Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 24 settembre 2003 |
Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 109/03). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 settembre 2003; Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 68/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2003 (di seguito: deliberazione n. 68/03) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in diminuzione superiore al 3%; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in particolare l'art. 8; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita' e del gas da parte dell'Autorita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002; il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2002; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000); la legge 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2003 (di seguito: legge n. 83/2003); il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2003, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: decreto 10 settembre 2003); Visti: la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, come modificata ed integrata dall'Autorita' con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, deliberazione 28 agosto 2000, n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione 26 aprile 2001, n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione 27 giugno 2001, n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione 29 agosto 2001, n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione 30 ottobre 2001, n. 242/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione 27 dicembre 2001, n. 319/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione 27 febbraio 2002, n. 24/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 14 marzo 2002, deliberazione 23 aprile 2002, n. 69/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 105 del 7 maggio 2002, deliberazione 26 giugno 2002, n. 123/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 2002, deliberazione 29 novembre 2002, n. 194/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002 (di seguito: deliberazione n. 194/02), deliberazione 23 dicembre 2002, n. 228/02, deliberazione 24 marzo 2003, n. 23/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2003, deliberazione n. 68/03 richiamata in premessa; la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230/00 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00); la deliberazione dell'Autorita' 26 settembre 2001, n. 209/01; il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 5 giugno 2002, n. 103/02, recante integrazione della disciplina dei contributi di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in relazione alla cessione di energia elettrica al mercato vincolato nell'anno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 22 giugno 2002; la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 124/02, recante modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 12 luglio 2002; la deliberazione dell'Autorita' 1° agosto 2002, n. 153/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002; la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 203/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2003; la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 204/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2003; la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 226/02; la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2003; l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003, recante modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 27/03); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03, recante misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 1° settembre 2003 (di seguito: deliberazione n. 67/03); la deliberazione dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 73/03 (di seguito: deliberazione n. 73/03); il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992; Considerato che: ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00, come modificata con deliberazione n. 194/02, il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorita', all'inizio di ciascun trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97; ai sensi del comma 20.2 del testo integrato, come modificato con deliberazione n. 194/02, i parametri \gamma, PG e PGT e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso; ai sensi del comma 22.5, del testo integrato, come modificato con deliberazione n. 194/02, la componente PV e' pubblicata dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso; ai sensi del comma 34.6 del testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorita'; Considerato che: la deliberazione n. 67/03 ha istituito la componente UC5, a copertura degli squilibri tra perdite standard e perdite effettive; l'Autorita' con la deliberazione n. 73/03 ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulle modalita' e sugli esiti dell'applicazione della disciplina riguardante le partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico per l'anno 2002; i dati acquisiti dall'Autorita' in ordine alla determinazione delle partite fisiche in immissione e in prelievo nel sistema elettrico nazionale e alla conseguente determinazione delle partite economiche hanno evidenziato un consistente sbilancio dell'ordine, per l'anno 2002, di alcuni TWh e conseguenti sofferenze, la cui imputazione ad oggi non e' stata consolidata; analoghi squilibri si registreranno anche nell'anno 2003; Considerato che: l'art. 2, comma 1, della legge n. 83/2003 prevede che dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione della maggior valorizzazione della produzione idroelettrica come definita all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000; l'art. 2, comma 2, della legge n. 83/2003 prevede che il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita', determini con uno o piu' decreti le partite economiche relative all'art. 2, comma 1, della medesima legge ed impartisca le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno; l'art. 1 del decreto 10 settembre 2003 prevede che gli oneri da rimborsare alle imprese ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 83/2003 ammontano a 508.463.965,83 euro; Ritenuta l'opportunita' di: adeguare il parametro Ct e gli altri parametri e componenti tariffarie ad esso collegati; adeguare il livello delle componenti tariffarie A3 e UC5; Delibera: Art. 1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato). |
| Art. 2. Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct
2.1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo marzo - agosto 2003, e' fissato pari a 1,763 centesimi di euro/Mcal. 2.2. Il parametro Ct per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 e' pari a 3,984 centesimi di euro/kWh. |
| Art. 3. Aggiornamento dei parametri \gamma, PG, PGT e delle componenti VE e CCA
3.1. I valori dei parametri \gamma , PGT e delle componenti CCA per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2 allegate alla presente deliberazione. 3.2. Il parametro PG per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 e' pari a 6,054 centesimi di euro/kWh. 3.3. La componente VE per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 e' pari a 0,09 centesimi di euro/kWh. |
| Art. 4. Aggiornamento delle componenti PV
4.1. I valori della componente PV sono fissati per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 come indicato nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione. |
| Art. 5. Aggiornamento delle componenti A e UC
5.1. I valori delle componenti tariffarie A di cui al comma 34.2, lettere da a) a e), del testo integrato e i valori delle componenti tariffarie UC4 e UC5 di cui all'art. 19 del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 5. 5.2. I valori delle componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2, del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 6. |
| Art. 6. Disposizioni finali
6.1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2003. Milano, 24 settembre 2003 Il presidente: Ranci |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 39 a pag. 41 della G.U. <---- |
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