Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 settembre 2003
Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo ad includere alcuni sanitari nell'equipe autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2000.

IL DIRIGENTE
del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo e' stata autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico;
Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo in data 29 maggio 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad includere nell'equipe autorizzata all'espletamento delle predette attivita' con il sopracitato decreto ministeriale i nominativi dei sanitari: dott. Vittorio Corno; dott.ssa Michela Guizzetti; dott. Domenico Pinelli;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanita' nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:
Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo e' autorizzata ad includere nell'equipe responsabile delle attivita' di trapianto di polmone prelevati da cadavere a scopo terapeutico, i seguenti sanitari:
dott. Vittorio Corno dirigente medico U.O. di chirurgia generale 2 dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;
dott.ssa Michela Guizzetti dirigente medico U.O. di chirurgia 3 e centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;
dott. Domenico Pinelli dirigente medico U.O. di chirurgia 3 e centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo.
 
Art. 2.

Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Lombardia non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
 
Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Bergamo e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2003
Il dirigente: Sturvi
 
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