Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2003 (vai al sommario) |
ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE |
DISPOSIZIONE 2 ottobre 2003 |
Regolamento sulla formazione del piano triennale. (Disposizione n. 5). |
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IL PRESIDENTE
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381; Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale n. 413 in data 12 maggio 2003, relativa all'adozione del regolamento sulla formazione del piano triennale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura; Viste le note prot. n. 8/40388/D.XI.42 del 7 agosto 2003 e prot. n. 8/43712/D.XI.42 dell'8 settembre 2003 del Ministero della difesa e prot. n. 14838 del 22 settembre 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non contengono rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 12 maggio 2003; Dispone: E' emanato l'unito regolamento sulla formazione del piano triennale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura. La presente disposizione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 2 ottobre 2003 Il presidente: Pisi |
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REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE.
Art. 1. Principi generali 1. L'INSEAN opera, ai sensi dell'art. 12 del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi, sulla base di un proprio piano triennale, aggiornato annualmente, che costituisce lo strumento fondamentale della programmazione delle attivita'. 2. Il presente regolamento disciplina i contenuti e il procedimento di formazione del piano triennale, comprensivo della programmazione del fabbisogno di personale con l'indicazione delle assunzioni da compiere. Art. 2. Contenuti del piano triennale 1. Il piano triennale individua, determinando altresi' le risorse umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione: a) i progetti di ricerca nell'ambito di programmi nazionali; b) i progetti di ricerca nell'ambito di programmi dell'Unione europea; c) i progetti di ricerca nell'ambito di programmi di altri organismi internazionali; d) l'attivita' di studio e di sperimentazione per conto terzi; e) la partecipazione a prove in mare; f) l'attivita' di valorizzazione, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca; g) le collaborazioni con enti e istituzioni italiani e di altri Paesi e con organismi sovranazionali; h) l'attivita' di formazione, di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente, di formazione superiore non universitaria; i) il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche. 2. Il piano triennale individua altresi' l'attivita' delle unita' tecniche e dei servizi amministrativi dell'Istituto. Art. 3. Documenti programmatici 1. Entro il 31 agosto di ciascun anno, i direttori delle unita' scientifiche predispongono un documento programmatico con cui individuano i progetti di ricerca e le altre attivita' per il triennio e le risorse e mezzi necessari. Il documento fornisce, per ciascun progetto di ricerca ed altra attivita' di rilievo di cui all'art. 2, comma 1, i seguenti elementi: a) gli obiettivi; b) le attivita' previste; c) i risultati attesi; d) gli eventuali organismi finanziatori; e) la durata; f) le entrate previste; g) la previsione dei costi diretti di funzionamento, al netto delle spese di personale; h) la previsione delle spese di investimento; i) il fabbisogno di personale. 2. Entro la scadenza di cui al comma 1, i direttori delle unita' tecniche e i direttori dei servizi amministrativi predispongono un documento programmatico con cui individuano le attivita' per il triennio e le richieste di risorse e mezzi. Art. 4. Progetti di ricerca proposti dai ricercatori e tecnologi 1. I ricercatori e i tecnologi dell'Istituto, promotori di iniziative finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca, ne propongono l'inserimento nel piano triennale, nell'ambito dell'unita' scientifica di appartenenza o autonomamente, presentando la proposta entro la scadenza e con gli elementi di cui all'art. 3, comma 1. 2. I ricercatori e i tecnologi possono proporre l'inserimento nel piano triennale di progetti di ricerca con finanziamento interamente a carico dell'INSEAN, nell'ambito dell'unita' scientifica di appartenenza, se approvati dal direttore dell'unita', o autonomamente presentando la proposta entro il 30 giugno con gli elementi di cui all'art. 3, comma 1. I progetti proposti autonomamente dai ricercatori e dai tecnologi per i quali il consiglio scientifico esprima parere non favorevole non sono finanziati. Art. 5. Predisposizione del piano triennale 1. Il consiglio scientifico esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'art. 4, comma 2, proposti autonomamente dai ricercatori e dai tecnologi entro il 31 luglio, e sui progetti di ricerca compresi nei documenti programmatici e su quelli di cui all'art. 4, comma 1, entro il 15 settembre. 2. Ai fini della predisposizione del piano triennale, il direttore generale esprime parere al presidente sulla compatibilita' finanziaria e la fattibilita' dei programmi presentati dai direttori delle strutture di I livello organizzativo e dei progetti di ricerca proposti autonomamente dai ricercatori e dai tecnologi, per i quali il consiglio scientifico abbia espresso parere favorevole. 3. Il presidente predispone il piano triennale che, corredato del parere obbligatorio del consiglio scientifico viene presentato, unitamente al bilancio di previsione, al consiglio direttivo per la deliberazione di cui all'art. 12, comma 3, del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi. 4. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dai Ministri vigilanti, acquisito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica. |
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