Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2003 (vai al sommario) |
ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE |
DISPOSIZIONE 2 ottobre 2003 |
Regolamento di disciplina delle procedure di assunzione del personale. (Disposizione n. 4). |
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IL PRESIDENTE
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381; Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale n. 412 in data 12 maggio 2003, relativa all'adozione del regolamento di disciplina delle procedure di assunzione del personale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale; Viste le note prot. n. 8/40385/D.XI.42 del 7 agosto 2003 del Ministero della difesa e prot. n. 14837 del 22 settembre 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non contengono rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 12 maggio 2003; Dispone: E' emanato l'unito regolamento di disciplina delle procedure di assunzione del personale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale. La presente disposizione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 2 ottobre 2003 Il presidente: Pisi |
| Allegato
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE.
Titolo I PRINCIPI GENERALI Art. 1. Principi in materia di reclutamento del personale 1. Il presente regolamento di disciplina, nel rispetto dei principi generali del titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure per l'assunzione del personale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN): a) ai diversi livelli dei profili di ricercatore e di tecnologo; b) con contratto a tempo determinato. 2. Per l'accesso alla dirigenza amministrativa si rinvia alle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Per l'accesso a tutti gli altri profili si rinvia al «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Nei casi in cui l'assunzione avviene mediante concorso, competono al direttore generale gli atti relativi alla esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti e al consiglio direttivo l'approvazione della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso. Titolo II ASSUNZIONE DI PERSONALE AI DIVERSI LIVELLI DEI PROFILI DI RICERCATORE E DI TECNOLOGO Art. 2. Programmazione delle assunzioni 1. I concorsi di cui al presente titolo sono avviati sulla base del piano triennale di attivita' e dei relativi aggiornamenti annuali. 2. I concorsi sono indetti con cadenza annuale. I relativi bandi sono emanati dal presidente. Art. 3. Bandi di concorso 1. I bandi di concorso specificano il profilo e il livello e definiscono i requisiti di ammissione, i titoli scientifici e tecnologici valutabili e le prove da sostenere, con la indicazione della tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche richieste. 2. I bandi determinano preventivamente il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche che il candidato, a sua scelta, potra' presentare. Art. 4. Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, e ne fanno parte esperti italiani e/o stranieri di comprovata esperienza internazionale, appartenenti al medesimo settore scientifico o tecnologico del posto a concorso o a settore affine, scelti in un apposito elenco, con validita' annuale, predisposto dal consiglio scientifico. 2. Le commissioni sono composte da: a) un presidente esterno all'INSEAN scelto tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi degli enti pubblici di ricerca e tra i professori universitari ordinari; b) due componenti, nel caso di concorsi per l'assunzione al livello iniziale, o quattro componenti scelti tra i dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologi, i primi ricercatori e i primi tecnologi dell'INSEAN o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari e tra gli esperti stranieri, tutti di livello almeno pari a quello del posto a concorso. 3. Le commissioni esaminatrici sono costituite in modo tale da garantire che i componenti esterni all'INSEAN siano in maggioranza. 4. Le procedure concorsuali sono concluse entro il termine di quattro mesi dalla data di insediamento della commissione. Il presidente dell'INSEAN, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, puo' disporre una proroga non superiore a due mesi. Scaduto il termine finale senza la conclusione dei propri lavori, la commissione decade. Art. 5. Requisiti di ammissione e prove 1. I requisiti necessari per accedere ai concorsi per i diversi livelli dei profili di ricercatore e di tecnologo sono: a) per i dirigenti di ricerca: nessun requisito. La commissione esaminatrice effettuera' la valutazione sulla base dei curricula e dei titoli scientifici; b) per i dirigenti tecnologi: diploma di laurea conseguito sulla base dell'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nel seguito indicato come «diploma di laurea del vecchio ordinamento», o laurea specialistica e almeno dodici anni di specifica esperienza professionale; c) per i primi ricercatori: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica; d) per i primi tecnologi: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica e almeno otto anni di specifica esperienza professionale; e) per il livello iniziale del profilo di ricercatore e di tecnologo: titolo di dottore di ricerca ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica e almeno un triennio di attivita' di ricerca scientifica e tecnologica post lauream svolta: 1) presso l'INSEAN, valutata preventivamente da parte di commissioni nominate dal presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, e composte da un direttore di unita' scientifica dell'INSEAN e da due esperti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti su una terna designata dal consiglio scientifico; 2) presso universita' o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, se comunque valutata preventivamente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; qualora la valutazione non sia stata effettuata, con espresso richiamo della norma citata, presso l'istituzione ove l'attivita' e' stata svolta, i giudizi sono formulati dalle commissioni di cui al punto 1). 2. I concorsi consistono: a) per i dirigenti di ricerca: nella valutazione dei curricula e dei titoli scientifici; b) per i dirigenti tecnologi: nella valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali, integrata da un colloquio; c) per i primi ricercatori: nella valutazione dei curricula e dei titoli scientifici, integrata da un colloquio; d) per i primi tecnologi: nella valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali, integrata da colloquio; e) per il livello iniziale del profilo di ricercatore e di tecnologo: nella valutazione dei titoli scientifici e nello svolgimento di due prove scritte, una a carattere teorico e una a carattere applicativo, e di una prova orale. Titolo III ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 6. Contratti per attivita' di ricerca scientifica e tecnologica 1. L'INSEAN puo' stipulare, previa selezione pubblica, contratti di lavoro per attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, di durata non superiore a tre anni, al termine dei quali apposite commissioni costituite ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), punto 1), formuleranno giudizi sull'attivita' svolta. 2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati con giovani di eta' non superiore ai 30 anni, in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento o di laurea specialistica, e possono essere rinnovati una sola volta, previa una valutazione positiva delle commissioni di cui al comma 1. La durata complessiva del rapporto a termine non potra' comunque essere superiore ai tre anni. 3. I contratti di lavoro per attivita' scientifica possono essere stipulati anche con giovani di eta' non superiore ai 33 anni, gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca. In questo caso il contratto non puo' essere rinnovato. 4. Le attivita' svolte nel quadro dei contratti di cui al comma 1 non danno luogo ad alcuna valutazione preferenziale ai fini dei concorsi per l'assunzione al livello iniziale del profilo di ricercatore e di tecnologo. 5. Le commissioni di selezione sono nominate dal presidente, su proposta del direttore generale, e sono composte da tre esperti di livello non inferiore a primo ricercatore o a primo tecnologo o a professore universitario associato, di cui almeno uno esterno all'INSEAN. 6. Le selezioni consistono nella valutazione dei titoli scientifici e nello svolgimento di una prova scritta e una prova orale. Art. 7. Contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attivita' programmate 1. L'INSEAN, per esigenze temporanee connesse ad attivita' programmate, puo' assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, personale con posizioni corrispondenti a tutti i livelli. 2. Il consiglio direttivo disciplina, con propria deliberazione, le modalita' procedurali per l'attivazione dei contratti di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri disposti dai contratti collettivi di lavoro. Titolo IV SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE Art. 8. Concorsi interni 1. I concorsi interni per l'accesso al I e II livello dei profili di ricercatore e di tecnologo e le selezioni per le progressioni di livello nell'ambito degli altri profili non dirigenziali, ove previsti dai contratti collettivi di lavoro, sono disposti sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 12 del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'INSEAN. 2. Il consiglio direttivo disciplina, con propria deliberazione, le modalita' procedurali per l'espletamento dei concorsi e delle selezioni di cui al comma 1, nonche' delle selezioni per le progressioni economiche, nel rispetto dei criteri disposti dai contratti collettivi di lavoro. |
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