Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 277 |
Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5 e l'allegato B; Vista la direttiva n. 2001/19/CE recante modifiche alle direttive n. 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali ed alle direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle attivita' produttive, per i beni e le attivita' culturali e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «dello stesso livello di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «di livello di formazione equivalente»; b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Formazione regolamentata). - 1. Si definisce formazione regolamentata qualsiasi formazione: direttamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un'universita' o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorita' designata a tal fine»; c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente e' in possesso di una formazione regolamentata»; d) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a).»; e) all'articolo 7, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.»; f) all'articolo 8, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 12.»; g) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative). - 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.»; h) l'articolo 11, comma 1, e' modificato come segue: 1) alla lettera a) dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d)»; 2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;»; 3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;»; i) all'articolo 16, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesto il requisito della capacita' finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza. 4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita' e l'estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.»; l) l'allegato A e' sostituito dall'allegato I del presente decreto legislativo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001». L'art. 1, commi 1, 3 e 5 e l'allegato B cosi' recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. (Omissis). 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. (Omissis). 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».
«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 20 marzo 2000. relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'. 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli). 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»). 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva. 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso. 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale. 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA). 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie. 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza. 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE. 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale. 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'. 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.». - La direttiva 2001/19/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 206 del 31 luglio 2001. - La direttiva 89/49/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 019 del 24 gennaio 1989. - La direttiva 77/452/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 176 del 15 luglio 1977. - La direttiva 77/453/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 176 del 15 luglio 1977. - La direttiva 78/686/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 233 del 24 agosto 1978. - La direttiva 78/687/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 233 del 24 agosto 1978. - La direttiva 78/1026/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 362 del 23 dicembre 1978. - La direttiva 78/1027/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 362 del 23 dicembre 1978. - La direttiva 80/154/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 093 del 10 aprile 1980. - La direttiva 80/155/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 046 del 21 febbraio 1980. - La direttiva 85/384/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 072 del 21 marzo 1966. - La direttiva 85/432/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 253 del 24 settembre 1985. - La direttiva 85/433/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 253 del 24 settembre 1985. - La direttiva 93/16/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 165 del 7 luglio 1993. Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca: «Attuazione della direttiva 84/48/CE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni». Il testo dell'art. 1, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 1 (Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunita' europea). - 1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunita' europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione. 2. Il riconoscimento e' concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui e' abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma. 3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto di livello di formazione equivalente. 4. Se la formazione e' stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunita' europea, il riconoscimento e' ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente e' in possesso di una esperienza professionale di tre anni.». - Il testo dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 3 (Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza). - 1. Il cittadino comunitario puo' ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non e' subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine e' necessario che il richiedente: a) sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la idoneita' ad assicurare la sua formazione professionale; b) abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni. 1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente e' in possesso di una formazione regolamentatata. 2. L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del precedente comma e' computabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma. 3. Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma e' ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento e' stato notificato alla Commissione delle Comunita' europee e alla Repubblica italiana. 4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una fomazione integralmente acquisita nella Comunita' europea.». - Il testo dell'art. 6, del citato decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 6 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale: a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. l e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b). 1-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a). 2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprieta' industriale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunita' europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorieta' della prova attitudinale. 4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.». - Il testo dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 7 (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attivita' corrispondente alla professione in relazione alla quale e' richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilita' di un professionista abilitato. 2. Il tirocinio puo' essere accompagnato da una formazione complementare. 2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione. 3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale. 4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere ripetuto.». - Il testo dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato del decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 8 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontolo-giche ed a valutare la capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento e' un professionista quali-ficato nel Paese di origine o di provenienza. 2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione. 3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi. 3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 12.». - Il testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 1 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi: a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato A del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d). L'allegato puo' essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e); c) il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie; d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto iunior e pianificatore junior; e) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado; f) il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.». - Il testo dell'art. 16, del citato decreto legislativo n. 115/1992, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 16 (Prova dei requisiti non professionali). - 1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilita', di moralita', di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorita' competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requsiti medesimi. 2. I documenti di cui al presente comma, se non ne e' previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione. 3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, puo' essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese d'origine o di provenienza; se tale documento non e' prescritto, con attestato rilasciato da autorita' competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia. 4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresi' soddisfare a quanto disposto dall'art. 10. 4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesto il requisito della capacita' finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 1, possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza. 4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 1, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamenti in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita' e l'estenzione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.».
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| Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319
1. Al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1.»; b) all'articolo 8, comma 1, lettera a), le parole: «articolo 1, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, comma 3, lettera a)»; c) all'articolo 9 dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.»; d) all'articolo 10 dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 14.»; e) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Disposizioni applicative misure compensative). - 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 13, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 9 e 10.»; f) l'articolo 13 e' modificato come segue: 1) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di istruzione secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria;»; 2) alla lettera g) del comma 1 le parole: «della previdenza sociale di concerto con il Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche sociali.»; g) l'articolo 14, comma 4, lettera g), e' soppresso; h) all'articolo 17, comma 2, lettera c), le parole: «di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in relazione» sono soppresse; i) dopo il comma 4 dell'articolo 18 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesto il requisito della capacita' finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro di origine o di provenienza. 4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita' e l'estensione della garanzia: Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.»; l) l'allegato C e' sostituito dall'allegato II del presente decreto legislativo.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca: «Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professione che integra la direttiva 89/48/CEE». Il testo dell'art. 6, cosi' come modificato decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 6 (Misure compensative). - 1. Qualora il richiedente sia in possesso di un titolo di formazione dello stesso livello o di livello superiore a quello prescritto per l'accesso o l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2, il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale: a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 1. 2. Il riconoscimento e', altresi', subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni, oppure al superamento di una prova attitudinale, se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti dell'art. 1, comma 3, lettera a), ed il richiedente possiede un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c). 2-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1.». - Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 8 (Fattispecie di applicazione della prova attitudinale). - 1. Il riconoscimento e' subordinato al superamento della prova attitudinale: a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno dei titoli di formazione indicati all'art. 1, comma 3, lettera a), o all'art. 3, comma 1, lettera a); b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attivita' consiste nel fornire consulenza e/o assistenza concernente il diritto nazionale; c) se riguarda professioni per cui il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all'art. 1, comma 3, o all'art. 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per tre anni consecutivi in uno Stato membro della Comunita' europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente; c-bis) se rigurda le attivita' di maestro di sci e di guida alpina.». - Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 319/1994, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 9 (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esrcizio dell'attivita' corrispondente alla professione in relazione alla quale e' richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilita' di un professionista abilitato. 2. Il tirocinio puo' essere accompagnato da una formazione complementare. 2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione. 3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale. 4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere ripetuto.». - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994, cosi' come modificato dal presente decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 10 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento e' un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza. 2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione. 3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi. 3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 14.». - Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 319/1994, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 13 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi: a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato C al presente decreto. L'allegato puo' essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera b) del precedente art. 8; b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d); c) il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie; d) il Ministero dell'istruzione, universita' e della ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di istruzione secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria; e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attivita' professionali per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o della normativa in materia di contratti aventi finalita' formativa; f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime; f-bis) il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per le attivita' afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attivita' che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo; g) il Ministero del lavoro, delle politiche sociali, in ogni altro caso.». - Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 319/1994, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 14 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 12. 2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento e' richiesto. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni. 4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano i rappresentanti: a) dei Ministeri indicati all'allegato C; b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; c) del Ministero degli affari esteri; d) del Ministero della pubblica istruzione; e) del Dipartimento per la funzione pubblica; f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; g) (lettera soppressa). 5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione designato dal Ministro per la pubblica istruzione. La conferenza e' integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale. 6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma 3. 7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 17. 8. Il decreto di cui al comma 6 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto.». - Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 319/1994, cosi' come modificafo dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 17 (Esecuzione delle misure compensative). - 1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali. 2. In assenza degli enti o degli organi di cui ai comma 1 provvedono: a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego; b) il Ministero della sanita' in relazione alle attivita' inerenti al settore sanitario; c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione ai casi previsti all'art. 13, comma 1, lettera e), nonche', ai casi previsti dal medesimo art. 13, lettera g); d) il Ministero della pubblica istruzione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera d); e) il Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera f).». - Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo n. 319/1994, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 18 (Prova dei requisiti non professionali). - 1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilita', di moralita', di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorita' competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi. 2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne e' previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione. 3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente puo' essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non e' prescritto, con attestato rilasciato da autorita' competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia. 4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresi' soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 12. 4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesto il requisito della capacita' finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 1 possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro di origine o di provenienza. 4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 1 possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita' e l'estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.».
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| Art. 3. Modifiche alla legge 18 dicembre 1980, n. 905 relativa agli infermieri professionali
1. Alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis. - 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli concernenti gli infermieri professionali. Art. 3-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate, per tale Stato membro, nell'allegato A della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e, per lo Stato membro che li ha rilasciati, sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge. Art. 3-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1 in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. 2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI) valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. 3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi. 4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale.»; b) gli allegati A e B sono sostituiti dall'allegato III del presente decreto. Tutti i richiami all'allegato A e all'allegato B vanno intesi come effettuati all'allegato A, come introdotto dal presente decreto legislativo.
Nota all'art. 3: - La legge 18 dicembre 1980, n. 905, reca: «Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea».
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| Art. 4. Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 relativa alla professione di odontoiatra
1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: «Art. 11-bis. - 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge. Art. 11-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro negli allegati della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge. Art. 11-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 7, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. 2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi. 3. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale.»; b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. I cittadini degli Stati membri, che intendono conseguire uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di odontoiatra specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa verifica dei requisiti. 1-ter. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 istituiti in Italia e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine o di provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in odontoiatria. 1-quater. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato che puo' indicare presso quale Universita' effettuarla. 1-quinquies. La decisione viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi e dell'indicazione della sede ove effettuare, se del caso, la formazione complementare.»; c) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: «Art. 19. - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di odontoiatra in altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, anche in collaborazione con gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia un attestato nel quale certifica: a) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale, all'attivita' di cui all'articolo 2, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato; b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e hanno esercitato, effettivamente e legalmente, a titolo principale l'attivita' di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, che sono autorizzati ad esercitare l'attivita' di cui all'articolo 2 alle medesime condizioni dei titolari del diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria. 2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei tre anni di esercizio dell'attivita' non e' richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico. 3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del superamento della prova attitudinale non e' richiesto per chi e' in possesso di un diploma di specializzazione triennale indicato nel decreto del Ministro della sanita' del 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie ordinaria - n. 222 del 22 settembre 2000: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia.»; d) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: «Art. 20. - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 2, si iscrivono all'albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 4, terzo comma: a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980; b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'articolo 19, comma 3. 2. All'albo degli odontoiatri e' aggiunto l'elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l'esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943.»; e) gli allegati A e B, sono sostituiti dall'allegato IV del presente decreto e l'allegato C e' sostituito dall'allegato V del presente decreto. Tutti i riferimenti agli allegati A e B sono intesi come effettuati all'allegato A, come introdotto dal presente decreto, e tutti i riferimenti all'allegato C sono intesi come effettuati all'allegato B, come introdotto dal presente decreto.
Nota all'art. 4: - La legge 24 luglio 1985, n. 409, reca: «Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee». Il testo dell'art. 18, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 18-bis. - 1. diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciati dagli Stati membri che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura negli allegati. 1-bis. I cittadini degli Stati membri, che intendono conseguire uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di odontoiatra specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa verifica dei requisiti. 1-ter. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 istituiti in Italia e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine o di provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in odontoiatria. 1-quater. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato che puo' indicare presso quale Universita' effettuarla. 1-quinquies. La decisione viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi e dell'indicazione della sede ove effettuare, se del caso, la formazione complementare.».
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| Art. 5. Modifiche alla legge 8 novembre 1984, n. 750 relativa alla professione di veterinario
1. Alla legge 8 novembre 1984, n. 750, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis. - 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge. Art. 3-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell'allegato della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge. Art. 3-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. 2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale dell'ordine dei veterinari italiani, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. 3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi. 4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale.»; b) l'allegato e' sostituito dall'allegato VI del presente decreto.
Nota all'art. 5: - La legge 8 novembre 1984. n. 750, reca: «Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stari membri della Comunita' economica europea».
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| Art. 6. Modifiche alla legge 13 giugno 1985, n. 296 relativa alla professione di ostetrica
1. Alla legge 13 giugno 1985, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis. - 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge. Art. 3-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell'allegato della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge. Art. 3-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. 2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. 3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi. 4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale.»; b) gli allegati A e B sono sostituiti dall'allegato VII del presente decreto. Tutti i riferimenti agli allegati A e B sono intesi come effettuati all'allegato, come introdotto dal presente decreto.
Nota all'art. 6: - La legge 13 giugno 1985, n. 296, reca: «Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea».
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| Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 relativo alla professione di architetto
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2-ter, le parole: «10 maggio 1985» sono sostituite dalle seguenti: «5 agosto 1985»; b) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-quinquies-bis. Sono, altresi', ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, formazioni di cui al comma 2, acquisite nell'ambito di un sistema di promozione sociale o di studi universitari a tempo ridotto, sancite da un esame di architettura, di livello universitario ed equivalente all'esame di cui al comma 1, lettera b), superato con successo da persone che lavorano da sette o piu' anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti.»; c) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «10-bis. Il provvedimento di cui al comma 8 e' debitamente motivato e puo' essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il richiedente puo' ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine stabilito.»; d) nell'allegato A, per il Portogallo, al punto l), settimo trattino la frase: «rilasciato dalla Facolta' di scienze e tecnologia dell'Universita' di Porto» e' sostituita dalla seguente: «rilasciato dalla Facolta' di ingegneria (de Engenharia) dell'Universita' di Porto».
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, reca: «Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura». Il testo dell'art. 2, cosi' come modificato dal decreo qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 2 (Condizioni di riconoscimnto). - 1. Sono riconosciuti i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un corso di studi di livello universitario, che presenti i seguenti requisiti: a) la formazione deve riguardare principalmente l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli aspetti tecnici e pratici; b) la durata della formazione deve comprendere almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso un'universita' o un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di studio presso un'universita' o analogo istituto, di cui non meno di tre a tempo pieno, ed essere sancita, a conclusione del corso di studi, dal superamento di un esame di livello universitario. 2. La formazione data dal corso di studi deve assicurare: a) la capacita' di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; b) un'adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze umane ad esse attinenti; c) una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualita' della concezione architettonica; d) un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione; e) la capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra queste e il loro ambiente, nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo; f) la capacita' di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella societa', in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali; g) una conoscenza di metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione; h) la conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici; i) una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonche' della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici; l) una capacita' tecnica, che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione; m) una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione. 2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE. 2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, e' riconosciuta la formazione delle «Fachhochschulen» nella Repubblica Federale di Germania, purche' sia impartita in tre anni, esista al 5 agosto 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'art. 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attivita' di architetto con il titolo professionale di architetto e purche' detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui e' iscritto l'architetto. 2-quater. Sono, altresi', ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'art. 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'art. 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A. 2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Universita' che li rilasciano. 2-quinquies-bis. Sono, altresi', ammessi alla procedura di' riconoscimento di cui all'art. 4, formazioni di cui al comma 2, acquisite nell'ambito di un sistema di promozione sociale o di studi universitari a tempo ridotto, sancite da un esame di architettura, di livello universitario ed equivalente all'esame di cui al comma 1, lettera b), superato con successo da persone che lavorano da sette o piu' anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti.». - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 129/1992, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 4 (Competenze e procedimento). - 1. I soggetti di cui all'art. 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attivita' di architetto nel territorio della Repubblica italiana. 2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti: a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorita' che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicita'; b) un certificato rilasciato da un'autorita' competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralita' o di onorabilita' in esso richiesti per l'accesso all'attivita' di architetto. Se lo Stato membro dtorigine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresi' risultare che l'interessato non e' stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo e' stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se e' decorso un termine piu' breve, che nei confronti dell'interessato e' stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile; c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti. 4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi. 5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca accerta la completezza e la regolarita' della domanda e della relativa documentazione, richiedendo all'interessato le eventuali integrazioni. 6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indice, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano: a) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; b) il Ministero degli affari esteri; c) il Ministero della giustizia; d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. 7. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 puo' essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri. 8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione. 9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto e' altresi' trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 5. 10. Se i titoli di cui all'art. 2, comma 2-quater, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento puo' essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo. 10-bis. Il provvedimento di cui al comma 8 e' debitamente motivato e puo' essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il richiedente puo' ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine stabilito.». - Il testo dell'allegato A del citato decreto legislativo n. 129/1992, per il Portogollo, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Allegato A (Omissis). In Portogallo: il diploma «diploma do curso especial de arquitectura», rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto; il diploma di architetto (diploma de arquitecto) rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto; il diploma «diploma do curso de arquitectura», rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto; il diploma «diploma de licenciatura em arquitectura» rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona; il diploma «carta de curso de licenciatura em arquitectura», rilasciato dall'Universita' tecnica di Lisbona e dall'Universita' di Porto; il diploma di genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dall'Istituto superiore tecnico dell'Universita' tecnica di Lisbona; il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla Facolta' di ingegneria (de Engenharia) dell'Universita' di Porto; (omissis).».
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| Art. 8. Modifiche al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 relativo alla professione del farmacista
1. Al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis. - 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo. Art. 3-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell'allegato del presente decreto, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dallo stesso decreto. Art. 3-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. 2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. 3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi. 4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale.»; b) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, rilascia, a coloro che hanno iniziato in Italia la loro formazione di farmacista anteriormente al 1° novembre 1993 e concluso anteriormente al 1° novembre 2003, l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e legalmente dedicati in Italia all'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che, pertanto, sono autorizzati ad esercitare la predetta attivita' alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi indicati in allegato.»; c) l'allegato e' sostituito dall'allegato VIII del presente decreto.
Nota all'art. 8: - Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, reca: «Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti, a norma dell'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212». Il testo dell'art. 5, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 5. - 1. Ai cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati stessi, comprovanti una formazione conclusa prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero iniziata prima ma conclusa dopo la predetta data, e non rispondente all'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, e' riconosciuto il titolo di farmacista ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale, ai sensi dell'art. 1, alla condizione che essi corredino la documentazione richiesta all'art. 2 con un attestato, rilasciato dalla competente autorita', che comprovi che essi si sono dedicati effettivamente, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attivita' di farmacista di cui all'art. 1, in uno degli Stati membri delle Comunita' europee, purche' detta attivita' sia regolamentata in tale Stato. 2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, vengono assimilati ai diplomi che soddisfano i suddetti requisiti, se: a) attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca; b) danno diritto all'esercizio delle attivita' di farmacista in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni del titolo rilasciato dalle autorita' competenti tedesche, specificato nell'allegato al presente decreto; c) sono corredati di un attestato che certifichi che i loro titolari si sono dedicati effettivamente in Germania, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attivita' previste dall'art. 1, purche' regolamentata in tale Stato. 2-bis. Il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, rilascia, a coloro che hanno iniziato in Italia la loro formazione di farmacista anteriormente al 1° novembre 1993 e concluso anteriormente al 1° novembre 2003, l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e legalmente dedicati in Italia all'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che, pertanto, sono autorizzati ad esercitare la predetta attivita' alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi indicati in allegato.».
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| Art. 9. Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, relativo alla professione di medico
1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola: «provenienza» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto dell'eventuale esperienza professionale, della formazione supplementare e continua in medicina maturata dall'interessato»; b) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Il Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione, l'eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in medicina e determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato.»; c) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La decisione di cui al comma 3 viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.»; d) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al 1° gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti per la formazione di cui all'articolo 20, sono riconosciuti in Italia se corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole che attesti che l'interessato ha superato l'esame di idoneita' professionale specifica organizzato nel contesto delle misure speciali di regolarizzazione contenute nel regio decreto n. 1497/1999 ivi vigente.»; e) all'articolo 16, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo. 3-ter. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dal presente decreto, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dallo stesso decreto. 3-quater. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi. 3-quinquies. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivate e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale.»; f) all'articolo 18, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo n. 229/1999, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale.»; g) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non possono essere inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura prevista dall'articolo 44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE»; h) all'articolo 24, sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il diploma di cui all'articolo 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni ed e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. I primi diplomi rilasciati a seguito di una formazione della durata di tre anni sono rilasciati entro il 1° gennaio 2006.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il corso di cui al comma 1, comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome e degli enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.»; 3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. La durata del corso di cui al comma 1, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica di cui all'articolo 18, se tale formazione e' impartita o in ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Le Universita' notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2-ter. Per il primo corso di formazione della durata triennale, il cui avvio e' previsto entro il 31 dicembre 2003, la durata puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di tirocinio teorico-pratico precedenti l'esame di abilitazione che rispettino le caratteristiche e le condizioni previste al comma 2-bis. Il rimanente percorso formativo teorico-pratico e', per questo primo corso, quello previsto dal presente decreto legislativo in attesa dei principi di riferimento di cui all'articolo 25, comma 2.»; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. Le regioni e le province autonome possono organizzare corsi a tempo parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno; b) la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto quella a tempo pieno; c) l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno; d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie; e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale.»; i) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le regioni e le province autonome, emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema.»; 3) al comma 3 dopo la parola: «clinica» le parole: «unica su tutto il territorio nazionale» sono soppresse; l) l'articolo 26, e' modificato come segue: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attivita' didattiche pratiche e attivita' didattiche teoriche da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilita' di attrezzature e di servizi, o nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla regione o provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa di natura pratica. Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento ed i programmi delle attivita' teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»; 2) il comma 2 e' modificato come segue: a) alla lettera a) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei»; b) alla lettera b) la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre»; c) alla lettera c) la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; d) alla lettera d) la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «dodici»; e) alla lettera e) la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «sei»; f) alla lettera f) le parole: «un mese» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»; g) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) un periodo di formazione in pronto soccorso ed emergenza urgenza ospedaliera articolato in almeno tre mesi.»; 3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I periodi di cui al comma 2, in attuazione dell'articolo 24, comma 2-bis, sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto.»; 4) il comma 3 e' soppresso; 5) al comma 4 le parole: «ai sensi del comma 3» sono soppresse; 6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il corso inizia entro il mese di novembre e si conclude, compreso lo svolgimento dell'esame finale, entro il 30 ottobre del triennio successivo. La formazione non puo' concludersi prima del 30 settembre del terzo anno.»; m) l'articolo 27 e' modificato come segue: 1) al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 26, comma 3» sono soppresse; 2) al comma 3, le parole: «ai sensi dell'articolo 26, comma 3» sono soppresse; 3) al comma 6, le parole: «nello stesso biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nello stesso triennio» e le parole: «nel biennio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio successivo»; n) l'articolo 28, comma 2, e' soppresso; o) all'articolo 29, comma 3, la parola: «biennio» e' sostituita dalla seguente: «triennio»; p) l'articolo 34, e' modificato come segue: 1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando, puo' esercitare le attivita' di cui all'articolo 19, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»; 2) il comma 4, e' soppresso; q) l'allegato A e' sostituito dall'allegato IX del presente decreto, l'allegato B-I parte e' sostituito dall'allegato X del presente decreto e gli allegati B-II parte, C e D sono sostituiti dall'allegato XI del presente decreto. Tutti i riferimenti all'allegato D sono intesi come effettuati all'allegato C, come introdotto dal presente decreto legislativo.
Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca: «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE». Il testo dell'art. 5, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 5. - 1. I cittadini degli Stati membri in possesso del riconoscimento di cui all'art. 2, che intendono conseguire uno dei diplomi di specializzazione, che non figurano negli allegati B e C o che, pur menzionati nell'allegato C, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, previa verifica dei requisiti. 2. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di medico specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza tenendo conto dell'eventuale esperienza professionale, della formazione supplementare e continua in medicina maturata dall'interessato e riconducibile alla specializzazione per la quale indendono concorre, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine o di provenienza. I titoli sono valutati anche in funzione del carattere ufficiale che rivestono nel Paese di origine o di provenienza. 3. Il Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione, l'eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in medicina e determina la durata della formazione completamente, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato. 3-bis. La decisione di cui al comma 3 viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi. 4. L'ammissione di cui ai commi precedenti e' concessa, previo superamento delle prove selettive, anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione richiesto. 5. Le Universita' comunicano annualmente al Ministero della sanita' il numero dei cittadini ammessi ai benefici di cui al presente articolo con l'indicazione dello Stato membro di origine o di provenienza e del corso di specializzazione cui sono stati ammessi, nonche' l'elenco dei cittadini che ancorche' ammessi ai sensi del comma 2, hanno conseguito il titolo di medico chirurgo specialista.». - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 6. - 1. I diplomi, certificati od altri titoli di medico rilasciati dagli Stati di origine o provenienza che comprovino una formazione non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione di cui all'art. 18 sono ammessi al riconoscimento di cui all'art. 2 se: a) sanciscono una formazione iniziata anteriormente al 1° gennaio 1981 per la Grecia, 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri, alla data di adesione per l'Austria, Svezia e Finlandia; b) sono accompagnati da un attestato, rilasciato dalle Autorita' competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attivita' per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato. 2. I diplomi, certificati o altri titoli di medico specialista rilasciati da altri Stati membri che non rispondono ai requisiti di cui all'art. 20, sono ammessi al riconoscimento di cui agli articoli 3 e 4 se: a) sanciscono una formazione iniziata anteriormente al 1° gennaio 1981 per la Grecia, al 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo, al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri, alla data di adesione per l'Austria, Svezia e Finlandia; b) sono accompagnati da un attestato, rilasciato dalle Autorita' competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attivita' per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista nell'allegato E. Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista nell'allegato E, per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la differenza e' determinata in base alla durata minima di formazione. 3. I diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specia-lista che non corrispondono alle denominazioni che figurano, per lo Stato membro che li ha rilasciati, negli allegati A, B e C, sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato delle Autorita' competenti nel quale e' attestato che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati. 3-bis. I titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al 1° gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti per la formazione di cui all'art. 20, sono riconosciuti in Italia se corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole che attesti che l'interessato ha superato l'esame di idoneita' professionale specifica organizzato nel contesto delle misure speciali di regolarizzazione contenute nel regio decreto n. 1497/1999 ivi vigente. 4. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che non risponde a tutti i requisiti di cui all'art. 18 sono riconosciuti in Italia se: a) sanzionano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990; b) danno diritto all'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle Autorita' competenti tedesche e indicati nell'allegato A, lettera c); c) si accompagnano ad un certificato rilasciato dalle Autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di medico per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato. 5. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non posseggono i requisiti minimi di formazione di cui all'art. 20, sono riconosciuti in Italia se: a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992; b) permettono l'esercizio, quale medico specialista, della corrispondente attivita' in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle Autorita' competenti tedesche ed indicati negli allegati B e C; c) si accompagnano ad un certificato, rilasciato dalle Autorita' competenti tedesche, attestante l'esercizio, in qualita' di medico specialista, dell'attivita' corrispondente per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata minima di formazione di cui all'art. 20 e quella acquisita nel territorio tedesco.». - Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 16. - 1. Il Ministero della sanita' e la Federazione nazionale medici chirurghi diramano le informazioni utili e necessarie a far si che i cittadini di cui agli articoli 2, 3 e 4 conoscano adeguatamente le condizioni per l'accesso alla professione medica e la relativa legislazione. 2. L'attestato di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), e' rilasciato dal Ministero della sanita', dopo gli opportuni accertamenti, a richiesta dei medici chirurghi iscritti agli ordini provinciali nazionali. 3. Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 2 vengano privati in tutto o in parte, definitivamente o temporalmente del diritto ad esercitare la professione di medico chirurgo, il Ministero della sanita' provvede a ritirare l'attestato di cui al comma 2, se gia' rilasciato. 3-bis. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo. 3-ter. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi. certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dal presente decreto, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dallo stesso decreto. 3-quater. Sono ammessi alla procedura di cui all'art. 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'art. 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi. 3-quinquies. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivate e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale.». - Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 18. - 1. La formazione di medico chirurgo comprende: a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati; b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonche' dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute; c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonche' della riproduzione umana; d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale. 2. La formazione di cui al comma 1 comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il controllo di una universita' 2-bis. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo n. 229/1999, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale». - Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 20. - 1. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai seguenti requisiti: a) presuppone il conferimento e validita' del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'art. 18 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale; b) insegnamento teorico e pratico; c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' o enti competenti; d) formazione effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorita' competenti; e) partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attivita' e responsabilita' proprie della disciplina. 2. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e' subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo. 3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non possono essere infenori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura prevista dall'art. 44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE.». - Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislatico n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 24. - 1. Il diploma di cui all'art. 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni ed e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. I primi diplomi rilasciati a seguito di una formazione della durata di tre anni sono rilasciati entro il 1° gennaio 2006. 2. Il corso di cui al comma 1, comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni, province autonome e degli enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute. 2-bis. La durata del corso di cui al comma 1, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica di cui all'art. 18, se tale formazione e' impartita o in ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Le Universita' notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2-ter. Per il primo corso di formazione della durata triennale, il cui avvio e' previsto entro il 31 dicembre 2003, la durata puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di tirocinio teorico-pratico precedenti l'esame di abilitazione che rispettino le caratteristiche e le condizioni previste al comma 2-bis. Il rimanente percorso formativo teorico-pratico e', per questo primo corso, quello previsto dal presente decreto legislativo in attesa dei principi di riferimento di cui all'art. 25, comma 2. 3. La formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio sanitario-nazionale, ne' con i medici tutori. Le regioni e le province autonome possono organizzare corsi a tempo parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno; b) la durata complessiva. della formazione non sia abbreviata rispetto quella a tempo pieno; c) l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno; d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie; e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale. 4. Il medico iscritto ai corsi di cui al comma 1, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, e' collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 5. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 204, e successive modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. 6. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione della borsa di studio.». - Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 25. - 1. Le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili. 2. Le regioni e le province autonome, emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema. 3. Il concorso consiste in una prova scritta, soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica, che si svolge nel giorno ed ora fissati dal Ministero della sanita' e nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma. 4. Del giorno e dell'ora della prova scritta e' data comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova stessa, a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Del luogo della prova scritta e dell'ora di convocazione dei candidati, e' data comunicazione a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e affisso presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione o della provincia autonoma. 5. Nel caso di costituzione di piu' commissioni i candidati sono assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di duecentocinquanta candidati per commissione, in base alla localita' di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma.». - Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo n. 368/199, cosi' come modificato dal qui pubblicato decreto, cosi' recita: «Art. 26. - 1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attivita' didattiche pratiche e attivita' didattiche teoriche da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilita' di attrezzature e di servizi, o nell'ambito di uno studio di medicina gcneizle o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla regione o provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa di natura pratica. Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento apprendimento ed i programmi delle attivita' teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 2. Il corso prevede: a) un periodo di formazione in medicina clinica e medicina di laboratorio, articolato in almeno sei mesi effettuato presso strutture ospedaliere, pubbliche o equiparate, individuate a tale scopo dalla regione, nonche' in centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori delle aziende unita' sanitarie locali, con attribuzione alle stesse della responsabilita' della formazione. Il periodo comprende un'attivita' clinica guidata ed un'attivita' di partecipazione a seminari su argomenti di metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica; b) un periodo di formazione in chirurgia generale, articolato in almeno tre mesi, effettuato sempre presso le strutture indicate alla lettera a), comprendente: attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza; c) un periodo di formazione nei dipartimenti materno-infantili, articolato in almeno quattro mesi, effettuato sempre nelle strutture indicate alla lettera a) e nelle strutture territoriali comprendenti: attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva; d) un periodo di formazione, articolato in dodici mesi, effettuato presso un ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale, comprendente attivita' medica guidata ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati all'uopo disponibili, il predetto periodo di formazione puo' effettuarsi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera a); e) un periodo di formazione, articolata in almeno sei mesi, effettuato presso strutture di base dell'unita' sanitaria locale sul territorio con il coordinamento del responsabile delle unita' operative, comprendente attivita' pratica guidata presso distretti, consultori, ambulatori e laboratori, attivita' di partecipazione a seminari in medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi; f) un periodo di formazione in ostetricia e ginecologia, con attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari, articolato in almeno due mesi effettuato presso le strutture indicate alla lettera a). f-bis) un periodo di formazione in pronto soccorso ed emergenza urgenza ospedaliera articolato in almeno tre mesi. 2-bis. I periodi di cui al comma 2, in attuazione dell'art. 24, comma 2-bis, sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto. 3. (Comma soppresso). 4. Le attivita' pratiche sono costituite da periodi svolti in pronto soccorso, ambulatori, day-hospital, oltre che presso gli ambulatori di medici di medicina generale accreditati e caratterizzati didatticamente da un'attivita' clinica guidata. 5. Il corso inizia entro il mese di novembre e si conclude, compreso lo svolgimento dell'esame finale, entro il 30 ottobre del triennio successivo. La formazione non puo' concludersi prima del 30 settembre del terzo anno.». - Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 27. - 1. La formazione specifica in medicina generale comporta la partecipazione personale del candidato all'attivita' professionale e l'assunzione delle responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Le attivita' teoriche sono articolate in attivita' seminariali, studio guidato proposto dai rispettivi tutori, studio finalizzato proposto dai coordinatori delle attivita' seminariali, sessioni di confronto con i tutori e sessioni di ricerca, riflessione e confronto tra i tirocinanti della stessa area didattica. Il programma delle attivita' teoriche e quello delle attivita' pratiche si integrano tra loro a livello di obiettivi didattici, ma sono autonomi nella realizzazione concreta. 2. Presso le strutture accreditate, la funzione tutoriale per le attivita' didattiche di natura pratica deve essere affidata a dirigenti medici del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unita' operativa. 3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianita' di almeno dieci anni di attivita' convenzionale con il servizio sanitario nazionale, nonche' possedere la titolarita' di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito. 4. I medici tutori di cui al comma 3 durante il periodo di formazione di loro competenza, eseguono la valutazione del livello di formazione. Al termine di ciascuna fase del percorso formativo il coordinatore delle attivita' pratiche esprime, sulla base di giudizi analitici e motivati espressi dai singoli tutori, un giudizio complessivo sul profitto del partecipante al corso. Analoga certificazione e' rilasciata dal coordinatore delle attivita' teoriche. 5. L'accesso alle varie fasi in cui il corso e' articolato e' subordinato al superamento con esito positivo della fase svolta in precedenza. Qualora il partecipante alla formazione, a giudizio del medico preposto alla formazione o del tutore, non abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singolo periodo formativo, e' ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta. 6. Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attivita' formative, non abbia raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un determinato periodo di apprendimento puo' recuperare, ove ne sussistano le condizioni nello stesso triennio le attivita' finalizzate al raggiungimento di quel gruppo specifico di obiettivi mancati. Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attivita' formative, non abbia conseguito un idoneo apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di apprendimento, e' ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta nel triennio successivo. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza del corso. 7. (comma abrogato dall'art. 18, legge 1° marzo 2002, n. 39 - legge comunitaria 2001)». - Il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 28. - 1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che comunicano al Ministero della sanita' il piano dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno. 2. (Comma soppresso).». - Il testo dell'art. 29, del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 29. - 1. La commissione d'esame, per l'ammissione al corso, e' composta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall'ordine e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. 2. Le graduatorie di ammissione dei partecipanti alla formazione sono determinate sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta di cui all'art. 25. 3. Al termine del triennio la commissione di cui al comma 1, integrata da un rappresentante del Ministero della sanita' e da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanita' a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo, formula il giudizio finale.». - Il testo dell'art. 34, del citato decreto legislativo n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 34. - 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art. 20 e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge a tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando, puo' esercitare le attivita' di cui all'art 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo anche la formazione specialistica dei medici ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale. 3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente articolo e' predisposto ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'. 4. L'accesso alla formazione specialistica non e' consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale.».
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| Art. 10. Norme finali
1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con le modalita' e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Sirchia, Ministro della salute Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marzano, Ministro delle attivita' produttive Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 10: - L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
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| Allegati
----> vedere allegati da pag. 13 a pag. 46 del S.O. <---- |
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