Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 2003, n. 275
Attuazione della direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti l'articolo 1 e l'allegato A della legge 3 febbraio 2003, n. 14;
Vista la direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto l'articolo 3 della direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse richiamati;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni;

Emana

il presente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica della definizione di amministrazione

1. L'espressione: «Ministero dei trasporti e della navigazione», ovunque ricorra nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituita dalla seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'espressione: «Ministero dell'ambiente», ovunque ricorra nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituita dalla seguente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. L'espressione: «Ministero del tesoro», ovunque ricorra nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituita dalla seguente: Ministero dell'economia e delle finanze.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002.». L'art. 1 e l'allegato A, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.».

«Allegato A
(articolo 1, commi l e 3)

2001/182/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari;
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa
a misure comunitarie di lotta contro la peste suina
classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del
Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni
per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime;
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le societa' di
gestione ed i prospetti semplificati;
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a determinati tipi di zucchero destinati
all'alimentazione umana;
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o
totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che
modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
modernizzare e armonizzare le modalita' di fatturazione
previste in materia di IVA;
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che
modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e
la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione sulla vita;
2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione nei rami diversi
dall'assicurazione sulla vita.
2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che
modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto
applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione
e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole;
2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
e da fibra;
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante
disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina
africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per
quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina
africana;
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che
modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra.».
- La direttiva 2001/105/CE e' pubblicata in GUCE n. L
019 del 22 gennaio 2002.
- La direttiva 94/57/CE e' pubblicata in GUCE n. L 319
del 12 dicembre 1994.
- La direttiva 2002/84/CE e' pubblicata in GUCE n. L
324 del 29 novembre 2002.
- L'art. 3 della citata direttiva, cosi' recita:
«Art. 3. - Il regolamento (CE) n. 2099/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002,
che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la
prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi
(comitato COSS) (8), accentra i compiti dei comitati
istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria in
materia di sicurezza marittima, prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle
condizioni di vita e di lavoro a bordo.».
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca:
«Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la
direttiva 94/57/CE.».
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, reca:
«Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della
direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di
controllo delle navi e di attivita' conseguenti delle
amministrazioni marittime, a norma dell'art. 1, comma 4,
della legge 24 aprile 1998, n. 127.».
- La legge 5 giugno 1962, n. 616, reca: «Sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare».



 
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) "convenzioni internazionali": le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che rinviano alle suddette convenzioni:
1) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978;
2) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;
3) la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968;»;
b) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) "certificato di classe": il documento rilasciato da una societa' di classificazione che certifica l'idoneita' strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i regolamenti da essa fissati e resi pubblici;»;
c) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) "certificato di sicurezza radio per navi da carico": il certificato previsto dai regolamenti relativi alle stazioni radioelettriche di bordo della citata convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI).».



Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 2, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "convenzioni internazionali": le convenzioni di
seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi
emendamenti e relativi codici obbligatori, in vigore al
momento dell'applicazione delle disposizioni che rinviano
alle suddette convenzioni:
1) la Convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a
Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980,
n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato
il successivo protocollo del 17 febbraio 1978;
2) la Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a
Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e
ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per
quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n.
438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;
3) la Convenzione internazionale del 1966 sulla
linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
777, entrato il vigore il 21 luglio 1968, e successivi
emendamenti del 1971 e del 1979 resi esecutivi in Italia
con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984,
n. 968;
b) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel
campo di applicazione delle convenzioni internazionali;
c) "oganismo": la societa' di classificazione od
altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza
delle navi per conto di un'amministrazione;
d) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto
ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e incluso
nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;
e) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e
della navigazione con riferimento alla convenzione sulla
salvaguardia della vita umana in mare e della convenzione
sulla linea di carico ed il Ministero dell'ambiente con
riferimento alla convenzione sulla prevenzione
dell'inquinamento del mare da navi;
f) autorita' marittime locali: gli uffici locali in
conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'art. 17
del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante
approvazione del testo definitivo del codice della
navigazione;
g) "certificato": il certificato rilasciato dallo
Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto
conformemente alle convenzioni internazionali;
h) "certificato di classe": il documento rilasciato
da una societa' di classificazione che certifica
l'idoneita' strutturale e meccanica delle navi a
determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i
regolamenti da essa fissati e resi pubblici;
i) "certificato di sicurezza radio per navi da
carico": il certificato previsto dai regolamenti relativi
alle stazioni radioelettriche di bordo della citata
convenzione sulla salvaguardia della vita umana mare
(SOLAS), adottati dall'Organizzazione marittima
internazionale (OMI).».



 
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Riconoscimento). - 1. Qualora un organismo non ancora riconosciuto intenda ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 9, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiesta di avvio della procedura di riconoscimento da parte della Commissione europea.
2. L'istanza di cui al comma 1, presentata in carta semplice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' corredata, in duplice copia, da documentazione attestante la conformita' dell'organismo ai requisiti di cui all'allegato 3, nonche' dalla dichiarazione di impegno dell'organismo a:
a) consultarsi periodicamente con gli altri organismi riconosciuti per mantenere l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, conformemente al disposto della risoluzione A.847 (20) dell'OMI relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti OMI, nonche' a trasmettere periodicamente alla Commissione europea relazioni sui principali sviluppi relativi alle norme;
b) collaborare con l'amministrazione di controllo dello Stato d'approdo riguardo alle navi che rientrano nella sua classificazione in particolare per agevolare l'eliminazione delle deficienze o delle inadeguatezze accertate;
c) non rilasciare certificati a una nave, indipendentemente dalla bandiera battuta, che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'Amministrazione per decidere se e' necessario procedere ad un'ispezione completa;
d) comunicare, in caso di trasferimento di una nave ad un altro organismo riconosciuto, all'organismo subentrante tutte le visite programmate e non effettuate, la mancata applicazione delle raccomandazioni, le condizioni di classe, le condizioni o restrizioni operative stabilite nei confronti della nave;
e) fornire al nuovo organismo, all'atto del trasferimento, il fascicolo completo dei precedenti della nave;
f) rilasciare, come organismo subentrante, in caso di trasferimento di una nave da altro organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato positivamente tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave, dall'organismo precedente;
g) notificare al precedente organismo, in caso di trasferimento di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e confermare la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente agli articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, si esprime, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la materia di propria competenza, circa l'accoglimento o il rigetto della richiesta di avvio della procedura di riconoscimento in sede comunitaria.».
 
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Autorizzazione). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, provvede direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 1, ovvero autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui allo stesso allegato 1.
2. L'organismo riconosciuto ed autorizzato di cui al comma 1 e' soggetto ai controlli previsti dall'articolo 6 e agli obblighi d'informazione di cui all'articolo 7.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' preceduta da un accordo scritto tra l'amministrazione e l'organismo riconosciuto che tiene conto dell'allegato, delle appendici e altri elementi del documento dell'OMI MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'amministrazione, e che contiene:
a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'OMI sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione, quali risultano alla data del 22 novembre 1994;
b) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attivita' che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto;
c) la possibilita' di ispezioni a campione e particolareggiate delle navi;
d) disposizioni per la comunicazione e per la pubblicazione sul sito web dell'organismo delle informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;
e) la seguente disposizione in materia di responsabilita' finanziaria: qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto dei suoi servizi del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte dell'organismo riconosciuto nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo riconosciuto.
4. Il primo rilascio da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato del certificato di esenzione indicato al punto 9 dell'allegato 1 e' soggetto all'approvazione dell'amministrazione.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, determina le modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa.
6. Per le finalita' del presente articolo l'amministrazione opera secondo le disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione A.847 (20) dell'OMI relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti OMI.».
 
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Controlli). - 1. L'amministrazione verifica che gli organismi autorizzati svolgano efficacemente le funzioni per le quali sono stati autorizzati e mantengano nel tempo il possesso dei requisiti necessari per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, valutandone l'attivita' in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonche' sulla base dell'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato.
2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione ha accesso agli atti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonche' alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attivita' degli organismi autorizzati necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza e puo' effettuare le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c).
3. L'amministrazione effettua il controllo di cui al comma 1, periodicamente e almeno ogni due anni e trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri, una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, non piu' tardi del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il controllo.
4. L'amministrazione, nell'ambito degli adempimenti degli obblighi in materia di ispezioni quale Stato di approdo, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri quanto ha accertato in merito all'eventuale rilascio di certificati validi, da parte di organismi operanti a nome di uno Stato di bandiera, a navi di uno Stato di bandiera non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure in merito ad eventuali difetti di navi di uno Stato di bandiera aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informa lo Stato di bandiera e l'organismo interessati. Le predette comunicazioni sono effettuate solo per i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente degli organismi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.».
 
Art. 6. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) trasmettere trimestralmente all'amministrazione tutte le informazioni relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe;»;
b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) comunicare alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;
f-ter) comunicare al sistema di informazione Sirenac per le ispezioni previste dal controllo dello Stato di approdo e pubblicare sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite programmate ma non effettuate; mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;
f-quater) mettere annualmente a disposizione del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002, i risultati dell'esame della gestione del suo sistema di qualita'.».



Nota all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 7, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 7 (Informazione). - 1. L'organismo riconosciuto
ed autorizzato deve:
a) informare semestralmente l'amministrazione del
lavoro svolto per suo conto;
b) trasmettere all'amministrazione e agli uffici di
iscrizione della nave una copia di ogni certificato
rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di
ispezione;
c) trasmettere trimestralmente all'amministrazione
tutte le informazioni relative ai trasferimenti, alle
modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe;
d) informare l'amministrazione di deficienze o
inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;
e) fornire all'amministrazione un elenco recante le
date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo;
f) garantire all'amministrazione l'accesso, su
richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti
d'ispezione per il rilascio dei certificati;
f-bis) comunicare alla Commissione europea tutte le
informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta
nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle
sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente
dalla bandiera battuta dalle navi;
f-ter) comunicare al sistema di informazione Sirenac
per le ispezioni previste dal controllo dello Stato di
approdo e pubblicare sul proprio sito web le seguenti
informazioni relative alla propria flotta classificata:
trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della
classe, comprese informazioni sulle visite programmate ma
non effettuate; mancata applicazione delle raccomandazioni,
prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative
relative alle navi della loro classe, indipendentemente
dalla bandiera, battuta dalle navi;
f-quater) mettere annualmente a disposizione del
Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituto
dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002, i risultati
dell'esame della gestione del suo sistema di qualita'.
2. L'amministrazione acquisisce le informazioni di cui
al comma 1 anche attraverso reti telematiche.».



 
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione). - 1. L'amministrazione, quando ritiene che un organismo autorizzato non svolge piu' le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende, con le modalita' indicate all'articolo 4, comma 1, l'autorizzazione, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.
2. Nel caso in cui l'organismo autorizzato non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione, l'amministrazione revoca, con le modalita' indicate all'articolo 4, comma 1, l'autorizzazione.
3. La sospensione puo' essere giustificata anche solo da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.
4. L'amministrazione nel caso di cui al comma 3 revoca l'autorizzazione quando la Commissione europea decide che la sospensione dell'autorizzazione e' giustificata.
5. L'autorizzazione e' sospesa quando la Commissione europea delibera la sospensione del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato. In tale caso i certificati precedentemente rilasciati o rinnovati dal predetto organismo mantengono la loro validita'.
6. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui la Commissione europea delibera la revoca del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato.
7. L'amministrazione comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, indicandone le motivazioni.».
 
Art. 8. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314

1. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero puo' affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni e fatta salva la competenza del Ministero medesimo per gli aspetti inerenti al certificato di sicurezza passeggeri.».



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 9 (Rilascio diretto). - 1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili
di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei
certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente
le ispezioni e i controlli relativi, ovvero puo' affidare i
compiti di ispezione e controllo agli organismi
riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso
dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, con
esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per
navi da carico, cui provvede il Ministero delle
comunicazioni e fatta salva la competenza del Ministero
medesimo per gli aspetti inerenti al certificato di
sicurezza passeggeri.
2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati in
Italia direttamente dall'amministrazione, per il tramite
delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il
tramite delle autorita' consolari.
3. L'organismo di cui al comma 1 fornisce i dati
relativi agli accertamenti tecnici effettuati
all'amministrazione che, ai sensi del comma 2, provvede al
rilascio dei relativi certificati, previa verifica delle
risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la
possibilita' di ispezione.
4. L'art. 25 della legge 5 giugno 1962, n. 616, non si
applica alle ispezioni e controlli disposti ai sensi del
presente articolo.».



 
Art. 9.
Disposizioni transitorie e finali

1. Fermo l'obbligo di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, gli organismi che, alla data del 22 gennaio 2002, sono gia' stati riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, mantengono il riconoscimento.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1999, recante «Determinazione delle modalita' per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli organismi di classifica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314».
3. L'allegato 3 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Gasparri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 9:
- Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314,
vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169,
vedi note alle premesse.



 
Allegato
(articolo 9, comma 3)

«ALLEGATO 3 (articolo 3, comma 2), CRITERI MINIMI PER GLI ORGANISMI
CHE SVOLGONO

I COMPITI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO PER CONTO
DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA.

1. Criteri generali.
1. L'organismo riconosciuto deve poter dimostrare di avere una vasta esperienza in materia di valutazione degli aspetti inerenti alla progettazione e alla costruzione di navi mercantili.
2. L'organismo deve avere nella sua classe una flotta di almeno 1000 navi (di stazza superiore a 100 TSL) per un totale di almeno 5 milioni di TSL.
3. L'organismo deve occupare personale tecnico adeguato alla consistenza della flotta classificata. Per soddisfare i requisiti di cui al punto 2 sono necessari almeno 100 ispettori che si dedicano esclusivamente ai controlli.
4. L'organismo deve avere norme e regolamenti completi relativi alla progettazione, alla costruzione e al controllo periodico delle navi mercantili, che devono essere pubblicati nonche' tenuti costantemente aggiornati e migliorati con programmi di ricerca e sviluppo.
5. L'organismo deve pubblicare annualmente il proprio registro navale o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.
6. L'organismo non deve essere controllato dagli armatori o dai costruttori, ne' da altri terzi coinvolti commercialmente nella costruzione, nell'armamento, nella riparazione o nell'esercizio di navi. L'organismo non deve dipendere essenzialmente da un'unica impresa commerciale per quanto concerne le sue entrate. L'organismo riconosciuto non deve svolgere attivita' regolamentari se e' esso stesso armatore o esercente della nave oppure ha legami professionali, personali o familiari con questi ultimi. Tale incompatibilita' si applica parimenti agli ispettori alle dipendenze dell'organismo riconosciuto.
7. L'organismo deve operare in conformita' delle disposizioni stabilite nell'allegato della risoluzione A. 789(19) dell'OMI, relativa alle disposizioni in materia di visite di controllo e funzioni di certificazione degli organismi riconosciuti che agiscono per conto dell'amministrazione, nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai sensi del presente decreto. 2. Criteri specifici.
1. L'organismo dispone di:
a) un personale adeguato a livello tecnico e dirigenziale, nonche' sul piano delle attivita' di sostegno e di ricerca, proporzionato ai compiti e alle navi classificate, che provvede allo sviluppo della capacita' e all'applicazione delle norme e regolamentazioni;
b) personale tecnico esclusivo proprio o di altri organismi riconosciuti tale da assicurare una copertura in tutto il mondo.
2. L'attivita' dell'organismo e' disciplinata da un codice etico.
3. L'organismo e' gestito e amministrato in modo tale da tutelare il carattere riservato delle informazioni richieste dall'amministrazione.
4. L'organismo e' disposto a fornire le informazioni pertinenti all'amministrazione, alla commissione e agli interessati.
5. La direzione dell'organismo definisce e documenta i propri programmi, obiettivi e impegni in materia di qualita' e verifica che tali programmi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organismo. La politica dell'organismo deve fondarsi su obiettivi e indicatori di prestazioni relativi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento.
6. L'organismo sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualita' interno efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard di qualita' riconosciuti sul piano internazionale. Il sistema deve essere conforme alle norme EN 45004 (enti responsabili dell'ispezione) ed EN 29001, secondo l'interpretazione dei «Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualita' dell'IACS» e assicurare, tra l'altro, quanto segue:
a) le norme e i regolamenti dell'organismo sono stabiliti e aggiornati in modo sistematico;
b) le norme e i regolamenti dell'organismo sono rispettati ed e' istituito un sistema interno di misura della qualita' del servizio rispetto a tali norme e regolamenti;
c) sono soddisfatti i requisiti dell'attivita' prevista dalla legge che l'organismo e' autorizzato a svolgere ed e' istituito un sistema interno di misura della qualita' del servizio rispetto all'osservanza delle convenzioni internazionali;
d) sono definiti e documentati le responsabilita', i poteri e l'interrelazione del personale la cui attivita' incide sulla qualita' dei servizi dell'organismo;
e) tutte le attivita' sono svolte in condizioni controllate;
f) e' in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attivita' svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo;
g) le norme delle attivita' regolamentari che l'organismo e' autorizzato a svolgere sono applicate soltanto da ispettori esclusivi dell'organismo o da ispettori esclusivi di altri organismi riconosciuti. In entrambi i casi gli ispettori esclusivi devono avere una conoscenza approfondita del tipo di nave sul quale effettuano le attivita' regolamentari per quanto attiene alla specifica ispezione da svolgere e delle norme applicabili in materia;
h) e' attuato un sistema di qualificazione degli ispettori, con aggiornamento costante;
i) e' tenuta una documentazione per dimostrare il grado di realizzazione degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonche' l'efficace funzionamento del sistema di qualita';
l) e' applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle attivita' inerenti alla qualita' in tutte le sedi;
m) le ispezioni e le visite regolamentari previste dal sistema armonizzato di visite e di certificazione alle quali l'organismo e' autorizzato a procedere sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione A.746 (18) dell'OMI relativa agli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione;
n) tra i servizi centrali e regionali della societa' e tra gli organismi di classifica e i rispettivi ispettori sono definite modalita' chiare e dirette in materia di responsabilita' e di controllo.
7. L'organismo deve dimostrare di essere in grado:
a) di mettere a punto e tenere aggiornata una serie completa e adeguata di norme e regolamenti propri relativi allo scafo, ai macchinari e agli impianti elettrici e di controllo aventi la qualita' di standard tecnici riconosciuti a livello internazionale in base ai quali possono essere rilasciati certificati di sicurezza per le navi passeggeri conformi alla convenzione SOLAS (riguardo all'adeguatezza della struttura e dei principali macchinari a bordo) e ai certificati di bordo libero (per quanto riguarda l'adeguatezza della resistenza);
b) di effettuare tutte le ispezioni e i controlli richiesti dalle convenzioni internazionali per il rilascio dei certificati, compresi i mezzi necessari per valutare - ricorrendo a professionisti qualificati e conformemente alle disposizioni dell'allegato della Risoluzione A.788 (19) dell'OMI relativa agli orientamenti in materia di attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza (Codice ISM) da parte delle amministrazioni - l'applicazione e la manutenzione del sistema di gestione della sicurezza sia a terra che a bordo ai fini della certificazione.
8. L'organismo e' soggetto alla certificazione del sistema di qualita' da parte di revisori indipendenti riconosciuti dall'amministrazione dello Stato in cui essa e' situata.
9. L'organismo deve autorizzare i rappresentanti dell'amministrazione e delle altre Parti interessate a partecipare all'elaborazione delle norme e/o dei regolamenti.».
 
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