Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2003
Iscrizione della denominazione «Clementine del Golfo di Taranto» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 1665/2003 della Commissione del 23 settembre 2003, la denominazione «Clementine del Golfo di Taranto» riferita ai prodotti ortofrutticoli e cereali, e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;
Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1665/2003 del 23 settembre 2003.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Clementine del Golfo di Taranto» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 2 ottobre 2003
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5 DOP ( ) IGP (X)
N. Nazionale del fascicolo: 3/2002

1. Servizio competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.
Indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - Tel. 064819968 - Fax 06/42013126 - e-mail:qualita@politicheagricole.it
2. Associazione richiedente:
2.1 Nome: Consorzio Agrumicoltori Tarantini - C.A.T.
2.2. Indirizzo: via Murat, 29-31 - 74019 Palagiano (Taranto) - Tel. 0998/885304.
2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).
3. Tipo di prodotto: Classe 1.6 - Ortofrutticoli allo stato naturale.
4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 2).
4.1. Nome: «Clementine del Golfo di Taranto».
4.2. Descrizione: frutti allo stato fresco, riferibili alla specie Citrus clementine Hort ex Tanaka, delle seguenti varieta': Comune, Fedele, Precoce di Massafra (o Spinoso), Grosso Puglia, ISA, SRA 63, SRA 89.
Le principali caratteristiche delle «Clementine del Golfo di Taranto» sono le seguenti:
forma sferoidale, leggermente schiacciata ai poli;
buccia liscia o leggermente rugosa di colore arancio con un massimo del 30% di colorazione verde;
colore della polpa arancio;
calibro minimo 6 (mm 43/52);
contenuto minimo in succo 40% del peso frutto;
rapporto di maturazione: minimo 6:1, ottenuta dal rapporto tra il contenuto in solidi solubili espresso in gradi Brix e gli acidi titolabili espressi in acido citrico;
apirene, con presenza di un max del 5% di clementine contenenti al massimo 3 semi.
4.3. Zona geografica: la zona geografica interessata alla coltivazione delle «Clementine del Golfo di Taranto» e' ubicata nella provincia di Taranto, regione Puglia, e comprende i comuni di: Palagiano, Massafra, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto e Statte.
4.4. Prova dell'origine: l'origine del clementine non e' chiara: secondo alcuni autori sarebbe un ibrido naturale riscontrato in Algeria nel 1898, mentre secondo il Tanaka si tratterebbe di un agrume simile al mandarino di Canton, diffuso in Cina (Citrus clementine Hort). Le prime introduzioni di specie agrumarie nel territorio della provincia di Taranto si possono far risalire al XVIII secolo, ma solo nel XX secolo si assiste alla diffusione degli agrumi in coltura specializzata. Il territorio interessato alla denominazione ha il suo baricentro, sia geografico che socio-economico, nei comuni della provincia di Taranto che si affacciano sul golfo omonimo. Negli anni 50, con l'avvio della riforma fondiaria, grazie al reperimento, captazione e creazione di adeguate risorse irrigue, la coltura degli agrumi inizia il processo di espansione e specializzazione per assumere la connotazione di coltura preminente nella zona delimitata. Il clima caldo, soleggiato e poco umido del territorio che si affaccia sul Golfo di Taranto incide positivamente sui processi di accrescimento e maturazione dei frutti e sull'acquisizione di eccellenti caratteristiche qualitative, quanto a colore, sapore e serbevolezza. La rintracciabilita' del prodotto e' garantita dal fatto che i produttori delle «Clementine del Golfo di Taranto» devono iscrivere i propri agrumeti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo. I produttori sono tenuti a comunicare gli estremi catastali per l'individuazione degli stessi agrumeti, la superficie, il sesto e l'anno d'impianto.
4.5. Metodo di ottenimento: la forma di allevamento utilizzata per la coltivazione delle clementine del Golfo di Taranto e' il globo-vaso, la potatura e' praticata ogni anno a primavera inoltrata con tagli limitati specialmente nei primi anni.
la densita' di piante e' compresa tra le 350 e 750 per ettaro, nei nuovi impianti la densita' non supera le 500 piante per ettaro. Elemento importante, fra le tecniche di coltivazione, e' l'irrigazione che viene praticata in quasi tutti i periodi dell'anno, in assenza di piogge. Il metodo piu' in uso e' quello a goccia o a zampillo, diretto e lontano dalla proiezione della chioma, per evitare possibili attacchi di marciumi nella zona del colletto della pianta. La produzione unitaria massima consentita e' di 50 tonnellate per ettaro. La raccolta dei frutti deve essere effettuata a mano, con l'ausilio delle forbici, evitando che i frutti vengano deteriorati. I frutti devono essere raccolti asciutti, senza foglia o con qualche foglia. I frutti privi di calice (rosetta) sono esclusi, mentre la tecnica della deverdizzazione non e' ammessa.
4.6. Legame: il territorio che si affaccia sul golfo di Taranto e' da ritenersi ideale per la coltivazione degli agrumi in quanto i terreni, omogenei e quasi sempre pianeggianti, sono fertili, profondi e ben drenati. L'ottima esposizione a sud e l'esistenza della dorsale collinare della Murgia che ripara dai venti freddi del nord contribuiscono a caratterizzare l'areale di produzione. Al fine di riparare le piante di clementine dai venti che spirano da sud, come lo scirocco ed il libeccio, che provenendo dal mare possono causare danni alle piante, i produttori spesso ricorrono alla creazione di barriere frangivento sia con specie vegetali che con opportune reti. Le temperature sono favorevoli a tale coltura perche' raramente scendono sotto gli 0° C. e le sensibili escursioni termiche tra la notte ed il giorno, che si verificano durante il periodo di maturazione, favoriscono le qualita' estetiche ed organolettiche dei frutti. Le condizioni climatiche favorevoli per la coltivazione della specie ha permesso di riscontrare ed individuare in tale area produttiva delle mutazioni spontanee della varieta' inizialmente e generalmente coltivata, il «Comune», che per caratteristiche morfologiche e qualitative dei frutti sono assurti ad un ruolo importante prendendo, per alcuni di loro, anche il nome della localita' geografica, come il «Grosso Puglia» ed il «Precoce di Massafra». La coltivazione di questa specie ha assunto in questa area una forte specializzazione ed una connotazione che va oltre la semplice coltivazione agraria; la conferma dell'interesse economico e sociale per la produzione delle clementine e' dimostrata dalla realizzazione dal lontano 1970 della sagra del mandarino, momento di dibattito e di riflessione sulle prospettive di tale coltura, assumendo il prodotto una notorieta' affermata sui mercati nazionali legata alle caratteristiche qualitative del prodotto (organolettiche e commerciali).
4.7. Struttura di controllo:
nome: IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione - indirizzo: via G. Porzio centro direzionale Is. G1 - 80143 Napoli.
4.8 Etichettatura: le «Clementine del golfo di Taranto» devono essere immesse al consumo in confezioni chiuse, in maniera tale da impedire che il contenuto possa essere estratto, del peso massimo di 3 kg. o, in alternativa, in confezioni non sigillate, superiori a 3 kg fino al massimo di kg 25, con il logo della denominazione apposto almeno sul 90% dei frutti contenuti nella confezione. Sulle confezioni dovra' apparire la scritta «Clementine del Golfo di Taranto» in caratteri almeno doppi rispetto a tutte le altre indicazioni. Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «Indicazione geografica protetta». Nelle confezioni deve comparire il logo identificativo della denominazione il quale e' circolare, formato da due cerchi concentrici di colore verde, nella parte centrale vi e' disegnato un frutto di clementine di colore arancio intenso con peduncolo e foglia di colore verde. Fra i due cerchi e inserita la dicitura Indicazione Geografica Protetta.
4.9. Condizioni nazionali:
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Clementine del Golfo di Taranto» e' riservata ai frutti di clementine derivanti dalla specie C. clementine Hort. ex Tanaka, indicati nel successivo art. 2, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.
Le clementine di cui trattasi sono destinate ad essere fornite al consumatore esclusivamente allo stato fresco e devono essere prodotte all'interno del territorio dei comuni della provincia di Taranto indicati nell'art. 3 del presente disciplinare.
Art. 2.
Varieta'
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Clementine del Golfo di Taranto» designa le clementine riferibili alle seguenti cultivar e selezioni clonali: Comune, Fedele, Precoce di Massacra (o Spinoso), Grosso Puglia, ISA, SRA 63, SRA 89.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle «Clementine del Golfo di Taranto» comprende l'intero territorio dei comuni di Palagiano, Massafra, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto e Statte.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Il sistema di coltivazione delle «Clementine del Golfo di Taranto», di cui al presente disciplinare, dev'essere obbligatoriamente quello tradizionalmente adottato all'interno dell'area delimitata nel precedente art. 3 e prevede le seguenti tecniche:
a) la potatura e' praticata ogni anno a primavera inoltrata, e' finalizzata ad assecondare l'equilibrio tra la funzione vegetativa e produttiva, con tagli limitati specialmente nei primi anni.
La forma di allevamento e' quella a globo - vaso.
b) la concimazione e' sempre basata sullo stato di fertilita' del terreno, a seguito di opportune analisi effettuate con cadenza triennale.
La concimazione di base viene praticata in inverno-primavera con concimi liquidi e/o solidi ed integrati alla ripresa vegetativa con micro-meso e macro elementi. Trovano applicazione anche la concimazione fogliare, i fitoregolatori e la fertirrigazione.
c) irrigazione viene praticata in quasi tutti i periodi dell'anno, in assenza di piogge. Il metodo piu' in uso e' quello a goccia o a zampillo, diretto e lontano dalla proiezione della chioma, per evitare possibili attacchi di «marciumi» nella zona del colletto.
d) le lavorazioni del terreno servono per il controllo delle infestanti, l'interramento dei concimi e la riduzione della perdita d'acqua dal terreno per evaporazione.
e) i trattamenti antiparassitari sono praticati con i prodotti fitosanitari a base di principi attivi registrati per gli agrumi.
Per l'ammissione all'I.G.P. i nuovi impianti dovranno essere realizzati in terreni ben drenati.
Sono ammessi frangiventi (vivi o morti) per la protezione della coltura nelle diverse fasi.
Fatto salvo i sesti di impianto preesistenti che hanno densita' da 350 a 750 piante/ha, nei nuovi impianti la densita' non deve superare n. 500 piante/ha. Sono ammessi impianti a sesto dinamico con diversa densita', fino ad un massimo di venticinque anni di eta'.
La produzione unitaria massima consentita per le clementine, e' fissata in 50 t/ha.
I nuovi impianti devono essere realizzati esclusivamente con piante innestate, conformi alla norme di qualita' CE sulla commercializzazione del materiale di propagazione.
I nuovi impianti di agrumi devono essere realizzati usando come esclusivo porta innesto il Citrus aurantium L., volgarmente noto come «Arancio amaro» o «Melangolo».
La raccolta dei frutti deve essere effettuata a mano, con l'uso delle forbici, evitando che i frutti vengano deteriorati. I frutti devono essere raccolti asciutti, senza foglia o con qualche foglia. I frutti privi di calice (rosetta) sono esclusi dalla I.G.P. La tecnica della deverdizzazione non e' ammessa.
E' consentito l'impiego di cere e/o di prodotti conservanti ammessi dalla legislazione del Paese cui i frutti sono destinati, e in quanto tali, agenti esclusivamente all'esterno della buccia, senza alterazione del sapore e dell'odore tipici di ciascuna clementina.
Art. 5.
Controlli
Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Clementine del Golfo di Taranto», sono iscritti in apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo, che e' tenuto a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco. I controlli tecnici saranno svolti da un organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui alle norme EN 45011.
I produttori che intendono porre in commercio il prodotto con l'indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto, sono, tenuti a presentare all'organismo di controllo prescelto gli estremi catastali per l'individuazione degli stessi agrumeti, superficie, sesto ed anno d'impianto. I titolari degli agrumeti iscritti nell'elenco che intendono commercializzare il proprio prodotto con l'indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto, devono rispettare le procedure indicate nel piano di controllo predisposto dall'organismo di controllo prescelto ed approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'Indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto» deve rispondere, oltre ai requisiti previsti dalle norme comuni di qualita' in vigore, alle seguenti caratteristiche:
forma: sferoidale leggermente schiacciata ai poli;
buccia: liscia o leggermente rugosa di colore arancio con un massimo del 30% di colorazione verde;
colore della polpa: arancio;
calibro minimo: 6 (mm 43/52);
contenuto minimo in succo: 40% del peso frutto, ottenuto mediante spremitura con pressa a mano;
aroma: intenso e persistente;
rapporto di maturazione: minimo 6:1, ottenuto dal rapporto tra il contenuto in solidi solubili espresso in gradi Brix e gli acidi titolabili espressi in acido citrico;
apirene, con presenza di un max del 5% di clementine contenenti al massimo tre semi.
Art. 7.
Designazione e presentazione
Le «Clementine del Golfo di Taranto» devono essere immesse al consumo:
in confezioni sigillate del peso massimo di 3 kg sulle quali dovra' essere riportato il logo della denominazione sotto descritta;
in confezioni non sigillate, superiori a 3 kg fino al massimo di kg 25, con il logo della denominazione sotto descritta apposto almeno sul 90% dei frutti contenuti nella confezione.
E' vietato utilizzare aggettivi che esaltino le caratteristiche commerciali ed esprimano ulteriori valutazioni commerciali.
I colori degli imballaggi, nonche' la grafica utilizzata, devono essere progettati e realizzati in maniera tale da apparire facilmente identificabili anche a distanza.
Raggruppati su di un lato dell'imballaggio, dovranno comparire tutte le indicazioni previste dalla normativa in vigore e dal presente disciplinare.
In particolare, sulle confezioni dovra' apparire, in caratteri chiari e facilmente distinguibili da ogni altra indicazione, la scritta «Clementine del Golfo di Taranto» in caratteri almeno doppi rispetto a tutte le altre indicazioni.
Immediatamente al di sotto delle suindicate indicazioni, dev'essere riportata la scritta: «Indicazione geografica protetta».
E' consentito l'utilizzo di indicazioni che si riferiscano a: nomi, ragioni sociali, marchi privati muniti di codice di identificazione, purche' non inducano il consumatore in errore od esaltino le caratteristiche dei frutti.
Unitamente alle altre indicazioni obbligatorie, previste dalle norme di qualita' vigenti, devono sempre comparire i dati identificativi dell'imballatore (nome, ragione sociale ed indirizzo) e dell'origine del prodotto; e' ammessa la menzione dell'azienda o frazione da cui provengono gli agrumi.
Il marchio INE deve essere riportato sulle produzioni destinate ai Paesi terzi.
Il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta, e' circolare, formato da due cerchi concentrici di colore verde Pantone 356CV.
Nello spazio compreso tra i due cerchi e' inserita, nello stesso colore Pantone verde 356CV, la scritta: Indicazione Geografica Protetta.
Nella parte centrale sono visibili il cielo azzurro, Pantone 306CV, un frutto di clementine di colore arancia intenso, Pantone orange 021 CV, con peduncolo e foglia di colore verde, Pantone 356 CV. In basso, sotto l'immagine del frutto, e' riportata la scritta «Clementine del Golfo di Taranto», realizzata nei colori arancio, Pantone orange 021 CV.
Fra i due cerchi, in basso, si legge in colore verde, Pantone 356 CV, la sigla I.G.P.
 
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