Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 22 luglio 2003
Organizzazione e funzionamento dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1999, n. 98, recante regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Segretario generale 19 aprile 2001, recante modifiche al citato regolamento 19 marzo 1999, n. 98;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Considerato che occorre adeguare, in considerazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della Costituzione, l'assetto organizzativo della citata Segreteria coordinando altresi' i provvedimenti normativi citati;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 che attribuisce al Ministro responsabile della struttura la possibilita' di procedere ad una modifica della organizzazione delle strutture affidate alla responsabilita' del Ministro medesimo;
Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la segreteria della Conferenza Stato-regioni opera alle dirette dipendenze del presidente della Conferenza stessa;
Vista la sentenza n. 408 del 14 dicembre 1998 della Corte costituzionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al sen. prof. avv. Enrico La Loggia che attribuisce al Ministro per gli affari regionali, tra l'altro, la delega per la disciplina dell'organizzazione delle segreterie della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza unificata;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:
Art. 1.
Ambito della disciplina

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato «Ufficio di segreteria» ed individua gli uffici di livello dirigenziale in cui si articola, a norma dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 
Art. 2.
Ufficio di segreteria

1. L'ufficio di segreteria e' struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 alla quale e' preposto un direttore generale.
2. L'ufficio di segreteria opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. L'ufficio di segreteria, in particolare, provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle sedute della Conferenza Stato-regioni ivi compresa l'informazione sulle determinazioni assunte e sui conseguenti provvedimenti delle amministrazioni statali;
b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza Stato-regioni, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
c) alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla leale collaborazione tra le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome;
d) all'attivita' istruttoria alla partecipazione del presidente della Conferenza Stato-regioni al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed agli altri organismi, gruppi di lavoro e comitati su determinazione del presidente medesimo;
e) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi di lavoro o comitati istituiti nell'ambito della Conferenza Stato-regioni;
f) ad ogni altra attivita' necessaria per l'esecuzione dell'intesa interistituzionale di cui all'accordo della Conferenza unificata del 20 giugno 2002.
4. Il segretario della Conferenza Stato-regioni ove incaricato, secondo le modalita' previste dall'art. 29, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, di svolgere anche le funzioni di segretario della Conferenza unificata, provvede alle relative incombenze ed al coordinamento dell'attivita' istruttoria e di supporto degli uffici e del segretario della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nonche' agli adempimenti connessi alle sedute della Conferenza unificata.
 
Art. 3.
Organizzazione dell'ufficio di segreteria

1. All'ufficio di segreteria e' preposto un direttore generale che svolge le funzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche. L'incarico e' conferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il direttore assolve alle funzioni di segretario della Conferenza Stato-regioni e di segretario della Conferenza unificata nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto.
3. L'ufficio di segreteria e' articolato in sei servizi ed una segreteria tecnica, ai quali sono preposti dirigenti, statali o regionali, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che svolgono attivita' nei settori di seguito indicati:
I. Rapporti istituzionali, lavoro ed istruzione;
II. Rapporti internazionali, programmazione e finanza;
III. Sanita' e politiche sociali;
IV. Attivita' produttive e infrastrutture;
V. Ambiente e territorio;
VI. Politiche agricole e forestali.
 
Art. 4.
Attivita' dei servizi

1. I servizi, di cui al comma 2, svolgono l'istruttoria e lo studio dei provvedimenti all'esame della Conferenza Stato-regioni provvedendo agli adempimenti preliminari e conseguenti alle sedute nonche' ad ogni altra attivita' necessaria per il miglior raccordo tra le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali anche ai fini di quanto previsto dall'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
2. I servizi dell'ufficio di segreteria sono cosi' ripartiti:
Servizio I: questioni istituzionali; istruzione, ricerca scientifica e tecnologica; rapporti Stato-regioni-enti locali; immigrazione; lavoro; professioni;
Servizio II: federalismo fiscale; bilanci pubblici, programmazione, finanza pubblica e sistema tributario; coordinamento statistico ed informatico; questioni comunitarie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; rapporti internazionali e con l'Unione europea;
Servizio III: tutela della salute anche veterinaria; livelli essenziali di assistenza; riparti e finanziamenti in materia di salute; politiche sociali; alimentazione;
Servizio IV: porti, aeroporti, grandi reti di trasporto e navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica; attivita' produttive; governo del territorio, edilizia ed urbanistica, commercio anche con l'estero, turismo; sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
Servizio V: ambiente, protezione della natura, inquinamento, gestione dei rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo, misure di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, sviluppo sostenibile, tecnologie pulite e fonti energetiche; educazione ambientale; protezione civile; attivita' e beni culturali;
Servizio VI: foreste, agricoltura e pesca; caccia; sviluppo rurale; qualita' dei prodotti alimentari; interventi nel settore agricolo.
 
Art. 5.
Segreteria tecnica e dirigenti di staff

1. La segreteria tecnica, alla quale viene preposto un dirigente, cura la tenuta del repertorio, la conservazione e la pubblicazione degli atti e dell'attivita' delle Conferenze Stato-regioni ed unificata effettuando statistiche e rilevazioni relative all'attivita' delle medesime Conferenze.
2. La segreteria tecnica assicura, altresi', il raccordo con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri strumentali al funzionamento dell'ufficio di segreteria, ai fini della gestione delle risorse finanziarie e del personale statale, nonche' con le regioni e le province autonome, per quanto riguarda la gestione del personale non statale; provvede altresi' ai servizi generali dell'ufficio di segreteria, tra i quali l'organizzazione delle sedute della Conferenza Stato-regioni, la gestione del personale in servizio, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la contabilita', l'attivita' del consegnatario, il protocollo e l'archiviazione della corrispondenza.
3. Con provvedimento del direttore dell'ufficio di segreteria, sentite le organizzazioni sindacali, possono essere ulteriormente specificate le attribuzioni dei servizi e della segreteria tecnica anche in relazione ad eventuali ulteriori esigenze organizzative.
4. Oltre ai dirigenti preposti ai servizi ed alla segreteria tecnica, l'ufficio di segreteria si avvale, fino a un massimo di cinque unita', di dirigenti statali o regionali, in possesso di comprovata professionalita' in materiagiuridico, legislativa, economica i quali possono essere preposti all'attuazione di progetti specifici, svolgere attivita' di studio, ricerca e consulenza, provvedere all'istruttoria di specifici provvedimenti all'esame della Conferenza, coordinare gruppi di lavoro; ai dirigenti di staff viene affidata una struttura di supporto per gli adempimenti connessi allo svolgimento degli incarichi.
 
Art. 6.
Funzionamento dell'ufficio di segreteria

1. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura alla Conferenza ed all'ufficio di segreteria adeguate e specifiche risorse finanziarie ed umane, il supporto informativo ed i servizi tecnici ed amministrativi necessari al suo funzionamento provvedendo, secondo le indicazioni del Ministro per gli affari regionali, a seguito di richiesta formulata dal direttore dell'ufficio di segreteria stesso; per il personale regionale provvede il segretario generale su richiesta del direttore dell'ufficio di segreteria, secondo le indicazioni del Ministro per gli affari regionali, valutate le richieste della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. Il direttore dell'ufficio di segreteria e' convocato per le riunioni di consultazione e di coordinamento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 7.
Personale

1. Il contingente di personale dell'ufficio di segreteria e' fissato in ottantasei unita' delle quali, fino alla meta', appartenenti ai ruoli organici delle regioni e delle province autonome e per la restante parte del personale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Il personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano assegnato all'ufficio di segreteria conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1999, n. 98, al personale di cui al comma 2 del presente articolo e' corrisposta, se dovuta, un'indennita' mensile, ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari o equiparata appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al citato personale e' autorizzata, a carico del bilancio dell'unita' previsionale di base dell'ufficio di segreteria, la prestazione di lavoro straordinario in misura anche superiore a quella del corrispondente personale regionale.
4. Con determinazione del direttore dell'ufficio di segreteria, sentite le organizzazioni sindacali, ciascun servizio potra' essere ripartito in settori che comunque non potranno superare complessivamente il numero di cinque.
 
Art. 8.
Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia delle disposizioni incompatibili del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1999, n. 98, e la successiva modifica adottata con decreto del Segretario generale 19 aprile 2001.
2. L'attivita' prevista dal presente regolamento, in conformita' all'art. 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene svolta dall'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-regioni per gli argomenti all'esame della Conferenza unificata nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 4.
Roma, 22 luglio 2003
Il Ministro: La Loggia

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2003

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 118
 
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