Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 luglio 2003
Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi»;
Visto il regolamento di applicazione della predetta legge n. 987/1931, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto n. 2504 del 2 dicembre 1937;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione;
Visto in particolare l'art. 74, primo comma, del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 con il quale sono state trasferite alle regioni le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante, con esercizio di dette funzioni nel rispetto degli standars tecnici definiti dallo Stato;
Visto l'art. 71 del citato decreto, che ha conservato allo Stato le funzioni amministrative relative all'organizzazione del commercio con l'estero, nonche' quelle concernenti la disciplina, il controllo di qualita' e la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali;
Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si e' previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneita' sanitaria;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1989 ed eventuali modifiche relativo all'istituzione del comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987;
Visto il regolamento istitutivo del servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, adottata con decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991, ed in particolare gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993 relative a norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto;
Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 14 febbraio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Organizzazione del Servizio nazionale di certificazione
1. Il presente decreto disciplina:
a) l'organizzazione e l'articolazione del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale;
b) la definizione e l'attuazione delle fasi della certificazione;
c) la definizione delle categorie dei materiali di certificazione;
d) il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a certificazione.
 
Art. 2.
Articolazione del Servizio nazionale di certificazione (SNC)
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Servizio nazionale di certificazione (SNC) del materiale di propagazione vegetale che rappresenta l'organismo a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualita' e che effettua il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla certificazione del materiale di propagazione vegetale.
2. Il SNC e' costituito dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), dalla Segreteria operativa (SO) e dai servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome competenti per territorio, di seguito denominati SFR.
 
Art. 3.
Comitato nazionale per la certificazione (CNC)
1. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 4 del presente articolo viene costituito il Comitato nazionale per la certificazione (CNC) composto da:
due rappresentanti del MiPAF, di cui uno con funzioni di presidente;
quattro esperti in produzione e conservazione del materiale certificato, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
due rappresentanti designati dalle organizzazioni interprofessionali di categoria di cui uno del settore vivaistico e uno del settore frutticolo;
un rappresentante proposto dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Il CNC si avvale per le funzioni di segreteria del competente ufficio della Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela dei consumatori del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del MiPAF.
3. Il CNC viene rinnovato ogni quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non piu' di una volta. Esso viene convocato dal presidente o su proposta della maggioranza dei componenti.
4. Al CNC in particolare sono attribuiti i seguenti compiti:
a) la proposta di provvedimenti e di disciplinari di produzione per la certificazione delle singole specie o gruppi di specie;
b) la proposta al Mi.P.A.F. di riconoscimento dei centri di conservazione e di premoltiplicazione sulla base dell'istruttoria curata dal SFR competente per territorio;
c) l'esecuzione, su incarico del Mi.P.A.F., delle verifiche ispettive sull'idoneita' dei centri di conservazione e dei centri di premoltiplicazione nonche' sulle modalita' di esecuzione delle attivita' di controllo nel processo di certificazione;
d) la proposta sulle modalita' di iscrizione di accessioni di cultivar, di cloni e di selezioni certificabili al registro nazionale;
e) la proposta sulle modalita' di esecuzione delle attivita' di controllo nel processo di certificazione;
f) la proposta al Mi.P.A.F. di riconoscimento dei materiali da inserire nel registro nazionale di cui al successivo art. 14;
g) il parere per il riconoscimento degli organismi interprofessionali che richiedono di operare con il SNC;
h) la proposta in merito alle circolari esplicative e alla modulistica necessaria per l'attuazione del processo di certificazione;
i) il parere sull'equivalenza degli schemi di certificazione di altri Paesi dell'Unione europea e dei Paesi terzi;
j) la proposta sui programmi di formazione e di aggiornamento del personale che opera nell'ambito del SNC;
k) la predisposizione di una relazione annuale sul programma nazionale di certificazione.
5. Il CNC ha la facolta' di costituire gruppi di lavoro anche con esperti al di fuori del comitato stesso per fornire il supporto tecnico-scientifico alle attivita' di propria competenza.
6. Il funzionamento del CNC viene disciplinato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 4.
Segreteria operativa (SO)
1. La SO e' costituita da un funzionario del MiPAF, da un componente del CNC e da un rappresentante delle organizzazioni interprofessionali di categoria.
2. Alla SO sono attribuiti i seguenti compiti:
a) il supporto alle attivita' del CNC;
b) la pubblicizzazione dei provvedimenti;
c) la predisposizione della modulistica necessaria all'attuazione della certificazione;
d) la conservazione e l'aggiornamento del registro nazionale delle accessioni di cultivar, dei cloni e delle selezioni ammesse alla certificazione, di cui all'art. 14.
 
Art. 5. Funzioni dei servizi fitosanitari regionali e delle province autonome
1. Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad esercitare le funzioni di certificazione del materiale di propagazione vegetale tramite i propri servizi fitosanitari istituiti con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;
2. I SFR svolgono le seguenti funzioni:
a) il riconoscimento dell'idoneita' dei centri di moltiplicazione e dei vivai;
b) le attivita' ispettive e di controllo su tutte le fasi del processo di certificazione, secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione per le singole specie o gruppi di specie;
c) la certificazione dei materiali di moltiplicazione.
3. I SFR si avvalgono del supporto scientifico degli istituti del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1999, n. 454, e di altri enti ed organismi riconosciuti idonei dal SNC.
4. I controlli e la vigilanza in tutte le fasi del processo di certificazione vengono realizzati da ispettori fitosanitari appositamente addestrati ed aggiornati attraverso corsi di formazione obbligatori.
5. I SFR forniscono al SNC ogni anno, al termine della campagna di certificazione, una relazione sull'attivita' di controllo e certificazione ed i relativi dati statistici per specie, categoria e stato sanitario del materiale certificato.
 
Art. 6.
Fasi della certificazione
1. La certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione vegetale si articola nelle seguenti fasi:
a) conservazione per la premoltiplicazione;
b) premoltiplicazione;
c) moltiplicazione;
d) vivaio.
 
Art. 7.
Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri
1. La fase di conservazione del materiale riconosciuto a livello nazionale si svolge presso centri di conservazione per la premoltiplicazione pubblici. Tale fase puo' avvenire anche presso organismi privati riconosciuti per l'alta professionalita' e specifiche competenze in materia. Sia gli organismi pubblici che quelli privati devono essere riconosciuti idonei dal MiPAF, su proposta del CNC ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente. Le attivita' svolte presso i CCP sono coordinate a livello nazionale dal SNC.
2. Il numero e la dislocazione dei centri di conservazione per la premoltiplicazione deve essere strettamente funzionale alla necessita' di conservazione del materiale di «pre-base».
3. Scopi di questa fase sono:
a) la conservazione in ambiente protetto di piante madri;
b) la produzione, in ambiente protetto, di materiale di propagazione (marze, gemme, talee portinnesti e piante) di categoria «pre-base».
4. La conservazione per la premoltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie.
5. I CCP che intendono ottenere il riconoscimento dal MiPAF, devono essere dotati di idonee strutture per la conservazione in sanita' dei materiali e devono avere un responsabile tecnico-scientifico in possesso di specifiche competenze documentate.
6. Nel caso di rinuncia da parte di un organismo riconosciuto a svolgere le funzioni di CCP esso e' tenuto a consegnare le accessioni in conservazione al SNC che provvedera' alla individuazione del o dei CCP a cui affidarle.
7. Nella prima applicazione del presente decreto, gli organismi che intendono svolgere o continuare a svolgere le funzioni di CCP, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, devono avanzare richiesta di riconoscimento al MiPAF.
 
Art. 8.
Fase di premoltiplicazione e relativi centri
1. La fase si svolge presso centri di premoltiplicazione pubblici o privati riconosciuti idonei dal MiPAF, su proposta del CNC, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.
2. Il numero e la dislocazione dei centri di premoltiplicazione (CP) deve essere strettamente funzionale alla necessita' di premoltiplicazione del materiale di «base».
3. Scopi di questa fase sono:
a) l'allevamento in ambiente protetto o in campo, a seconda dei disciplinari di ciascuna specie, di piante categoria «base»;
b) la produzione in ambiente protetto o in campo, a seconda dei disciplinari tecnici di ciascuna specie, di piante (innestate o autoradicate) di categoria «base».
4. La premoltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie.
5. I centri di premoltiplicazione che intendono ottenere il riconoscimento dal MiPAF devono essere dotati di idonee strutture per la premoltiplicazione in sanita' dei materiali e devono avere un responsabile tecnico in possesso di specifiche competenze documentate.
6. Nella prima applicazione del presente decreto, gli organismi che intendono svolgere o continuare a svolgere le funzioni di centro di premoltiplicazione (CP), entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono avanzare richiesta di riconoscimento al MiPAF.
 
Art. 9.
Fase di moltiplicazione
1. La fase della moltiplicazione si attua in campi di piante madri, in laboratori di micropropagazione e in vivai per la produzione di materiale di categoria «certificato», sotto la responsabilita' di vivaisti singoli o associati. I campi di piante madri, i laboratori di micropropagazione ed i vivai, riconosciuti dai servizi fitosanitari regionali o delle province autonome devono soddisfare i requisiti previsti dai disciplinari di produzione delle singole specie o gruppi di esse.
2. Scopi della fase di cui al comma 1 sono:
a) l'allevamento delle piante madri nel rispetto dei disciplinari previsti per ciascuna specie;
b) la produzione, nel rispetto dei disciplinari di ciascuna specie, di materiale di propagazione (semi, marze, talee, portinnesti e piante) di categoria «certificato».
3. La moltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie.
4. I centri di moltiplicazione (CM) che intendono ottenere il riconoscimento dai SFR devono:
a) disporre di un responsabile tecnico interlocutore nei confronti degli organismi di controllo e certificazione in possesso di specifiche competenze documentate;
b) disporre di campi e strutture atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;
c) disporre di attrezzature meccaniche per la lavorazione, la conservazione e il trasporto da utilizzare esclusivamente per le attivita' della struttura.
5. Le domande per ottenere il riconoscimento di centro di moltiplicazione e le domande per ottenere la certificazione genetico-sanitaria del materiale vivaistico prodotto devono essere presentate al SFR competente per territorio.
6. Le aziende vivaistiche che intendono certificare la loro produzione, devono farne richiesta al SFR competente per territorio che, dopo aver eseguito i controlli previsti nei relativi disciplinari di produzione, rilascia il riconoscimento e l'autorizzazione alla certificazione genetica e sanitaria (cartellino certificato).
 
Art. 10.
Categorie del materiale di moltiplicazione
1. Il materiale di moltiplicazione (sementi, talee, marze, gemme, piante, compresi i portinnesti, nonche' colture in vitro in tutte le fasi) e' classificato nelle seguenti categorie:
a) fonte primaria: materiale di origine prodotto dal costitutore e conservato dal medesimo o dagli aventi causa;
b) pre-base: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione della fonte primaria e mantenuto presso il centro di conservazione per la premoltiplicazione in numero minimo di 2 piante madri;
c) base: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione del materiale pre-base e mantenuto presso il centro di premoltiplicazione in un numero di piante madri variabili (minimo 2) in relazione all'importanza e alle tecniche di moltiplicazione della specie e della cultivar considerata;
d) certificato: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione del materiale base e mantenuto presso il centro di moltiplicazione, in numero di piante madri variabili in relazione all'importanza e alle tecniche di moltiplicazione della specie e della cultivar considerata, da utilizzare per le produzioni commerciali da certificare.
 
Art. 11.
Stato sanitario dei materiali di moltiplicazione
1. Ai fini della certificazione sono previsti due stati fitosanitari:
a) virus esente (v.f. = virus free): materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi sistemici noti per la specie considerata al momento della promulgazione della specifica normativa di certificazione;
b) virus controllato (v.t. = virus tested): materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi specifici di particolare importanza economica, come specificamente indicato dalle specifiche normative di certificazione delle singole specie.
2. Nel caso di piante innestate con materiale di diverso stato, il prodotto finale e' certificato allo stato piu' basso (virus controllato).
 
Art. 12.
Certificazione delle produzioni vivaistiche
1. La certificazione delle produzioni vivaistiche si svolge in vivaio (in vivo e in vitro) e puo' essere effettuata soltanto a favore delle persone fisiche o giuridiche, autorizzate all'esercizio dell'attivita' vivaistica ai sensi della normativa fitosanitaria vigente, che dichiarino di utilizzare il materiale di moltiplicazione riconosciuto dal SNC, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal presente decreto e di protocolli tecnici delle singole specie.
2. Le piante certificate, esenti dagli organismi indicati dalla direttiva 2000/29/CE e conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale del 14 aprile 1997, devono essere accompagnate da un documento ufficiale, cosi' come previsto all'art. 15 che garantisce che tutte le operazioni di controllo sono state effettuate secondo le prescrizioni del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie.
3. Le persone fisiche o giuridiche sottoposte al controllo, cosi' come le istituzioni, gli organismi e gli incaricati dei controlli, sono tenute a mettere a disposizione dell'SNC qualsiasi informazione utile a permettere ogni indagine nel quadro dei compiti loro affidati.
 
Art. 13. Riconoscimento del materiale vegetale da sottoporre a certificazione
1. Per il riconoscimento delle accessioni e' fatto obbligo al costitutore:
a) di conservare la fonte primaria in idonee strutture atte a mantenere lo stato sanitario dichiarato dal costitutore;
b) di presentare apposita domanda al SNC, corredata:
1) della documentazione atta a caratterizzare la cultivar o il clone;
2) della documentazione dello stato fitosanitario relativamente agli organismi contemplati dai disciplinari di produzione delle singole specie;
3) della copia autentica del brevetto e l'indicazione dell'azienda autorizzata alla moltiplicazione, per le varieta' brevettate, o di una dichiarazione attestante che la cultivar puo' essere liberamente moltipilcata;
c) di consegnare al centro di conservazione per la premoltiplicazione riconosciuto dal Mi.P.A.F. il materiale di propagazione derivato dalla prima moltiplicazione della fonte primaria.
 
Art. 14. Istituzione del registro nazionale delle accessioni di cultivar, dei
cloni e delle selezioni certificabili
1. E' istituito presso il Mi.PAF, senza oneri a carico dello Stato, il registro nazionale delle accessioni di cultivar, dei cloni e delle selezioni riconosciute dal SNC.
2. Le accessioni di cultivar, i cloni e le selezioni certificabili sono iscritte al registro nazionale con specifico provvedimento.
 
Art. 15.
Cartellino - Certificato
1. Sui materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie deve essere apposto un cartellino-certificato di colore diverso in relazione alla fase in cui sono stati prodotti. Il cartellino deve riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante e per il documento di commercializzazione.
2. Gli schemi ed i colori dei cartellino-certificato saranno proposti dal CNC e adottati con specifico provvedimento del MiPAF.
 
Art. 16.
O n e r i
1. Gli oneri finanziari relativi alla partecipazione dei rappresentanti delle regioni e province autonome e degli organismi professionali ed interprofessionali alle attivita' previste dal CNC e dalla SO, di cui agli articoli 3 e 4, sono a carico delle rispettive amministrazioni.
2. Gli oneri finanziari relativi alla partecipazione dei quattro esperti in produzione e conservazione del materiale certificato del CNC sono a carico dei fondi del capitolo di bilancio 1443 (spese per il funzionamento di consigli, comitati, ecc.) per l'anno finanziario in corso e degli esercizi futuri.
3. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP sono a carico del costitutore o dei suoi aventi diritto per le accessioni soggette a protezione e dei vivaisti richiedenti per le accessioni libere da vincoli di moltiplicazione. Tali oneri sono introitati direttamente dagli organismi che svolgono le funzioni di CCP e CP.
4. Gli oneri finanziari per le attivita' ispettive e di controllo svolte dai servizi fitosanitari sono stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base di parametri indicati dal Mi.P.A.F., per le diverse specie nelle differenti fasi del processo di certificazione. Tali oneri, a carico dei richiedenti il materiale certificato, sono introitati direttamente dalle regioni e province autonome all'atto dell'autorizzazione all'emissione del cartellino-certificato nelle diverse fasi del processo produttivo.
 
Art. 17.
Disposizioni transitorie
1. In deroga a quanto stabilito dal presente decreto, sono ammessi alla certificazione nazionale i materiali inseriti nei programmi di certificazione previsti dalle regioni o dalle province autonome all'atto dell'approvazione del presente decreto.
2. Le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione certificato delle specie gia' regolamentate con appositi decreti ministeriali restano in vigore fino al momento della revisione da operare in forza del presente decreto.
3. I CCP e CP operanti e riconosciuti dal Ministero all'atto del presente decreto continuano a svolgere le loro funzioni sino al momento del loro riconoscimento secondo quanto stabilito dal presente decreto. Nel caso di mancata richiesta di riconoscimento o di non accoglimento della stessa i CCP e CP sono tenuti a mettere a disposizione del SNC le accessioni in conservazione ed in premoltiplicazione, libere da vincoli di moltiplicazione.
 
Art. 18.
Abrogazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2003
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 38
 
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