Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2003
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3315).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea del territorio nazionale;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che, per l'attuazione del citato programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche, prevede l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, e' prevista l'adozione di un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale;
Ravvisata la necessita' ed urgenza di completare il programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mediante la copertura del territorio nazionale con radar meteorologici al fine di assicurare in tempi brevi un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme ed allarme ai fini di protezione civile;
Considerato che occorre organizzare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale le iniziative in materia di rischio idrogeologico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 ottobre 2003, lo stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi idrica che ha determinato una situazione di notevole siccita', con pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 agosto 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2004, con contestuale nomina del Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito le regioni Puglia e Basilicata e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino all'8 maggio 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2003, con il quale e' stato prorogato fino al 15 maggio 2004 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 14 giugno 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici verificatisi nel periodo maggio-agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali dei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli che hanno colpito il versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza derivante da calamita' naturali conseguenti ad eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000, che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato d'emergenza in ordine alla situazione socio-economica ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003, recante «Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza socio-economica ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3301 dell'11 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003, recante «Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza socio-economica ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno»;
Vista la nota del 29 luglio 2003 del Commissario delegato - Generale Jucci con la quale si chiede di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emesse per fronteggiare il contesto emergenziale inerente all'emergenza socio-economica ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno;
Vista la nota del 25 luglio 2003 del Presidente della giunta della regione Campania, con la quale si esprime l'intesa sulle proposte di modifica dell'ordinanza sopra citata formulata dal Commissario delegato - Generale Jucci;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251 del 14 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 luglio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;
Vista la nota del 12 agosto 2003 del sindaco del comune di Casalnuovo Monterotaro;
Vista la nota del sub-commissario delegato per gli eventi sismici nella provincia di Foggia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 del 19 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2003, e n. 3300 dell'11 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2003, concernente la proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania;
Viste le ordinanze n. 3029 del 18 dicembre 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2001, n. 3114 del 19 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001, n. 3124 del 12 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001, n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001, n. 3144 del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2001;
Viste le note del 9 giugno e 12 agosto 2003, con la quale il vice-commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania ha chiesto la proroga dei benefici disposti ai sensi delle ordinanze di protezione civile e concernente il contributo per l'autonoma sistemazione da corrispondere ai nuclei familiari evacuati dall'abitazione principale a seguito dei sopra citati eventi calamitosi;
Vista la nota n. 473 del 17 settembre 2003 della regione Campania con la quale viene chiesta la proroga di cui sopra;
Viste le ordinanze n. 3145 del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 30 luglio 2001, n. 3196 del 12 aprile 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, n. 3254 del 29 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 2002;
Vista la nota del 10 settembre 2003 dell'Istituto nazionale previdenza sociale, area recupero crediti;
Viste le note del 22 settembre 2003 del presidente della Regione siciliana e del 23 settembre 2003 dell'Ufficio territoriale del governo di Catania;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003, recante « Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, e ai sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002, nonche' la successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»;
Ritenuto che le singole esigenze prospettate sono meritevoli di accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;
Vista la nota del 22 settembre 2003 della regione Emilia-Romagna;
Vista l'ordinanza n. 3187 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Basilicata»;
Vista l'ordinanza n. 3188 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia;
Vista l'ordinanza n. 3268 del 12 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Molise»;
Viste le note rispettivamente dell'11 luglio, 23 e 25 settembre 2003 con cui il presidente della regione Molise - Commissario delegato ha rappresentato l'esigenza che vengano previste specifiche misure in favore di imprese di grandi dimensioni danneggiate che hanno subito danni alle proprie strutture produttive in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima regione nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, e con riferimento alle situazioni d'emergenza richiamate nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, il capo del Dipartimento della protezione civile per il perseguimento delle finalita' di cui alla predetta ordinanza, ed avvalendosi delle deroghe ivi previste, e' autorizzato ad avvalersi di personale specializzato a contratto nel limite massimo di sette unita', nonche' di due consulenti anche estranei alla pubblica amministrazione; detto personale specializzato e i consulenti sono impiegati per le attivita' di pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi con particolare riferimento alla necessita' di attivare il Centro primario del piano radar nazionale.
2. I contratti per il personale e per i consulenti di cui al comma 1, sono conclusi in deroga all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, anche ai fini dell'eventuale rinnovazione.
 
Art. 2.

1. A valere sull'importo di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, la somma di Euro 311.180,00 e' assegnata dal Dipartimento della protezione civile alle regioni che gestiscono almeno due radar meteo operativi, per l'assunzione con contratti a tempo determinato di personale specializzato utilizzabile per le operazioni di mosaicatura e di proceduralizzazione delle informazioni a scala regionale e nazionale con finalita' di protezione civile, avvalendosi all'occorrenza delle deroghe previste dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3260/2002 e dall'art. 12 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003.
 
Art. 3.

1. Il commissario delegato - Generale Jucci provvede al compimento delle attivita' di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003, con le procedure e con i poteri di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000.
2. Il presidente della regione Campania - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2787/98, al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza n. 3270/2003, autorizza l'utilizzo senza ulteriori oneri da parte del commissario delegato - Generale Jucci delle discariche e dei siti di stoccaggio.
3. Per l'espletamento degli adempimenti connessi alle attivita' di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003 e n. 3301/2003, il commissario delegato e' autorizzato, nel limite massimo annuo di 2.500 euro e nell'ambito delle risorse disponibili, ad effettuare spese di rappresentanza.
4. Il commissario delegato gen. Jucci nell'ambito del contingente di personale gia' assegnato ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3270/2003, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3301/2003, e' autorizzato ad avvalersi di personale in quiescenza delle amministrazioni dello Stato, in possesso di particolari capacita' per l'impiego in specifici settori, cui sara' corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso lordo mensile calcolato sulla base del corrispettivo determinato per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore, in relazione alla qualifica funzionale di appartenenza in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
 
Art. 4.

1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267 e' aggiunto il seguente comma: «3. Al direttore della struttura di cui al comma 1 compete, per tutta la durata dell'incarico, la corresponsione di un emolumento accessorio di posizione e di risultato pari a quello previsto per i dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
 
Art. 5.

1. L'operativita' del «Campo base» di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in localita' «Fontenovella» del comune di Lauro, prorogata fino al 31 luglio 2003 dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 2003, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2003.
 
Art. 6.

1. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia e' autorizzato ad erogare un contributo straordinario al comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) a compensazione delle minori entrate riferite all'anno 2002, con oneri a carico delle risorse finanziarie derivanti dai mutui contratti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003.
 
Art. 7.

1. All'art. 1, comma 2, lettera f), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275 e' aggiunto il seguente periodo: «In tal caso, al personale militare che partecipa alla organizzazione dei corsi e' garantito il rimborso per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti e con le modalita' concordate con il commissario delegato».
 
Art. 8.

1. All'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295/2003 cosi' come introdotto dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3300/2003, dopo le parole «del Corpo forestale dello Stato» e' aggiunto il seguente periodo «e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco». Agli oneri derivanti dalla predetta integrazione normativa si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 9.

1. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3029 del 18 dicembre 1999, prorogato da ultimo dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3174 del 16 gennaio 2002, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il relativo onere e' posto a carico delle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3088 del 3 ottobre 2000.
 
Art. 10.

1. Sono differiti al 31 marzo 2004 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al 30 giugno 2003, dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003.
2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati dal 1° aprile 2004, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque gia' erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana che provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Le modalita' previste dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, si applicano anche ai soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei termini previsti dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3145 del 25 luglio 2001, e successivamente differiti fino al termine della scadenza dello stato d'emergenza dall'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002.
5. Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, n. 3311, relativamente alla regione Molise, il duplice riferimento all'importo di «11.000,00» milioni di euro e' sostituito dal seguente: «11.100,00» milioni di euro.
 
Art. 11.

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, il prefetto di Roma e' delegato, con funzioni commissariali, all'assunzione di tutti gli interventi e delle iniziative finalizzati ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di massima sicurezza, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui alla predetta ordinanza e di quelle previste rispettivamente nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 3247 del 30 ottobre 2002, e n. 3283 del 18 aprile 2003.
2. L'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313/2003, e' cosi sostituito: «A fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle finalita' di cui alla presente ordinanza, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a far data dall'adozione del presente provvedimento, e fino al 5 o 12 ottobre 2003, una speciale indennita' mensile operativa onnicomprensiva, anche del trattamento di lavoro straordinario e con la sola esclusione dell'eventuale trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno in relazione alle rispettive qualifiche di appartenenza, commisurata ai giorni di effettiva presenza. Per il calcolo dell'indennita' a favore del personale estraneo alla pubblica amministrazione si applica il trattamento economico spettante al personale dell'area C3».
3. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313/2003, e' aggiunto il seguente ulteriore comma: «2. Per fronteggiare le eccezionali esigenze, anche relative agli aspetti della sicurezza, connesse alla celebrazione della Conferenza intergovernativa che si terra' il giorno 4 ottobre 2003, e' autorizzato il superamento del limite massimo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, da approvarsi successivamente da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con il decreto di cui all'art. 3, comma 4, della presente ordinanza».
4. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283/2003, il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, provvede, oltre che con le deroghe previste all'art. 9 della summenzionata ordinanza n. 3283/2003, anche in deroga agli articoli 10, 15 e 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 12.

1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3303/2003 le parole «tre esperti» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «cinque esperti».
 
Art. 13.

1. L'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e' cosi' integrato:
art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche.
2. L'art. 7 delle ordinanze di protezione civile n. 3187 e n. 3188 del 2002 e' cosi' integrato:
art. 19, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
 
Art. 14.

1. In relazione alle peculiari situazioni di grave danneggiamento che hanno interessato le grandi imprese, cosi' come individuabili ai sensi della vigente normativa, a seguito degli eventi meteorologici del 23, 24 e 25 gennaio 2003 nella regione Molise, il presidente della regione Molise - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3268/2003 e' autorizzato ad erogare alle medesime imprese un contributo straordinario commisurato all'entita' dei danni effettivamente subiti ed accertati, al netto degli indennizzi eventualmente spettanti in presenza di polizze assicurative.
2. I criteri per la determinazione dell'entita' del contributo di cui al comma 1 sono stabiliti dal commissario delegato, acquisito il parere favorevole del Ministero delle attivita' produttive.
3. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili con carattere di generalita' in relazione agli eventi calamitosi in questione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2003

Il Presidente: Berlusconi
 
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