Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 ottobre 2003
Disposizioni urgenti conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» della cerimonia di beatificazione di Madre Teresa di Calcutta. (Ordinanza n. 3314).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 2003, concernente la dichiarazione di «grande evento» in occasione della cerimonia di beatificazione di Madre Teresa di Calcutta del 19 ottobre 2003;
Ravvisata la necessita' di provvedere ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 225 del 1992, per consentire l'adozione di tutte le iniziative finalizzate ad assicurare adeguata ospitalita' ai soggetti che interverranno alla celebrazione ed alle connesse manifestazioni, altresi' garantendone la funzionale mobilita', adeguata ricezione alberghiera, accoglienza ed assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle fondamentali esigenze della cittadinanza;
Considerato, altresi', che gli aspetti organizzativi e logistici sono resi ancora piu' complessi dalla probabile partecipazione di numerosi pellegrini meno abbienti, con conseguente necessita' di rinvenire adeguate soluzioni alloggiative alternative;
Considerato che l'imminenza e la complessita' del «grande evento» comportano l'inderogabile necessita' di reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalita' in questione;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il sindaco del comune di Roma e' nominato commissario delegato e provvede alla individuazione ed attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture, servizi e strutture, comunque necessari e strumentali a garantire un'adeguata accoglienza e mobilita' dei partecipanti all'evento, nonche' un regolare svolgimento della cerimonia di beatificazione di Madre Teresa di Calcutta.
2. Il Dipartimento della protezione civile provvede, in particolare, alla realizzazione dei centri di ospitalita' ed all'adeguamento delle strutture della congregazione delle Missionarie della carita' in Roma e provincia, nonche' ad attrezzare il Centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto.
3. Il Dipartimento della protezione civile anche mediante la stipula di apposite convenzioni con associazioni di volontariato, puo' assicurare la fornitura dei pasti ai pellegrini meno abbienti sulla base di modalita' che verranno concertate nei medesimi atti negoziali.
4. Il Dipartimento della protezione civile, per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, si avvale della collaborazione dell'Associazione nazionale alpini.
 
Art. 2.
1. Al fine di agevolare il conseguimento della necessaria documentazione per l'ingresso in Italia da parte dei pellegrini partecipanti alle manifestazioni di cui al grande evento, e' autorizzata la deroga alle disposizioni vigenti in materia di accertamento delle disponibilita' dei mezzi finanziari relativi al viaggio e soggiorno in Italia, mediante presentazione, alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, di liste collettive con individuazione dei capolista del gruppo e dei partecipanti, con divieto di concessioni di visti collettivi.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13 e 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 7, commi 1 e 9, 11, 12, comma 5, 38, 45, comma 6, 103, 159, 200, 201, 215;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4.
 
Art. 4.
1. Agli oneri connessi alla attuazione della presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 500.000,00, si provvede a carico del Fondo della protezione civile. E' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al sindaco di Roma - commissario delegato, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. Una quota parte delle risorse di cui al comma 1 e' destinata al finanziamento di interventi e iniziative da realizzare ai sensi dell'art. 1, comma 1. A tal fine il commissario delegato predispone un apposito documento, da sottoporre all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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