Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003
Fissazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003);
Visto l'art. 34, comma 11 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003;
Considerato, in particolare, che l'art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002 stabilisce che le assunzioni che riguardano le amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002 e gli altri enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale devono comunque, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002, ad eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialita' di servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;
Considerato, inoltre, che il citato art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002 prevede che venga definito per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale l'ambito applicativo delle disposizioni relative ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 34, concernenti le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione per le regioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2003, nonche' alla definizione dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici;
Visto l'accordo sancito, nella seduta del 19 giugno 2003, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali;
Vista la nota (prot. n. 3552/03/2.2.1 in data 1° luglio 2003) della Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente l'Accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali per la fissazione di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2003 per le regioni, le province e i comuni, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Acquisiti i pareri dei Ministeri dell'economia e delle fmanze, dell'interno, della salute e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente con note n. 13607 del 28 luglio 2003, uf. Gab. del 3 luglio 2003, n. 100/275.0/10546 del 6 agosto 2003 e n. 1248/590 del 7 agosto 2003;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;
Decreta
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, individua, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003, nonche' definisce l'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del citato art. 34, in attuazione dell'accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 19 giugno 2003 in sede di Conferenza unificata.
2. La individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione dell'ambito applicativo della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma e' effettuata distintamente per il personale delle regioni e per quello del Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e i rispettivi enti strumentali e dipendenti delle medesime per i quali sussistono provvedimenti che dichiarano lo stato di emergenza derivante da terremoti o calamita' naturali sono esclusi dagli adempimenti previsti dall'art. 34, comma 11 della legge n. 289/2002.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, ai sensi dall'art. 95, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.
 
Art. 2.
Rideterminazione degli organici della regione
1. Le regioni procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, commi, 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Ai fini del calcolo per la determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2 dell'art. 34 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, va tenuto conto dei posti formalmente istituiti, successivamente al 29 settembre 2002 ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato alle regioni. Detti posti sono fatti salvi anche ai fini della provvisoria individuazione delle dotazioni organiche di cui al comma 3 del medesimo art. 34.
Qualora si procedesse, nel corso dell'anno 2003, ad ulteriori passaggi di personale dallo Stato alle regioni, queste potranno procedere alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche integrandole con i posti necessari ai fini dei predetti trasferimenti.
3. Le regioni determinano gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2003, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima regione in armonia con quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 3.
Rideterminazione degli organici
degli enti del Servizio sanitario nazionale
1. Le amministrazioni statali, per quanto di competenza, e quelle regionali possono autorizzare, in attuazione dell'art. 34, commi 1 e 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale e operanti nella singola regione, tenendo conto prioritariamente delle risorse umane necessarie ad erogare le prestazioni dei livelli essenziali di assistenza (LEA), fermo restando il numero complessivo dei posti di organico vigenti alla data del 29 settembre 2002 in tutte le strutture sanitarie della regione, nonche' i vincoli finanziari posti dalle medesime regioni, in attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.
 
Art. 4.
Assunzione di personale nelle regioni
1. Per l'anno 2003, le regioni, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 2 del presente decreto, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002.
2. Ogni regione, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.
3. Le regioni determinano, inoltre, gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2003, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima regione in armonia con quanto previsto dal presente articolo.
 
Art. 5.
Assunzione di personale negli enti
del Servizio sanitario nazionale
1. Le regioni, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 3 del presente decreto, possono autorizzare, per l'anno 2003, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della rispettiva regione, ad assumere personale a tempo indeterminato entro il limite e secondo i criteri stabiliti dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e comunque entro i limiti delle risorse finanziarie previste nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.
2. Ogni regione nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della medesima regione, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2003
p. Il Presidente: Mazzella

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 179
 
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