di gestione armonizzate 1. Dopo l'articolo 41 del testo unico della finanza e' inserito il seguente: «Art. 41-bis (Societa' di gestione armonizzate). - 1. Per l'esercizio delle attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie, le societa' di gestione armonizzate possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorita' competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. 2. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, le societa' di gestione armonizzate possono svolgere le attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano informate dall'autorita' competente dello Stato di origine. 3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1 e 2 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi. 4. Le societa' di gestione armonizzate che svolgono le attivita' di cui al comma 3 nel territorio della Repubblica sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40.».
Nota all'art. 16: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse.
|
| Art. 17.
Modifiche all'articolo 43 del testo unico della finanza Costituzione e attivita' esercitabili
1. All'articolo 43, comma 1, del testo unico della finanza dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: «f-bis) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; f-ter) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa.».
Nota all'art. 17: Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 43, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 43 (Costituzione e attivita' esercitabili). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la Direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e onorabilita' stabiliti ai sensi dell'art. 13; e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'art. 14; f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; f-bis) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5; f-ter) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa. 2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina: a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa; b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto. 3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati. 4. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla costituzione della societa' ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato. 5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale variabile SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della societa'. Alla societa' di investimento a capitale variabile non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i conferimenti in natura. 6. La SICAV puo' svolgere le attivita' connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB. 7. La SICAV puo' delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a societa' di gestione del risparmio. 8. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.».
|
| Art. 18.
Modifiche al testo unico della finanza - SICAV che designano una SGR o una societa' di gestione armonizzata
1. Dopo l'articolo 43 del testo unico della finanza e' inserito il seguente: «Art. 43-bis (SICAV che designano una SGR o una societa' di gestione armonizzata). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una societa' di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 13; e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 14; f) lo statuto preveda: 1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; 2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o ad una societa' di gestione armonizzata e l'indicazione della societa' designata. L'affidamento della gestione a una societa' di gestione armonizzata e' subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorita' dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV. 2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43.».
Nota all'art. 18: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse.
|
| Art. 19.
Modifiche all'articolo 45 del testo unico della finanza Capitale e azioni
1. All'articolo 45, comma 6, del testo unico della finanza dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) la possibilita' di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali e' comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.».
Nota all'art. 19: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 45, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 45 (Capitale e azioni). - 1. Il capitale della SICAV e' sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla societa', cosi' come determinato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), numero 5). 2. Alla SICAV non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile. 3. Le azioni rappresentative del capitale della SICAV devono essere interamente liberate al momento della loro emissione. 4. Le azioni della SICAV possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. 5. Lo statuto della SICAV indica le modalita' di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonche' la periodicita' con cui le azioni della SICAV possono essere emesse e rimborsate. 6. Lo statuto della SICAV puo' prevedere: a) limiti all'emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni nominative; c) l'esistenza di piu' comparti di investimento per ognuno dei quali puo' essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti; c-bis) la possibilita' di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali e' comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo. 7. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356 del codice civile. 8. La SICAV non puo' emettere obbligazioni o azioni di risparmio ne' acquistare o comunque detenere azioni proprie.».
|
| Art. 20.
Modifiche all'articolo 50 del testo unico della finanza Altre disposizioni applicabili
1. All'articolo 50 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresi' l'articolo 33, commi 3 e 4.».
Nota all'art. 20: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 50, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 50 (Altre disposizioni applicabili). - 1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'art. 43, si applica altresi' l'art. 33, commi 3 e 4. 2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l'art. 42.».
|
| Art. 21.
Modifiche all'articolo 52 del testo unico della finanza Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari
1. All'articolo 52 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di societa' di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.».
Note all'art. 21: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 52, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 52 (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari). - 1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di societa' di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di societa' finanziarie previste dall'art. 18, comma 2, del T.U. bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. 2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attivita' anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, nonche' ordinare la chiusura della succursale, quando: a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale; b) risultino violazioni delle norme di comportamento; c) le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale; d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori. 3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.». - Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedi note all'art. 2.
|
| Art. 22.
Modifiche all'articolo 58 del testo unico della finanza Succursali di imprese di investimento estere e di societa' di gestione armonizzate
1. All'articolo 58 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una societa' di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attivita' da parte dell'autorita' competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.».
Note all'art. 22: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 58, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 58 (Succursali di imprese di investimento estere). 1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una societa' di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attivita' da parte dell'autorita' competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'art. 57, in quanto compatibili. 2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'art. 57, in quanto compatibili.». - L'art. 57 del citato decreto n. 58/1998, cosi' recita: «Art. 57 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, puo' disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'art. 56 siano di eccezionale gravita'. 2. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'art. 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori. 3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. 4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre, trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la societa' di gestione del risparmio e la SICAV hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonche' dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'art. 86, commi 6 e 7, del T.U. bancario. 5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'art. 87, comma 1, del T.U. bancario. 6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una SICAV, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della societa'.».
|
| Art. 23.
Modifiche all'articolo 60 del testo unico della finanza Succursali di imprese di investimento estere e di societa' di gestione armonizzate e non armonizzate
1. All'articolo 60 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le succursali di imprese di investimento, di societa' di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia.».
Nota all'art. 23: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 60, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 60 (Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri). - 1. Le succursali di imprese di investimento, di societa' di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia, possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dai sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. 2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.».
|
| Art. 24.
Modifiche all'articolo 188 del testo unico della finanza Abuso di denominazione
1. All'articolo 188 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o "societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "SGR" o "societa' di gestione del risparmio"; "SICAV" o "societa' di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.».
Note all'art. 24: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 188, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o "societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "SGR" o "societa' di gestione del risparmio&'; "SICAV" o "societa' di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove. 2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
|
| Art. 25.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
|
|
|