Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 29 settembre 2003
Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, in materia di rigassificazione di Gnl. (Deliberazione n. 113/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2003;
Premesso che:
l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) attribuisce all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) il potere di fissare «i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di Gnl»;
con la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001, recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo di terminali di Gnl (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorita' ha previsto, agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, disposizioni urgenti in materia di accesso al servizio di rigassificazione di Gnl, efficaci fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, e comunque non oltre il termine del 30 settembre 2002;
con la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 14 agosto 2002, recante garanzie di libero accesso al servizio di trasporto e norme per la predisposizione di codice di rete (di seguito: deliberazione n. 137/02), l'Autorita' ha prorogato, ai sensi dell'art. 23, sino al 30 settembre 2003 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della deliberazione n. 120/01, relativamente al servizio di rigassificazione di Gnl;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo n. 164/2000;
Viste:
la deliberazione n. 120/01;
la deliberazione n. 137/02;
Considerato che a seguito del procedimento di verifica di conformita' del codice di rete predisposto dalla societa' Snam Rete Gas S.p.a., e' emersa l'esigenza di approfondire il profilo relativo all'interazione tra il servizio di trasporto e il servizio di rigassificazione;
Ritenuto necessario che, nelle more dell'adozione da parte dell'Autorita' del provvedimento in materia di rigassificazione di Gnl, di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, sia prorogata l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01;
Delibera:
Di prorogare le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001, sino alla data del 30 settembre 2004.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione.
Milano, 29 settembre 2003
Il presidente: Ranci
 
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