Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 2 ottobre 2003 |
Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Valcamonica» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 2 agosto 1996, concernente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive; Vista la domanda presentata dall'«Ente vini bresciani» in data 11 marzo 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Valcamonica»; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica di che trattasi, formulati dal Comitato stesso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2003; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Valcamonica» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Valcamonica» prodotti nella regione Lombardia. |
| Art. 2. 1. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante, il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Valcamonica». |
| Art. 3. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a decorrere dalla vendemmia 2003, il proprio prodotto con la indicazione geografica tipica «Valcamonica», sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le iscrizioni all'elenco delle vigne secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo 2001. |
| Art. 4. 1. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi: a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata; b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione; c) riconoscimento, nell'ambito di una denominazione di origine controllata o controllata e garantita, di una sottozona contraddistinta da un nome geografico per il quale possono determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti a) e b). 2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino ad esaurimento, delle giacenze dei vini interessati. |
| Art. 5. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore. |
| Art. 6. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Valcamonica», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dall'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 ottobre 2003 Il direttore generale: Abate |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VALCAMONICA»
Art. 1. L'indicazione geografica tipica «Valcamonica», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti di seguito indicati. Art. 2. L'indicazione geografica tipica «Valcamonica» e' riservata ai seguenti vini: bianco, anche nella tipologia passito, rosso, Marzemino e Merlot. I vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica» bianco, anche nella tipologia passito, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca bianca: Riesling Renano, Incrocio Manzoni e Muller Thurgau: minimo 60%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 40%. L'indicazione geografica tipica «Valcamonica» rosso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca rossa: Marzemino e Merlot: minimo 60%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 40%. L'indicazione geografica tipica «Valcamonica», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Marzemino, Merlot, e' riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Valcamonica» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Sellero, Capo di Ponte, Ono San Pietro, Cerveno, Losine, Niardo, Ceto, Braone, Breno, Malegno, Cividate Camuno, Bienno, Berzo Inferiore, Esine, Piancogno, Darfo Boario Terme, Gianico, Artogne, Piancamuno, Ossimo, Prestine, Angolo Terme, in provincia di Brescia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'elenco delle vigne, di cui all'art. 15, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura pede-collinare, collinare e pedemontana di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore agli 800 metri s.l.m. con l'esclusione di terreni pianeggianti particolarmente umidi. I nuovi impianti e reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.000. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, per i vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica» senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 11 per ettaro; qualora venga utilizzata la specificazione del vitigno la resa massima deve essere di tonnellate 8 per ettaro. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,00% per il bianco; 11,00 % per il passito (alla raccolta); 10,00% per il rosso; 11,00 % per il Marzemino; 11,00% per il Merlot. Nei casi di annate particolarmente sfavorevoli detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito. Art. 6. I vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: «Valcamonica» bianco: 11,50%; «Valcamonica» rosso: 11,50%; «Valcamonica» passito: 14,00%; «Valcamonica» Merlot: 12,00%; «Valcamonica» Marzemino: 12,00%. Art. 7. Ai vini dell'indicazione geografica tipica «Valcamonica» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Nella designazione e presentazione del vino ad indicazione geografica tipica «Valcamonica» passito, Marzemino e Merlot e' obbligatorio riportare l'annata di produzione. |
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