Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2003, n. 278 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti modifiche ai decreti legislativi 24 aprile 2001, n. 237 e 25 maggio 2001, n. 265, riguardanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato e di beni del demanio idrico e marittimo. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, e' abrogato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001. - Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alla regione di beni appartenenti al demanio idrico), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963. - Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, e' citato nelle note al titolo. - Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e' citato nelle note al titolo. - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963), e' cosi' formulato: «Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 1 (Trasferimento di beni). - 1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A; 2. (comma abrogato).».
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| Art. 2. Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265
1. Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 settembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 5 (Consegna dei beni). - 1. I beni di cui all'art. 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore della regione. 3. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo. 4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia o nei suoi confronti. 5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna. 6. (comma abrogato).».
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