Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 ottobre 2003
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Misure per il 3° quadrimestre dell'anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'autotrasporto di persone e cose

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
Visto il Trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994;
Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 come modificato dal regolamemo (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
Visto il regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione del 21 marzo 2000;
Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigenziale 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001; il decreto dirigenziale 12 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001; il decreto dirigenziale 28 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001; il decreto dirigenziale 12 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002, il decreto dirigenziale 29 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002, il decreto dirigenziale 4 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002, il decreto dirigenziale 9 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2003, il decreto dirigenziale 16 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2003;
Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;
Considerata la necessita' di ottimizzare al massimo il consumo del contingente 2003 di ecopunti venendo incontro alle esigenze delle imprese che hanno gia' terminato o che stanno per terminare la propria assegnazione di ecopunti per il 2003;
Considerata, pertanto, l'opportunita' di istituire, a tale scopo, un fondo comune cui le imprese possano attingere fino ad esaurimento dello stesso;
Decreta:
Art. 1.

E' costituito un Fondo nazionale ecopunti conto terzi per l'anno 2003, con decorrenza 20 ottobre 2003, cui affluiscono:
a) gli ecopunti facenti parte del contingente 2003 che al 20 ottobre p.v. non sono stati distribuiti a:
1) le imprese che alla data indicata hanno ottenuto l'assegnazione della prima quota del 1° quadrimestre 2003 e che non hanno raggiunto la quota percentuale di utilizzo per poter ottenere gli ecopunti della seconda quota del 1° quadrimestre;
2) le imprese che alla data indicata hanno ottenuto l'assegnazione per il 1° quadrimestre 2003 e non hanno raggiunto la quota percentuale di utilizzo per poter ottenere gli ecopunti del 2° quadrimestre;
3) le imprese che alla data indicata hanno ottenuto la prima quota dell'assegnazione per il 2° quadrimestre e che non hanno raggiunto la quota percentuale di utilizzo per poter ottenere gli ecopunti della seconda quota del 2° quadrimestre;
b) gli ecopunti che si renderanno, eventualmente, disponibili, in particolare dalla riserva comunitaria.
 
Art. 2.

Accedono al Fondo nazionale ecopunti conto terzi, fino ad esaurimento dello stesso:
a) le imprese che al 20 ottobre 2003 hanno terminato la propria assegnazione di ecopunti;
b) le imprese che terminano gli ecopunti successivamente al 20 ottobre 2003;
c) le imprese di cui al punto a) del precedente art. 1 dal momento in cui terminano gli ecopunti che il 20 ottobre 2003 risultano ancora a loro disposizione.
 
Art. 3.

Alle imprese che al 20 ottobre hanno ottenuto l'intera quota di ecopunti loro spettante per il 2° quadrimestre 2003 verra' attribuita la quota del 3° quadrimestre secondo quanto previsto dal D.D. 16 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2003.
 
Art. 4.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' disponibile anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo www.infrastrutturetrasporti.it
Roma, 8 ottobre 2003
Il direttore generale: Ricozzi
 
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