Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 27 maggio 2003 |
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale «Trisenox (arsenico tiossido)» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/n. 239/2003). |
|
|
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale «Trisenox (arsenico tiossido)» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/02/204/001 1 mg/ml concentrato per infusione endovenosa 10 fiale 10 ml uso endovenoso. Titolare A.I.C.: CELL Therapeutics UK Ltd.
IL DIRIGENTE GENERALE della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; Vista la decisione della Commissione europea del 5 marzo 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trisenox (arsenico tiossido)»; Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»; Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Visto il parere espresso nella seduta dell'11/12 febbraio 2003 dalla Commissione unica del farmaco; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale «Trisenox (arsenico tiossido)» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale; Decreta: Art. 1. Alla specialita' medicinale TRISENOX ARSENICO TIOSSIDO nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: 1 mg/ml concentrato per infusione endovenosa 10 fiale 10 ml uso endovenoso - A.I.C. n. 035712013/E (in base 10) - 121V07 (in base 32). |
|
Art. 2. La specialita' medicinale «Trisenox (arsenico tiossido)» e' classificata come segue: 1 mg/ml concentrato per infusione endovenosa 10 fiale 10 ml uso endovenoso; A.I.C. n. 035712013/E (in base 10) - 121V07 (in base 32); classe «C». |
|
Art. 3. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita. |
|
Art. 4. Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. |
|
Art. 5. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare. Roma, 27 maggio 2003 Il dirigente generale: Martini |
|