Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 29 settembre 2003
Integrazione dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, recante adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale. (Deliberazione n. 111/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2003;
Premesso che:
con deliberazione 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 1° settembre 2003 (di seguito: deliberazione n. 67/03), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorita), ha adottato misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale e il regolamento recante modalita' di organizzazione e di funzionamento del sistema transitorio di vendita dell'energia elettrica (di seguito: anche STOVE);
l'art. 4, comma 4.1, dell'allegato A alla deliberazione n. 67/03 (di seguito: anche il regolamento dello STOVE), prevede che l'Autorita':
a) controlli che il funzionamento dello STOVE si svolga in coerenza con i criteri generali di cui allo stesso provvedimento;
b) risolva le controversie tra i partecipanti allo STOVE attraverso l'esercizio delle funzioni prescrittive ed arbitrali di propria competenza;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva n. 96/92/CE;
la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
Visti:
l'art. 5 dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorita';
la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 27/03, recante modificazione della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;
la deliberazione n. 67/03;
il regolamento recante modalita' di organizzazione e di funzionamento del sistema transitorio di vendita dell'energia elettrica, adottato dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A alla deliberazione n. 67/03, e pubblicato nel sito Internet del Gestore della rete in data 15 luglio 2003;
il contratto tipo di somministrazione tra la societa' Enel distribuzione S.p.a. (di seguito: Enel distribuzione), la societa' Enel S.p.a. (di seguito: Enel S.p.a.) e i partecipanti allo STOVE, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica di cui all'art. 2, comma 2.3, lettera a), dell'allegato A alla deliberazione n. 67/03, trasmesso all'Autorita' dall'Enel distribuzione con lettera in data 1° agosto 2003, protocollo DD/P2003010590 (prot. Autorita' n. 23028 dell'8 agosto 2003) (di seguito: contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE);
l'allegato D al regolamento dello STOVE, recante contratto tipo di somministrazione tra il Gestore della rete e i partecipanti allo STOVE per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento di cui all'art. 2, comma 2.3, lettera b), dell'allegato A alla deliberazione n. 67/03 (di seguito: contratto tipo tra il Gestore della rete e i produttori partecipanti allo STOVE);
il resoconto sintetico, relativo all'audizione dei produttori partecipanti allo STOVE, dell'Enel S.p.a. e del Gestore della rete (di seguito: resoconto), convocata dall'Autorita' con nota in data 22 settembre 2003, prot. AF/M03/2721, e svoltasi in data 24 settembre 2003 presso la sede di Milano della medesima Autorita' (di seguito: l'audizione);
Considerato che:
l'art. 10, comma 10.7, del regolamento dello STOVE, stabilisce che le imprese distributrici comunicano al Gestore della rete, secondo i tempi e le modalita' dal medesimo definite:
a) l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti dall'impresa distributrice, calcolata ai sensi dell'art. 27 del testo integrato;
b) l'energia elettrica che le imprese distributrici hanno prodotto in proprio o acquistato direttamente da imprese produttrici facenti parte del medesimo gruppo societario, ai sensi del comma 25.1 del testo integrato, suddivisa per unita' di produzione;
c) ogni altro dato o informazione richiesta dal Gestore della rete e rilevante ai fini della determinazione di cui all'art. 10, comma 10.4, del medesimo regolamento dello STOVE;
l'art. 10, comma 10.12, del regolamento dello STOVE, stabilisce che l'Enel S.p.a. riconosca, al termine di ciascun mese, a ciascun produttore partecipante allo STOVE un corrispettivo pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del testo integrato applicato all'energia elettrica immessa in rete nello stesso mese dal medesimo produttore e destinata alla copertura della domanda residuale del mercato vincolato, determinata ai sensi del comma 10.13 del medesimo allegato A;
l'art. 10, comma 10.14, del regolamento dello STOVE, stabilisce che il Gestore della rete riconosca, al termine di ciascun trimestre, a ciascun produttore ammesso allo STOVE un corrispettivo pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del testo integrato applicato all'energia elettrica approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento, determinata ai sensi del comma 10.15 del medesimo regolamento;
l'art. 7 del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE e l'art. 7 del contratto tipo tra il Gestore della rete e i produttori partecipanti allo STOVE disciplinano le modalita' per la fatturazione e i pagamenti relativi all'energia elettrica approvvigionata in ambito STOVE e destinata al mercato vincolato;
l'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE, prevede che «il pagamento delle fatture dovra' avvenire entro il terzultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo di energia elettrica approvvigionato»;
l'art. 7, comma 7.6, del contratto tipo tra il Gestore della rete e i produttori partecipanti allo STOVE, prevede che «il termine di scadenza della fattura - data di pagamento e' fissato nell'ultimo giorno lavorativo bancario nella citta' di Roma, entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura stessa presso il protocollo del GRTN»;
l'Autorita' ha appreso, da comunicazioni intercorse tra i produttori partecipanti allo STOVE e l'Enel distribuzione, inviate per conoscenza alla medesima Autorita', che quanto previsto dall'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE ha sinora impedito la stipulazione dei singoli contratti di fornitura;
nell'esercizio delle funzioni di cui al secondo alinea della premessa, l'Autorita' ha convocato in audizione l'Enel S.p.a. e i produttori partecipanti allo STOVE al fine di verificare se tra questi potesse formarsi una posizione comune in ordine alla disciplina dei pagamenti ovvero, in caso contrario, al fine di consentire ai soggetti interessati di apportare, in coerenza con le previsioni dell'art. 5 dell'allegato A alla deliberazione n. 61/97, ogni elemento conoscitivo ritenuto necessario ai fini della definizione, da parte dell'Autorita', di detta disciplina;
come risulta dal resoconto, in esito all'audizione non si e' formata una posizione comune e sono stati acquisiti i seguenti elementi:
a) il termine previsto dall'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE posticipa il termine di pagamento fissato nei contratti di somministrazione stipulati, nel periodo precedente allo STOVE, tra i produttori e l'Enel distribuzione per la vendita di energia elettrica destinata al mercato vincolato, e mai contestato dalle parti, con conseguenti riflessi finanziari negativi sui primi, in considerazione dei termini di pagamento cui i medesimi sono vincolati verso i propri fornitori;
b) i produttori richiedono che il termine di pagamento delle fatture di cui all'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE, sia fissato al trentesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo complessivo di energia elettrica approvvigionato; peraltro, dalle indicazioni fornite dai medesimi produttori si ricava che, per escludere i predetti riflessi finanziari negativi, sarebbe necessario prevedere almeno che al trentesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo complessivo di energia elettrica approvvigionato venisse loro corrisposta una somma pari al 90% dell'importo complessivamente dovuto, ed entro il termine previsto dall'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE, una somma pari al restante 10%;
c) l'Enel S.p.a. evidenzia che il termine di pagamento delle fatture di cui all'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE e' motivata dall'esigenza di definire, in vista dell'entrata in operativita' del sistema delle offerte, una disciplina piu' equilibrata del sistema di pagamenti;
d) l'Enel S.p.a. rileva il permanere di uno squilibrio finanziario creatosi nel regime di approvvigionamento dell'energia elettrica da destinare al mercato vincolato nel periodo precedente allo STOVE e derivante dalla differente tempistica tra la corresponsione degli ammontari dovuti ai produttori per l'approvvigionamento di energia elettrica da destinare al mercato vincolato e la riscossione degli ammontari rivenienti dalla vendita della predetta energia elettrica ai clienti finali; l'Enel S.p.a. e' peraltro disposta ad accettare che il termine di cui all'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE, sia posto al quarantesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo di energia elettrica approvvigionato. Enel S.p.a. evidenzia tuttavia che, qualora vi fossero esigenze tali da escludere la possibilita' di un pagamento in un'unica soluzione, il medesimo pagamento potrebbe riguardare il 50% dell'importo complessivamente dovuto, salvo conguaglio da effettuarsi al cinquantacinquesimo giorno dal termine del mese a cui si riferisce il quantitativo di energia elettrica approvvigionato;
e) il Gestore della rete indica che le procedure di determinazione delle quantita' di energia elettrica approvvigionata nell'ambito dello STOVE possono concludersi entro il ventiquattresimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo di energia elettrica approvvigionato, avendo chiarito che i distributori necessitano, per la trasmissione al Gestore della rete dei dati di cui all'art. 10, comma 10.7, del regolamento dello STOVE, di un tempo compatibile con il predetto termine;
f) non sono emersi elementi di criticita' in relazione all'art. 7, comma 7.6, del contratto tipo tra il Gestore della rete e i produttori partecipanti allo STOVE;
le posizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e d) sono state dichiarate non rinunciabili da parte dei produttori e dell'Enel S.p.a., cio' che ha impedito la formazione, in esito all'audizione, di una posizione comune dei produttori partecipanti allo STOVE e dell'Enel S.p.a. in ordine alla disciplina dei termini di pagamento dell'energia elettrica approvvigionata in ambito STOVE;
Ritenuto che:
il danno lamentato dall'Enel S.p.a. non origini dal regime dei pagamenti in ambito STOVE, essendo invece da riferire all'attuale insieme dei termini di pagamento nell'intero sistema, e quindi da esaminare con riguardo all'insieme degli operatori e non solo a quelli che partecipano allo STOVE, al fine di non introdurre discriminazioni;
sia opportuno, al fine di garantire il buon funzionamento dello STOVE, prevedere che il pagamento del corrispettivo da parte dell'Enel S.p.a. per l'approvvigionamento dell'energia elettrica di cui all'art. 2, comma 2.3, lettera a), del regolamento dello STOVE, sia effettuato mediante il versamento di una somma pari al 90% dell'importo complessivamente dovuto, entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo complessivo di energia elettrica approvvigionato, e di una somma pari al rimanente, entro il termine previsto dall'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE, cosi' integrando l'art. 10, comma 12, del regolamento dello STOVE;
Delibera:
Di integrare l'art. 10, comma 12, dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 1° settembre 2003, mediante aggiunta del seguente periodo: «Il pagamento di una somma pari al 90% del predetto corrispettivo avviene entro il trentesimo giorno del primo mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo di energia elettrica approvvigionato; il pagamento della somma rimanente avviene entro il trentesimo giorno del secondo mese successivo».
Di prevedere che la disposizione di cui al precedente punto si applichi ai pagamenti dovuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato all'interno del regolamento recante modalita' di organizzazione e di funzionamento del sistema transitorio di vendita dell'energia elettrica a partire dal mese di agosto 2003.
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive, alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ed alla societa' Enel S.p.a.
Di pubblicare l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, come risultante a seguito dell'integrazione introdotta dal presente provvedimento, nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione.
Milano, 29 settembre 2003
Il presidente: Ranci
 
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