Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 274
Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2002;
Visto l'articolo 22 della citata legge n. 14 del 2003, recante disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
Visto il comma 3 del citato articolo 22 recante la previsione di modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al testo unico della finanza

1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato: «testo unico della finanza», approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri». L'art. 14, comma 1, cosi'
recita:
«1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
della Repubblica con la denominazione di "decreto
legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
Ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.».
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002». L'art. 22, cosi' recita:
«Art. 22 (Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia di
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).
- 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, e' delegato ad adottare, entro il
31 dicembre 2003, un decreto legislativo recante le norme
per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio
2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio,
concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le societa' di
gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di
OICVM (10/a).
2. L'attuazione delle direttive sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che le societa' di gestione autorizzate
in conformita' alla direttiva 85/611/CEE, come modificata
dalla direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia
le attivita' previste dalla direttiva stessa e per le quali
sono autorizzate nel Paese di origine in regime di libera
prestazione del servizio ovvero per il tramite di
succursali;
b) stabilire che la vigilanza sulle imprese
autorizzate sia esercitata dall'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni
delle autorita' italiane in materia di elaborazione e
applicazione delle norme di comportamento;
c) indicare quali servizi accessori possano essere
prestati dalle societa' di gestione del risparmio tra
quelli consentiti dalla direttiva 2001/107/CE;
d) disciplinare, per le societa' di gestione e le
societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), la
delega a terzi dell'esercizio di una o piu' funzioni
prevedendo modalita' della stessa che evitino lo
svuotamento delle funzioni e assicurino il permanere della
responsabilita' in capo alla societa' delegante;
e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta
nella direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso
all'attivita' per le SICAV e le societa' di gestione del
risparmio che designano in via permanente una societa' di
gestione del risparmio per la gestione del proprio
patrimonio;
f) prevedere che le societa' di gestione siano tenute
a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi,
un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al
sottoscrittore prima della conclusione del contratto e
prevedere che il prospetto completo, l'ultima relazione
annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate siano
messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che
ne faccia richiesta;
g) concedere un periodo massimo di sessanta mesi
dalla data del 13 febbraio 2002 alle societa' di gestione e
alle SICAV esistenti a tale data per adeguarsi alla nuova
disciplina nazionale posta in essere in attuazione della
direttiva 2001/108/CE.
3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e
integrale recepimento delle direttive di cui al presente
articolo, potra' apportare modifiche e integrazioni al
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme
vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento
con le nuove disposizioni.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- La direttiva 2001/107/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
13 febbraio 2002, n. L 41.
- La direttiva 2001/108/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
13 febbraio 2002, n. L 41.
- La direttiva 1985/611/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 375.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
«Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.».

Note all'art. 1:
- Per le direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, vedi note
alle premesse.
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse.



 
Art. 2.

Modifiche all'articolo 1 del testo unico della finanza Definizioni

1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico della finanza le lettere n), o), p), q) e r) sono sostituite dalle seguenti:
«n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
o-bis) "societa' di gestione armonizzata": la societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
p) "societa' promotrice": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) "gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 2);
r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;».



Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 1, comma 1, del
citato decreto cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e direzione generale in un
medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) "fondo comune di investimento": il patrimonio
autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una
pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto
mediante una o piu' emissioni di quote;
k) "fondo aperto" il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) "organismi di investimento collettivo del
risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le
SICAV;
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio
che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei
rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) "societa' di gestione armonizzata": la
societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio;
p) "societa' promotrice": la SGR che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) "gestore" la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento,
le SGR, le societa' di gestione armonizzata, le SICAV
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 107 del T.U. bancario e le banche
autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i
servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata
al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario
d'origine;
t)"sollecitazione all'investimento": ogni offerta,
invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi
forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla
sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce
sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi
bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti
finanziari;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti superiore a quello indicato nel regolamento
previsto dall'art. 100 nonche' di ammontare complessivo
superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia». L'art. 107, cosi' recita:
«Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del
tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina
criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla
dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7, dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in
materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.».



 
Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 del testo unico della finanza Collaborazione
tra autorita' e segreto d'ufficio

1. All'articolo 4 del testo unico della finanza il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane ne' a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite».
2. All'articolo 4 del testo unico della finanza dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio equivalenti a quelle vigenti in Italia.».



Nota all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 4, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e
l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Dette autorita' non possono
reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e al CONSOB collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati
comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB
possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni
con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse ad altre autorita' italiane ne' a terzi senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
sistemi di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o al
regolamento delle negoziazioni dei mercati;
d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine
di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse
gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio equivalenti a quelle
vigenti in Italia.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del
soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. La Banca d'Italia puo' concordare con le autorita'
di vigilanza di altri Stati comunitari forme di
collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di
ciascuna autorita', per l'esercizio della vigilanza su base
consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Paesi.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per
le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli
esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».



 
Art. 4.

Modifiche all'articolo 10 del testo unico della finanza Vigilanza
ispettiva

1. All'articolo 10 del testo unico della finanza i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalita' per le verifiche.
4. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di societa' di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorita' di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalita' per le verifiche.».



Nota all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 10, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 10 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia
e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva
competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie,
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari
presso i soggetti abilitati.
2. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte
all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su
profili di propria competenza.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle
autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare
accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche
stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare
altre modalita' per le verifiche.
4. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono
ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali
di imprese di investimento, di banche comunitarie e di
societa' di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate,
stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorita'
di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e
la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze,
procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano
altre modalita' per le verifiche.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare,
per le materie di rispettiva competenza, con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari modalita' per
l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di
banche insediate nei rispettivi territori.».



 
Art. 5.

Modifiche all'articolo 18 del testo unico della finanza Soggetti

1. All'articolo 18 del testo unico della finanza il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d). Le societa' di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.».



Nota all'art. 5:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 18, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 18 (Soggetti). - 1. L'esercizio professionale nei
confronti del pubblico dei servizi di investimento e'
riservato alle imprese di investimento e alle banche.
2. Le SGR possono prestare professionalmente nei
confronti del pubblico il servizio previsto dall'art. 1,
comma 5, lettera d). Le societa' di gestione armonizzate
possono prestare professionalmente nei confronti del
pubblico il servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera
d), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.
3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 107 del T.U. bancario possono esercitare
professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e
alle condizioni stabiliti dalla Banca d'Italia, sentita la
CONSOB, i servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettera
a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati,
nonche' dall'art. 1, comma 5, lettera c).
4. Le SIM possono prestare professionalmente nei
confronti del pubblico i servizi accessori e altre
attivita' finanziarie, nonche' attivita' connesse o
strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste
dalla legge.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento adottato sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB:
a) puo' individuare, al fine di tener conto
dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di
adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove
categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di
investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali
soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale
possono esercitare i nuovi servizi;
b) adotta le norme di attuazione e di integrazione
delle riserve di attivita' previste dal presente articolo,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie.».



 
Art. 6.

Modifiche all'articolo 22 del testo unico della finanza Separazione
patrimoniale

1. All'articolo 22 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla societa' di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonche' gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprieta' di questi ultimi.».
2. All'articolo 22 del testo unico della finanza il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la SGR, la societa' di gestione armonizzata, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, la SGR e la societa' di gestione armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilita' liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.».



Nota all'art. 6:

- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 22, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 22 (Separazione patrimoniale). - 1. Nella
prestazione dei servizi di investimento e accessori gli
strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli
clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di
investimento, dalla SGR, dalla societa' di gestione
armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario,
nonche' gli strumenti finanziari dei singoli clienti a
qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono
patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello
dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale
patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori
dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, ne'
quelle dei creditori dell'eventuale depositario o
sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni
dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti
del patrimonio di proprieta' di questi ultimi.
2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a
somme di denaro depositati presso terzi non operano le
compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti
vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti
dell'intermediario o del depositario.
3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di
investimento, la SGR, la societa' di gestione armonizzata,
l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto
dall'art. 107 del T.U. bancario e la banca non possono
utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli
strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi
detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento,
l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto
dall'art. 107 del T.U. bancario, la SGR e la societa' di
gestione armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse
proprio o di terzi, le disponibilita' liquide degli
investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.».



 
Art. 7.

Modifiche all'articolo 30 del testo unico della finanza Offerta fuori
sede

1. All'articolo 30, comma 3, del testo unico della finanza la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) dalle SGR, dalle societa' di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.».
2. All'articolo 30 del testo unico della finanza il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le SGR e le societa' di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c).».



Note all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 30, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 30 (Offerta fuori sede). - 1. Per offerta fuori
sede si intendono la promozione e il collocamento presso il
pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla
sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del
proponente l'investimento o del soggetto incaricato della
promozione o del collocamento;
b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla
sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o
colloca il servizio.
2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata
nei confronti di investitori professionali, come definiti
con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo'
essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del
servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera c);
b) dalle SGR, dalle societa' di gestione armonizzate
e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di
OICR.
4. Le imprese di investimento, le banche, gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del T.U. bancario, le SGR e le societa' di
gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori
sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta
abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari,
le imprese di investimento e le banche devono essere
autorizzate allo svolgimento del servizio previsto
dall'art. 1, comma 5, lettera c).
5. Le imprese di investimento possono procedere
all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti
finanziari e dai servizi d'investimento, le cui
caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di
strumenti finanziari o di gestione di portafogli
individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza
ai sensi dell'art. 32 e' sospesa per la durata di sette
giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte
dell'investitore. Entro detto termine l'investitore puo'
comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo
al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale
facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati
all'investitore. La medesima disciplina si applica alle
proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a
distanza ai sensi dell'art. 32.
7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei
moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi
contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di
vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o gli
strumenti finanziari siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o di Paesi dell'Unione europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti
finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai
prodotti indicati nell'art. 100, comma 1, lettera f).».
- Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
vedi note all'art. 2.



 
Art. 8.

Modifiche all'articolo 33 del testo unico della finanza Attivita'
esercitabili

1. L'articolo 33 del testo unico della finanza e' sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Attivita' esercitabili). - 1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservata:
a) alle SGR e alle SICAV;
b) alle societa' di gestione armonizzate limitatamente all'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2).
2. Le SGR possono:
a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attivita' connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;
d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;
e) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f).
3. La SGR puo' affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.
4. La SGR puo' delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui al comma 2 con modalita' che evitino lo svuotamento della societa' stessa, ferma restando la sua responsabilita' nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina con regolamento le condizioni e i limiti per il conferimento della delega.».
 
Art. 9.

Modifiche all'articolo 35 del testo unico della finanza Albo

1. All'articolo 35 del testo unico della finanza i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le societa' di gestione armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 41-bis sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.
2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.».



Nota all'art. 9:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 35, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 35 (Albo). - 1. Le SGR sono iscritte in un
apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le societa' di
gestione armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni
previste dall'art. 41-bis sono iscritte in un apposito
elenco allegato all'albo.
2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni
all'albo di cui al comma 1.
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti
e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione
all'albo.».



 
Art. 10.

Modifiche all'articolo 36 del testo unico della finanza Fondi comuni
d'investimento

1. All'articolo 36 del testo unico della finanza il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia puo' stabilire in via generale, sentita la CONSOB, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote.».



Nota all'art. 10:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 36, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 36 (Fondi comuni d'investimento). - 1. Il fondo
comune di investimento e' gestito dalla societa' di
gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra
societa' di gestione del risparmio. Quest'ultima puo'
gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi
istituiti da altre societa'.
2. La custodia degli strumenti finanziari e delle
disponibilita' liquide di un fondo comune di investimento
e' affidata a una banca depositaria.
3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di
investimento e' disciplinato dal regolamento del fondo. La
Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri
generali di redazione del regolamento del fondo e il suo
contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto
dall'art. 39.
4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la
societa' promotrice, il gestore e la banca depositaria
agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei
partecipanti al fondo.
5. La societa' promotrice e il gestore assumono
solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le
responsabilita' del mandatario.
6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun
comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio
autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della
societa' di gestione del risparmio e da quello di ciascun
partecipante, nonche' da ogni altro patrimonio gestito
dalla medesima societa'. Su tale patrimonio non sono
ammesse azioni dei creditori della societa' di gestione del
risparmio o nell'interesse della stessa, ne' quelle dei
creditori del depositario o del sub-depositario o
nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei
singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di
partecipazione dei medesimi. La societa' di gestione del
risparmio non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse
proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
7. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di
investimento.
8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono
rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a
scelta dell'investitore. La Banca d'Italia puo' stabilire
in via generale, sentita la CONSOB, le caratteristiche dei
certificati e il valore nominale unitario iniziale delle
quote.».



 
Art. 11.

Modifiche all'articolo 38 del testo unico della finanza Banca
depositaria

1. All'articolo 38, comma 1, del testo unico della finanza la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) accerta la legittimita' delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonche' la destinazione dei redditi del fondo;
a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo;».



Nota all'art. 11:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 38, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 38 (Banca depositaria). - 1. La banca
depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimita' delle operazioni di
emissione e rimborso delle quote del fondo, nonche' la
destinazione dei redditi del fondo;
a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore
delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede
essa stessa a tale calcolo;
b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la
controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;
c) esegue le istruzioni della societa' di gestione
del risparmio se non sono contrarie alla legge, al
regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. La banca depositaria e' responsabile nei confronti
della societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti
al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza
dell'inadempimento dei propri obblighi.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le
condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca
depositaria e le modalita' di subdeposito dei beni del
fondo.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca
depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e
alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle
irregolarita' riscontrate nell'amministrazione della
societa' di gestione del risparmio e nella gestione dei
fondi comuni.».



 
Art. 12.

Modifiche all'articolo 39 del testo unico della finanza Regolamento
del fondo

1. All'articolo 39 del testo unico della finanza il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.
3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.».



Nota all'art. 12:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 39, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 39 (Regolamento del fondo). - 1. Il regolamento
di ciascun fondo comune di investimento definisce le
caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento,
indica la societa' promotrice, il gestore, se diverso dalla
societa' promotrice, e la banca depositaria, definisce la
ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i
rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti
al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalita' di partecipazione al fondo, i termini
e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati
e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche'
le modalita' di liquidazione del fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli
investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti
medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di
altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio
del fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei
proventi e dei risultati della gestione nonche' le
eventuali modalita' di ripartizione e distribuzione dei
medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico
della societa' di gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle
provvigioni spettanti alla societa' di gestione del
risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
h) le modalita' di pubblicita' del valore delle quote
di partecipazione.
3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e
le sue modificazioni, valutandone in particolare la
completezza e la compatibilita' con i criteri generali
determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.
3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui,
in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di
investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il
regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati
in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende
approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione,
la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di
diniego.».



 
Art. 13.

Modifiche all'articolo 40 del testo unico della finanza Regole di
comportamento

1. All'articolo 40 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le SGR devono:
a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrita' del mercato;
b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR;
c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.».



Nota all'art. 13:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 40, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 40 (Regole di comportamento e diritto di voto). -
1. Le SGR devono:
a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza
nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrita'
del mercato;
b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il
rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni
gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da
assicurare comunque un equo trattamento degli OICR;
c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti
dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e
procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei
servizi.
2. La societa' di gestione del risparmio provvede,
nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti
di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza
dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge.
3. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla
societa' promotrice, l'esercizio dei diritti di voto ai
sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto
contrario.».



 
Art. 14.

Modifiche al testo unico della finanza Operativita' all'estero

1. Dopo l'articolo 40 del testo unico della finanza, per ripartire il testo, e' inserita la seguente indicazione: «Capo II-bis - Operativita' all'estero».
 
Art. 15.

Modifiche all'articolo 41 del testo unico della finanza Operativita'
all'estero delle SGR

1. L'articolo 41 del testo unico della finanza e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Operativita' all'estero delle SGR). - 1. Le SGR possono operare, anche senza stabilirvi succursali:
a) in uno Stato comunitario, in conformita' a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2;
b) in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:
a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perche' le SGR possano prestare negli Stati comunitari le attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie;
b) le condizioni e le procedure per il rilascio alla SGR dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari le attivita' per le quali sono autorizzate.
3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera b), l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorita' dello Stato ospitante.».



Nota all'art. 15:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse.



 
Art. 16.

Modifiche all'articolo 41 del testo unico della finanza Societa' di
gestione armonizzate
1. Dopo l'articolo 41 del testo unico della finanza e' inserito il seguente:
«Art. 41-bis (Societa' di gestione armonizzate). - 1. Per l'esercizio delle attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie, le societa' di gestione armonizzate possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorita' competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, le societa' di gestione armonizzate possono svolgere le attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano informate dall'autorita' competente dello Stato di origine.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1 e 2 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi.
4. Le societa' di gestione armonizzate che svolgono le attivita' di cui al comma 3 nel territorio della Repubblica sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40.».



Nota all'art. 16:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse.



 
Art. 17.

Modifiche all'articolo 43 del testo unico della finanza Costituzione
e attivita' esercitabili

1. All'articolo 43, comma 1, del testo unico della finanza dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
f-ter) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa.».



Nota all'art. 17:
Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 43, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 43 (Costituzione e attivita' esercitabili). - 1.
La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la
costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni nel
rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la Direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore
a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita' e onorabilita' stabiliti ai sensi
dell'art. 13;
e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di
onorabilita' stabiliti ai sensi dell'art. 14;
f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
offerta al pubblico delle proprie azioni;
f-bis) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' e siano fornite almeno le
informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5;
f-ter) venga presentato, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto, un programma concernente
l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura
organizzativa.
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina:
a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di
decadenza dalla stessa;
b) la documentazione che deve essere presentata dai
soci fondatori unitamente con la richiesta di
autorizzazione e il contenuto del progetto di atto
costitutivo e di statuto.
3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del
progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni
di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa
predeterminati.
4. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla
costituzione della societa' ed effettuare i versamenti
relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla
data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve
essere interamente versato.
5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di
societa' di investimento per azioni a capitale variabile
SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i
documenti della societa'. Alla societa' di investimento a
capitale variabile non si applicano gli articoli 2333,
2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i
conferimenti in natura.
6. La SICAV puo' svolgere le attivita' connesse o
strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la
CONSOB.
7. La SICAV puo' delegare poteri di gestione del
proprio patrimonio esclusivamente a societa' di gestione
del risparmio.
8. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto
costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli
effetti da quello degli altri comparti.».



 
Art. 18.

Modifiche al testo unico della finanza - SICAV che designano una SGR
o una societa' di gestione armonizzata

1. Dopo l'articolo 43 del testo unico della finanza e' inserito il seguente:
«Art. 43-bis (SICAV che designano una SGR o una societa' di gestione armonizzata). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una societa' di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 13;
e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 14;
f) lo statuto preveda:
1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;
2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o ad una societa' di gestione armonizzata e l'indicazione della societa' designata. L'affidamento della gestione a una societa' di gestione armonizzata e' subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorita' dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV.
2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43.».



Nota all'art. 18:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse.



 
Art. 19.

Modifiche all'articolo 45 del testo unico della finanza Capitale e
azioni

1. All'articolo 45, comma 6, del testo unico della finanza dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) la possibilita' di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali e' comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.».



Nota all'art. 19:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 45, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 45 (Capitale e azioni). - 1. Il capitale della
SICAV e' sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla
societa', cosi' come determinato ai sensi dell'art. 6,
comma 1, lettera c), numero 5).
2. Alla SICAV non si applicano gli articoli da 2438 a
2447 del codice civile.
3. Le azioni rappresentative del capitale della SICAV
devono essere interamente liberate al momento della loro
emissione.
4. Le azioni della SICAV possono essere nominative o al
portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni al
portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio
indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria
possedute.
5. Lo statuto della SICAV indica le modalita' di
determinazione del valore delle azioni e del prezzo di
emissione e di rimborso nonche' la periodicita' con cui le
azioni della SICAV possono essere emesse e rimborsate.
6. Lo statuto della SICAV puo' prevedere:
a) limiti all'emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilita' delle
azioni nominative;
c) l'esistenza di piu' comparti di investimento per
ognuno dei quali puo' essere emessa una particolare
categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri
di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
c-bis) la possibilita' di emettere frazioni di
azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei
diritti sociali e' comunque subordinata al possesso di
almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.
7. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma
2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355,
comma 3 e 2356 del codice civile.
8. La SICAV non puo' emettere obbligazioni o azioni di
risparmio ne' acquistare o comunque detenere azioni
proprie.».



 
Art. 20.

Modifiche all'articolo 50 del testo unico della finanza Altre
disposizioni applicabili

1. All'articolo 50 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresi' l'articolo 33, commi 3 e 4.».



Nota all'art. 20:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 50, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 50 (Altre disposizioni applicabili). - 1. Alle
SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si
applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle
SICAV autorizzate ai sensi dell'art. 43, si applica
altresi' l'art. 33, commi 3 e 4.
2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si
applica l'art. 42.».



 
Art. 21.

Modifiche all'articolo 52 del testo unico della finanza Provvedimenti
ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari

1. All'articolo 52 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di societa' di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.».



Note all'art. 21:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 52, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 52 (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di
intermediari comunitari). - 1. In caso di violazione da
parte di imprese di investimento comunitarie, di societa'
di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di
societa' finanziarie previste dall'art. 18, comma 2, del
T.U. bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi
del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB,
ciascuna per le materie di propria competenza, possono
ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita',
dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza
dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale
per i provvedimenti eventualmente necessari.
2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i
provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita',
compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove
operazioni riguardanti singoli servizi o attivita' anche
limitatamente a singole succursali o dipendenze
dell'intermediario, nonche' ordinare la chiusura della
succursale, quando:
a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti
dell'autorita' competente dello Stato in cui
l'intermediario ha sede legale;
b) risultino violazioni delle norme di comportamento;
c) le irregolarita' commesse possano pregiudicare
interessi di carattere generale;
d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi
degli investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati
dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente
dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede
legale.».
- Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
vedi note all'art. 2.



 
Art. 22.

Modifiche all'articolo 58 del testo unico della finanza Succursali di imprese di investimento estere e di societa' di gestione armonizzate

1. All'articolo 58 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una societa' di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attivita' da parte dell'autorita' competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.».



Note all'art. 22:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 58, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 58 (Succursali di imprese di investimento
estere). 1. Quando a una impresa di investimento
comunitaria o a una societa' di gestione armonizzata sia
stata revocata l'autorizzazione all'attivita' da parte
dell'autorita' competente, le succursali italiane possono
essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa secondo le disposizioni dell'art. 57, in
quanto compatibili.
2. Alle succursali di imprese di investimento
extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'art. 57,
in quanto compatibili.».
- L'art. 57 del citato decreto n. 58/1998, cosi'
recita:
«Art. 57 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB,
ciascuna per le materie di propria competenza, puo'
disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' e la liquidazione coatta
amministrativa delle SIM, delle societa' di gestione del
risparmio e delle SICAV, anche quando ne sia in corso
l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione
secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarita'
nell'amministrazione ovvero le violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le
perdite previste dall'art. 56 siano di eccezionale
gravita'.
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il
medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'art.
53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
in quanto compatibili, l'art. 80, commi da 3 a 6, e gli
articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e
7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del
T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni
riferite alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio
e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione
"strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e
al denaro.
4. I commissari, trascorso il termine previsto
dall'art. 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre,
trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo
dove la SIM, la societa' di gestione del risparmio e la
SICAV hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori
ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli
stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del
predetto articolo, nonche' dei soggetti appartenenti alle
medesime categorie cui e' stato negato il riconoscimento
delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione
degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi
previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e
separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si
applica in luogo dell'art. 86, commi 6 e 7, del T.U.
bancario.
5. Possono proporre opposizione allo stato passivo,
relativamente alla propria posizione e contro il
riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi
negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i
soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della
raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, del T.U.
bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine
decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
dell'art. 87, comma 1, del T.U. bancario.
6. Se il provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa riguarda una SICAV, i commissari, entro
trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e
la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno
secondo le scritture e i documenti della societa'.».



 
Art. 23.

Modifiche all'articolo 60 del testo unico della finanza Succursali di imprese di investimento estere e di societa' di gestione armonizzate
e non armonizzate

1. All'articolo 60 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le succursali di imprese di investimento, di societa' di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia.».



Nota all'art. 23:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 60, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 60 (Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di
intermediari esteri). - 1. Le succursali di imprese di
investimento, di societa' di gestione armonizzate o di
banche comunitarie insediate in Italia, possono aderire, al
fine di integrare la tutela offerta dai sistema di
indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo
riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia.
2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo
estero equivalente, le succursali di imprese di
investimento e di banche extracomunitarie insediate in
Italia devono aderire a un sistema di indennizzo
riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia.
La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai
sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali
di imprese di investimento e di banche extracomunitarie
operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella
offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.».



 
Art. 24.

Modifiche all'articolo 188 del testo unico della finanza Abuso di
denominazione

1. All'articolo 188 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o "societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "SGR" o "societa' di gestione del risparmio"; "SICAV" o "societa' di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.».



Note all'art. 24:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 188, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o
"societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di
investimento"; "SGR" o "societa' di gestione del
risparmio&'; "SICAV" o "societa' di investimento a capitale
variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento
o del servizio di gestione collettiva del risparmio e'
vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese
di investimento, dalle societa' di gestione del risparmio e
dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal
presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro
diecimilatrecentoventinove.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».



 
Art. 25.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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