Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 settembre 2003
Determinazione dell'aumento delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Pesaro-Urbino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Pesaro e Urbino

Vista la legge n. 628/1961 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, relativo al «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, citato, concernente l'attribuzione alla direzione provinciale del lavoro delle funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per i lavori di facchinaggio (funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio soppresse ai sensi dell'art. 3 del citato decreto);
Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;
Vista la circolare ministeriale della Direzione generale dei rapporti di lavoro n. V/25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 inerente al regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio;
Vista la circolare ministeriale della Direzione generale dei rapporti di lavoro n. 39 del 18 marzo 1997 in materia di lavori di pulizia e facchinaggio e autorizzazioni appalti ai sensi della lettera G), art. 5, legge n. 1369/1960;
Visto il precedente decreto in materia n. 7 dell'8 luglio 1997, emanato dalla direzione provinciale del lavoro di Pesaro Urbino;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo, nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Pesaro Urbino il giorno 27 agosto 2003;
Ritenuto di dover procedere alla revisione delle vigenti tariffe;
Considerati i seguenti indicatori economici:
1) indici ISTAT del costo della vita per il periodo dal luglio 1997 al luglio 2003;
2) il tasso di inflazione programmato per l'anno 2003;
3) la percentuale di differenziale IRAP;
Decreta di determinare l'aumento delle tariffe per i lavori di facchinaggio nella misura del 17% rispetto a quelle in vigore dal 10 luglio 1997 e di portare pertanto la tariffa oraria minima per i lavori in economia a Euro 16,01.
Il nuovo tariffario per lavori di facchinaggio - i cui importi sono da considerarsi valori minimi inderogabili - risulta stabilito come da prontuario allegato con validita' per il biennio 2003/2004.
Pesaro, 22 settembre 2003
Il direttore provinciale: Damiani
 
Allegato
----> Vedere allegato da pag. 28 a pag. 31 della G.U. <----

Indennita' di attesa: in caso di ritardo o mancato inizio delle attivita' rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovra' corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso e' stato determinato in economia o a quintali, salvo che la materia non sia regolata «in melius» dagli accordi tra le parti.
 
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