IL DIRETTORE REGIONALE per la Campania
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale e' stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»; Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente; Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Salerno n. 359582 del 5 settembre 2003, con la quale e' stato comunicato alla scrivente del mancato funzionamento verificatosi dal giorno 20 agosto 2003 al giorno 30 agosto 2003, del servizio di pubblicita' immobiliare che si e' trasferito dalla sede di via Zammarrelli n. 12 - Salerno, alla sede di via degli Uffici Finanziari n. 7, a seguito dei relativi lavori di trasloco; Constatato che il mancato funzionamento del suddetto servizio e' da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attivita' connesse ai servizi al pubblico, producendo l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel periodo su indicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti; Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 1020 del 1° ottobre 2003, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32; Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale (ora direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia; Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale;
Decreta: Il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare del sotto indicato ufficio e' accertato come segue: dal giorno 20 agosto 2003 al giorno 30 agosto 2003; regione: Campania; ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Salerno - Servizio di pubblicita' immobiliare. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 2 ottobre 2003 Il direttore regionale f.f.: Fiorillo |