Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 17 settembre 2003 |
Disposizioni procedurali relative alla risoluzione delle controversie attribuite all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della decisione della Commissione europea comp/M.2876 del 2 aprile 2003 (NewsCorp/Telepiu). (Deliberazione n. 334/03/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del consiglio del 17 settembre 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, commi 6 e 11; Visto il nuovo quadro normativo europeo in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, ed in particolare la direttiva 2002/21/CE, che istituisce il nuovo quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, e la direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime; Vista la decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, relativa al procedimento n. M 2876 - NewsCorp/Telepiu', ed in particolare la parte II - Obblighi, paragrafi 10 - Offerta Wholesale Premium, 11 - Accesso alla piattaforma, 12 - Protezione dei clienti della piattaforma unica e contratti con i rivenditori, e 15 - Risoluzione delle controversie; Vista la delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001, recante adozione del regolamento concernente le controversie tra organismi di telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2001; Vista la delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, recante adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 18 luglio 2002; Vista la delibera n. 435/01/CONS del 14 novembre 2001, recante approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259, ed in particolare l'art. 28; Vista la determinazione del segretario generale n. 9/2003, recante disposizioni organizzative relative al monitoraggio delle attivita' della piattaforma digitale a pagamento, pubblicata sul sito dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il 29 luglio 2003; Ritenuto che, in base alla decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, nel caso in cui sorga una controversia in merito all'attuazione della parte II degli impegni ivi previsti, e qualora l'oggetto della controversia riguardi i paragrafi 10, 11 o 12.1 e rientri nelle competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della normativa italiana o comunitaria, «la parte denunciante avra' diritto a rimettere la questione all'AGCOM, a condizione che la parte denunciante e le societa' obbligate si siano dapprima adoperate al meglio per risolvere la questione attraverso un compromesso negoziale», e che «le controversie AGCOM saranno decise in via definitiva dall'AGCOM nel rispetto della normativa comunitaria, ivi inclusa la decisione e gli impegni, e della regolamentazione italiana applicabile al settore»; Ritenuto che, dal punto di vista oggettivo, ai sensi della predetta decisione, perche' una controversia possa essere sottoposta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, occorre la contemporanea sussistenza di due condizioni: che l'oggetto della stessa riguardi i paragrafi 10, 11 o 12.1 e che la controversia rientri nelle competenze dell'Autorita', ai sensi della normativa italiana o comunitaria; Ritenuto che, in forza dell'art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997, sussiste un potere di carattere generale in capo all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti e operatori o tra questi ultimi; Vista la decisione comunitaria che, al paragrafo 15, lettera (a), (iii), dopo l'indicazione degli elementi che consentono tecnicamente l'avvio della procedura, stabilisce che: «La procedura di risoluzione della controversia dovra' seguire la procedura prevista nella delibera n. 148/01/CONS dell'AGCOM o qualsiasi simile regola procedurale che [sia] applicabile di volta in volta»; Ritenuto che dal confronto tra la previsione normativa di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 9, della legge n. 249/1997, e degli articoli 2 e 3 della citata delibera n. 148/01/CONS, con quella di cui al citato paragrafo 15 degli impegni emerge un diverso ambito oggettivo e soggettivo delle controversie ivi disciplinate, avendo quelle relative all'«Offerta Wholesale Premium», all'«Accesso alla piattaforma» e alla «Protezione dei clienti della piattaforma unica e contratti con i rivenditori», di cui ai paragrafi 10, 11 e 12.1 degli impegni, un ambito piu' ampio rispetto a quelle oggetto della delibera n. 148/01/CONS, e coinvolgendo innovativi e peculiari profili di convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione, che non risultano interamente riferibili alla disciplina dell'accesso alle infrastrutture o a quella dell'accesso speciale alla rete, cosi' come alla fornitura di servizi e prodotti; Ritenuto che la competenza a dirimere le controversie deferibili all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di cui al citato paragrafo 15 spetta al consiglio, in forza della previsione di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge n. 249/1997, a cui compete altresi', come indicato dalla decisione comunitaria, di individuare «le regole procedurali applicabili di volta in volta»; Ritenuto di applicare alle controversie di cui ai paragrafi 10 e 11 degli impegni le regole contenute al capo II della delibera n. 148/01/CONS, e a quelle di cui al paragrafo 12.1 degli impegni le regole procedurali contenute nella delibera n. 182/02/CONS, avente ad oggetto la disciplina delle controversie relative agli utenti, intendendosi riferiti al consiglio i poteri attribuiti dai predetti regolamenti alla Commissione per le infrastrutture e le reti; Udita la relazione del presidente;
Delibera:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini della presente delibera si intendono per: a) «Autorita», l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; b) «Consiglio», il consiglio dell'Autorita'; c) «Decisione», la decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003 relativa al procedimento n. M.2876 - NewsCorp/Telepiu'; d) «Societa' obbligate», la piattaforma unica e news, cosi' come definite dalla decisione; e) «Impegni», gli impegni assunti dalle societa' obbligate innanzi alla Commissione europea in base alla decisione; f) «Parte denunciante», il soggetto che, assumendo il mancato rispetto degli impegni da parte delle societa' obbligate, rimetta la decisione della controversia all'Autorita'. |
| Art. 2. Procedura relativa alle controversie in tema di Offerta Wholesale Premium e di Accesso alla piattaforma
1. Alle controversie riguardanti i paragrafi 10, Offerta Wholesale Premium, e 11 - Accesso alla piattaforma, degli impegni, si applica la disciplina procedurale di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera dell'Autorita' n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001, intendendosi attribuiti al consiglio i poteri previsti dal predetto regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti. |
| Art. 3. Procedura relativa alle controversie in tema di Protezione dei clienti della Piattaforma unica e contratti con i rivenditori
1. Alle controversie riguardanti il contenuto del paragrafo 12.1 - Protezione dei clienti della piattaforma unica e contratti con i rivenditori, degli impegni, si applica la procedura prevista dal regolamento concernente la risoluzione delle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti, approvato con delibera dell'Autorita' n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, intendendosi attribuiti al consiglio i poteri previsti dal predetto regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti. |
| Art. 4. Decisione dell'Autorita'
1. In caso di mancato esito positivo della conciliazione l'Autorita', su istanza anche di una sola parte, decide in via definitiva la controversia con atto vincolante. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249, rientra nelle competenze del consiglio dell'Autorita' l'adozione degli atti vincolanti di cui al comma 1. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' trasmessa alla Commissione europea. Roma, 17 settembre 2003 Il presidente: Cheli |
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