Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 29 settembre 2003, n. 41
Trasmissione per via telematica degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti aperti presso la tesoreria centrale.

Ai titolari di conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato
Agli uffici centrali di bilancio presso
i Ministeri
All'ufficio di ragioneria presso la
Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Alla Banca d'Italia

Premessa.
A partire dal prossimo 1° novembre 2003, nell'ambito del programma di informatizzazione della tesoreria statale, gli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato saranno trasmessi alla Banca d'Italia per via telematica. Per la dematerializzazione dei titoli in questione, gia' prevista dall'art. 16, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 del 10 luglio 2003, ha dettato le regole e le modalita' attuative.
In base alla nuova procedura gli ordini di prelevamento fondi debbono obbligatoriamente riportare una serie di informazioni che, qualora assenti, impediranno il buon fine dell'operazione. Alcune di queste informazioni sono gia' a disposizione di questa Amministrazione e verranno pertanto inserite d'ufficio; altre, analiticamente riportate negli allegati A e B alla presente circolare, dovranno essere necessariamente comunicate nelle richieste di prelevamento inviate dai titolari dei conti allo scrivente per l'emissione dei relativi ordini.
La presente circolare ha quindi lo scopo di portare a conoscenza dei titolari di conti correnti le esigenze informative di questa Amministrazione per l'emissione degli ordini di prelevamento e di fornire le istruzioni necessarie affinche' questa nuova procedura sia applicata in modo univoco e appropriato. In particolare, nell'allegato A sono riportati gli elementi informativi di carattere generale (codice conto, importo, causale del pagamento, modalita' di estinzione), che si ritroveranno in tutti gli ordini di prelevamento. Gli allegati B riportano, invece, le differenti informazioni da inserire a seconda della prescelta modalita' di estinzione del titolo di spesa.
Le indicazioni contenute nella presente circolare riguardano unicamente il funzionamento dei conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato e sono pertanto rivolte ai titolari degli stessi e agli altri uffici in indirizzo. Le stesse non interessano invece il funzionamento delle contabilita' speciali.

Informazioni di carattere generale: provenienza/destinazione flussi (allegato A).
L'indicatore della provenienza fondi e' riferito all'origine dei fondi che si prelevano, come indicato nell'allegato A. La valorizzazione dell'indicatore, in caso di provenienza non univoca dei fondi, deve essere effettuata secondo il criterio della prevalenza.
Qualora si tratti di fondi provenienti dal settore statale gli elementi da indicare sono rinvenibili nella documentazione fornita dalla Banca d'Italia (attualmente quietanze mod. 80T ed estratti conto mod. 56T), che attesta gli accrediti sul conto corrente: codice della contabilita' speciale e sezione di tesoreria presso la quale la contabilita' speciale e' aperta, in caso di fondi provenienti da contabilita' speciali; capitolo di bilancio e codice dell'amministrazione che ha emesso il titolo, qualora si tratti di trasferimenti dal bilancio dello Stato. Per questi ultimi trasferimenti con l'allegato A1 si fornisce la tavola di raccordo tra il codice dell'amministrazione (rinvenibile sulla quietanza) e il codice di ragioneria-stato di previsione-appendice da inserire nella richiesta di prelevamento.
La descrizione della causale del pagamento deve essere necessariamente sintetica e, nello stesso tempo, permettere al beneficiario del pagamento di individuare la motivazione dello stesso.
Per quanto riguarda la documentazione fornita dalla Banca d'Italia si rappresenta che gli estratti conto mensili continueranno ad essere inviati dalla Tesoreria centrale dello Stato direttamente ai titolari dei conti correnti, mentre, in sostituzione del modello 80T (oggetto di un prossimo processo di dematerializzazione), sulla base di accordi con la stessa Banca d'Italia, verra' messa giornalmente a disposizione la documentazione dimostrativa dei singoli movimenti intervenuti.

Codificazione dei pagamenti.
Un discorso piu' specifico va fatto per quanto riguarda l'indicazione del codice gestionale, del CUP (Codice unico di progetto) e del CPV (Common procurement vocabulary). Si tratta di codificazioni recentemente istituite, che stanno progressivamente entrando in vigore.
Per quanto riguarda il codice gestionale, in sede di prima applicazione, solamente le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad indicarlo nelle proprie richieste di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria centrale, utilizzando i codici forniti con la circolare n. 46, emanata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato in data 20 dicembre 2002.
Le altre amministrazioni pubbliche, invece, in attesa che siano predisposte le relative codificazioni, non dovranno indicare alcun codice. Nel momento in cui saranno ufficialmente definite le relative codifiche, lo scrivente diramera' le necessarie istruzioni.
Per quanto concerne il CUP e il CPV, i titolari dei conti sono al momento esonerati dall'indicarli nelle richieste di prelevamento.

Modalita' di pagamento.
Nei diversi allegati B sono riportati gli elementi informativi essenziali per permettere il pagamento al beneficiario del titolo con il necessario grado di sicurezza e di certezza che le varie forme di pagamento richiedono, con l'avvertenza che le schede allegate sono finalizzate a tradurre operativamente le nuove esigenze informative e a semplificare, conseguentemente, le richieste di prelevamento.
Per una migliore comprensione, su alcune delle modalita' di estinzione dei titoli si ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori indicazioni:
1) l'estinzione del titolo in contanti presso la Banca d'Italia, ovvero con vaglia cambiario o con bonifico domiciliato (accreditamento ad istituti di credito o uffici postali per il pagamento in contanti al beneficiario) riguarda, al momento, pressoche' esclusivamente i prelevamenti dal conto corrente n. 20353, per la riproposizione di pagamenti effettuati tramite mandato informatico non andati a buon fine. Gli elementi da fornire per la compilazione dell'ordine di prelevamento sono quelli indicati negli allegati B1, B1/1, B1/2, B1/3;
2) la modalita' di pagamento tramite accredito su c/c bancario o su c/c postale si avvale di una procedura unificata, essendo Bancoposta ormai assimilato a un istituto bancario. Si segnala pertanto l'esigenza di comunicare, per i pagamenti con accredito su c/c bancario e su c/c postale, il codice IBAN, come indicato nell'allegato B2;
3) le modalita' di pagamento «rimborsi alla Banca d'Italia» e «recupero anticipazioni di tesoreria» riguardano operazioni di regolarizzazione di pagamenti precedentemente effettuati dalla tesoreria statale, le cui procedure sono rimaste sostanzialmente immutate e vengono curate direttamente dallo scrivente.

Pagamenti all'estero delle amministrazioni statali.
Ai pagamenti da eseguire in euro nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea si applicano le procedure di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002). E' pertanto necessario che le relative richieste di prelevamento fondi contengano tutti gli elementi di cui all'allegato B5, ponendo particolare attenzione a quelli di seguito indicati:
1) causale valutaria, secondo le codifiche indicate nell'elenco allegato al predetto decreto 12 novembre 2002 (l'allegato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2002, n. 286);
2) codice BIC (Bank identifier code) identificativo della banca;
3) codice IBAN (International bank adress number) che individua le coordinate bancarie del conto corrente indicato dal creditore;
4) indirizzo del creditore, qualora lo stesso non abbia indicato un conto corrente per l'accredito e il titolo sia pertanto reso estinguibile mediante assegno bancario.
Per i pagamenti del Ministero degli affari esteri e delle altre amministrazioni statali da eseguire in euro o in valuta nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea si applicano le procedure di cui ai decreti 6 agosto 2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003). Le richieste di prelevamento fondi dovranno di conseguenza indicare gli elementi riportati nell'allegato B5 ed essere corredate della documentazione prevista nei decreti sopra citati.

Aspetti operativi.
Per quanto riguarda la tempistica e le modalita' di invio delle richieste di prelevamento fondi da parte dei titolari dei conti correnti aperti presso la tesoreria centrale, si forniscono le seguenti indicazioni di carattere operativo, necessarie per assicurare la dovuta tempestivita' e correntezza nell'attivita' di emissione degli ordini di prelevamento fondi:
a) modalita' di trasmissione allo scrivente delle richieste di prelevamento fondi: le richieste vanno indirizzate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento RGS, I.Ge.P.A. - Ufficio XII, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma; per maggiore celerita' possono essere inviate:
a mezzo fax, al numero 06/47613897, ovvero ai numeri 06/47613114 e 06/47614654; in questo caso si raccomanda di non trasmettere le predette richieste anche per posta ordinaria e, a tal fine, si declina ogni responsabilita' per le duplicazioni che dovessero generarsi in caso di inosservanza;
con consegna a mano direttamente all'archivio dell'Ufficio XII dell'I.Ge.P.A., situato al terzo piano, scala B, stanza 3234, del palazzo di via XX Settembre, 97;
b) termini per la trasmissione delle richieste:
le richieste di trasferimento fondi ad un altro conto della tesoreria statale o a capitoli di entrata del bilancio dello Stato, da effettuare a scadenze prestabilite e vincolate, devono pervenire allo scrivente entro il terzo giorno lavorativo precedente tali scadenze; rimangono valide le indicazioni di cui alla circolare n. 20/E del 5 marzo 2001 dell'Agenzia delle entrate, per quanto riguarda il versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alla tabella B della legge n. 720/1984;
le richieste di prelevamento da estinguersi con bonifico bancario o postale devono pervenire allo scrivente almeno il quinto giorno lavorativo precedente la scadenza;
le richieste di prelevamento da estinguersi in contanti o con bonifico bancario o postale urgente devono pervenire allo scrivente almeno il terzo giorno lavorativo precedente la scadenza;
in prossimita' della chiusura dell'esercizio, per permettere l'estinzione entro il 31 dicembre degli ordini emessi, le richieste di prelevamento dei fondi dovranno pervenire all'I.Ge.P.A., entro e non oltre il quinto giorno lavorativo precedente la predetta data. In casi eccezionali, deroghe a tale termine potranno essere opportunamente valutate dallo scrivente.
Con l'occasione si ricorda che, ai fini della programmazione dei flussi che incidono sulla formazione del fabbisogno del settore statale (prelevamenti per somme da accreditare su conti correnti bancari e postali o per pagamenti in contanti a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni), i titolari dei conti correnti di tesoreria centrale devono continuare a inviare allo scrivente gli elementi per la previsione mensile e per il fabbisogno settimanale con le seguenti modalita':
la previsione mensile deve pervenire allo scrivente entro il terz'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello di riferimento;
le richieste di prelevamento per il fabbisogno settimanale devono pervenire allo scrivente entro le ore tredici del venerdi' precedente, fermo restando il rispetto dei termini indicati nel precedente punto b), per cui, ad esempio, la richiesta di un bonifico urgente da estinguersi il lunedi' dovra' pervenire almeno il mercoledi' precedente.
In considerazione delle innovazioni introdotte, per facilitare il compito ai titolari dei conti correnti, e' stato predisposto un fac-simile di richiesta di prelevamento fondi (allegato C), nel quale sono riepilogate le informazioni da comunicare allo scrivente per l'emissione del relativo ordine. L'utilizzo di tale modello, compilato in modo completo e leggibile, consentira' allo scrivente di emettere in modo esatto e celere il relativo ordine di prelevamento.
Il fac-simile di richiesta di prelevamento, di cui all'allegato C alla presente circolare, sostituisce quelli precedentemente diramati con:
la circolare n. 36 del 17 giugno 1999 (allegato 3), relativamente alla riproposizione dei pagamenti tramite mandato informatico non andati a buon fine;
la circolare n. 7 del 6 febbraio 2001, per quanto riguarda il versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alla tabella B della legge n. 720/1984, titolari di conto corrente presso la tesoreria centrale;
la nota 19 aprile 2001, n. 3112/D, per quanto riguarda i prelevamenti da parte delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome delle risorse depositate sui conti correnti di tesoreria centrale «Risorse CE e COF. Nazionali»; resta inteso che le richieste in questione debbono comunque continuare a essere corredate delle attestazioni previste nella nota suddetta e, per le sole regioni a statuto speciale e province autonome, della dichiarazione del tesoriere. Riproposizione dei pagamenti disposti con mandato informatico, non
andati a buon fine (prelevamenti dal conto corrente n. 20353).
Un discorso specifico deve essere effettuato per i prelevamenti a valere sulle disponibilita' del conto corrente n. 20353 (denominato Dipartimento ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A), sul quale affluiscono le risorse relative ai pagamenti, effettuati con mandato informatico, non andati a buon fine (vedi art. 544-bis delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro).
Al riguardo, nel ribadire le istruzioni impartite con la circolare n. 36 del 17 giugno 1999, si richiamano gli uffici competenti nel porre particolare attenzione nella compilazione dell'allegato C, che deve contenere i seguenti elementi, necessari per l'emissione dell'ordine di prelevamento fondi: l'importo da prelevare, i dati che permettono l'esatta individuazione del beneficiario e le modalita' di pagamento, come specificati negli allegati B alla presente circolare. In particolare, per il codice individuale del beneficiario e del quietanzante (riportati negli allegati B1 e B1/1) si deve far riferimento al codice fiscale. La causale dovra' contenere gli elementi che consentono di identificare il titolo non andato a buon fine (amministrazione emittente, esercizio finanziario, numero del mandato, capitolo sul quale e' stato emesso). Potranno invece essere omessi i dati relativi al conto corrente di tesoreria e alla provenienza dei fondi, in quanto non pertinenti alle operazioni in questione.
La richiesta dovra' pervenire all'I.Ge.P.A, esclusivamente via fax (al numero 06/47614749) e dovra' continuare ad essere accompagnata dalla dichiarazione che la causa impeditiva del pagamento e' stata rimossa e che l'amministrazione competente non ha nel frattempo provveduto alla ripetizione dello stesso, come previsto dalla citata circolare n. 36.

Conclusioni.
La nuova procedura relativa alla gestione degli ordini di prelevamento fondi costituisce un'importante opportunita' nell'opera di razionalizzazione e semplificazione della gestione del servizio di tesoreria. Le eventuali difficolta' che dovessero incontrarsi nella fase iniziale di sperimentazione delle innovazioni introdotte rappresentano aspetti di carattere fisiologico, che potranno essere superati con la collaborazione di tutti i soggetti interessati. Le amministrazioni e gli enti titolari di conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato sono pertanto invitati a porre in essere tutte le iniziative che possono agevolare l'introduzione e la verifica della nuova procedura. La scrivente amministrazione resta comunque a disposizione per ogni necessario chiarimento che potra' essere richiesto ai seguenti indirizzi di posta elettronica: silvana.caudai tesoro.it - michele.codella@tesoro.it
Roma, 29 settembre 2003
Il ragioniere generale dello Stato: Grilli
 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 55 a pag. 61 della G.U. <----
 
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