Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 24 settembre 2003
Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 109/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 settembre 2003;
Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 68/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2003 (di seguito: deliberazione n. 68/03) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in diminuzione superiore al 3%;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in particolare l'art. 8;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita' e del gas da parte dell'Autorita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002;
il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2002;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
la legge 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2003 (di seguito: legge n. 83/2003);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2003, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: decreto 10 settembre 2003);
Visti:
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, come modificata ed integrata dall'Autorita' con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, deliberazione 28 agosto 2000, n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione 26 aprile 2001, n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione 27 giugno 2001, n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione 29 agosto 2001, n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione 30 ottobre 2001, n. 242/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione 27 dicembre 2001, n. 319/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione 27 febbraio 2002, n. 24/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 14 marzo 2002, deliberazione 23 aprile 2002, n. 69/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 105 del 7 maggio 2002, deliberazione 26 giugno 2002, n. 123/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 2002, deliberazione 29 novembre 2002, n. 194/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002 (di seguito: deliberazione n. 194/02), deliberazione 23 dicembre 2002, n. 228/02, deliberazione 24 marzo 2003, n. 23/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2003, deliberazione n. 68/03 richiamata in premessa;
la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230/00 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);
la deliberazione dell'Autorita' 26 settembre 2001, n. 209/01;
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 5 giugno 2002, n. 103/02, recante integrazione della disciplina dei contributi di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in relazione alla cessione di energia elettrica al mercato vincolato nell'anno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 22 giugno 2002;
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 124/02, recante modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 12 luglio 2002;
la deliberazione dell'Autorita' 1° agosto 2002, n. 153/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002;
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 203/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2003;
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 204/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2003;
la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 226/02;
la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2003;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003, recante modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 27/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03, recante misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 1° settembre 2003 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
la deliberazione dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 73/03 (di seguito: deliberazione n. 73/03);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00, come modificata con deliberazione n. 194/02, il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorita', all'inizio di ciascun trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
ai sensi del comma 20.2 del testo integrato, come modificato con deliberazione n. 194/02, i parametri \gamma, PG e PGT e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso;
ai sensi del comma 22.5, del testo integrato, come modificato con deliberazione n. 194/02, la componente PV e' pubblicata dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso;
ai sensi del comma 34.6 del testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorita';
Considerato che:
la deliberazione n. 67/03 ha istituito la componente UC5, a copertura degli squilibri tra perdite standard e perdite effettive;
l'Autorita' con la deliberazione n. 73/03 ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulle modalita' e sugli esiti dell'applicazione della disciplina riguardante le partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico per l'anno 2002;
i dati acquisiti dall'Autorita' in ordine alla determinazione delle partite fisiche in immissione e in prelievo nel sistema elettrico nazionale e alla conseguente determinazione delle partite economiche hanno evidenziato un consistente sbilancio dell'ordine, per l'anno 2002, di alcuni TWh e conseguenti sofferenze, la cui imputazione ad oggi non e' stata consolidata;
analoghi squilibri si registreranno anche nell'anno 2003;
Considerato che:
l'art. 2, comma 1, della legge n. 83/2003 prevede che dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione della maggior valorizzazione della produzione idroelettrica come definita all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000;
l'art. 2, comma 2, della legge n. 83/2003 prevede che il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita', determini con uno o piu' decreti le partite economiche relative all'art. 2, comma 1, della medesima legge ed impartisca le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno;
l'art. 1 del decreto 10 settembre 2003 prevede che gli oneri da rimborsare alle imprese ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 83/2003 ammontano a 508.463.965,83 euro;
Ritenuta l'opportunita' di:
adeguare il parametro Ct e gli altri parametri e componenti tariffarie ad esso collegati;
adeguare il livello delle componenti tariffarie A3 e UC5;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).
 
Art. 2. Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del
parametro Ct

2.1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo marzo - agosto 2003, e' fissato pari a 1,763 centesimi di euro/Mcal.
2.2. Il parametro Ct per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 e' pari a 3,984 centesimi di euro/kWh.
 
Art. 3. Aggiornamento dei parametri \gamma, PG, PGT e delle componenti VE e
CCA

3.1. I valori dei parametri \gamma , PGT e delle componenti CCA per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2 allegate alla presente deliberazione.
3.2. Il parametro PG per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 e' pari a 6,054 centesimi di euro/kWh.
3.3. La componente VE per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 e' pari a 0,09 centesimi di euro/kWh.
 
Art. 4.
Aggiornamento delle componenti PV

4.1. I valori della componente PV sono fissati per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 come indicato nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione.
 
Art. 5.
Aggiornamento delle componenti A e UC

5.1. I valori delle componenti tariffarie A di cui al comma 34.2, lettere da a) a e), del testo integrato e i valori delle componenti tariffarie UC4 e UC5 di cui all'art. 19 del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 5.
5.2. I valori delle componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2, del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 6.
 
Art. 6.
Disposizioni finali

6.1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2003.
Milano, 24 settembre 2003
Il presidente: Ranci
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 39 a pag. 41 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone