Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2003, n. 278
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti modifiche ai decreti legislativi 24 aprile 2001, n. 237 e 25 maggio 2001, n. 265, riguardanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato e di beni del demanio idrico e marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo
24 aprile 2001, n. 237

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, e' abrogato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alla
regione di beni immobili dello Stato), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alla
regione di beni appartenenti al demanio idrico), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2001.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del
1° febbraio 1963.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, e'
citato nelle note al titolo.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e'
citato nelle note al titolo.
- L'art. 65 dello statuto speciale per la regione
Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 1° febbraio 1963), e' cosi' formulato:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una
commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
statuto e quelle relative al trasferimento
all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
regione.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 237, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 1 (Trasferimento di beni). - 1. Sono trasferiti
alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili e i
diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato
indicati nell'allegato A;
2. (comma abrogato).».



 
Art. 2.
Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo
25 maggio 2001, n. 265

1. Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 settembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 25 maggio 2001, n. 265, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 5 (Consegna dei beni). - 1. I beni di cui
all'art. 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi
compilati d'intesa tra lo Stato e la regione entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle
parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la
voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore
della regione.
3. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti
necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti
da ogni diritto e tributo.
4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze,
accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di
fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di
entrata in vigore del presente decreto ed alla data della
consegna per quanto riguarda le opere in corso di
realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I
processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente
decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia
o nei suoi confronti.
5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei
beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla
data di consegna.
6. (comma abrogato).».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone