Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 1 ottobre 2003
Sospensione della validita' del decreto di riconoscimento delle acque minerali naturali «Sanvito», in San Vito al Tagliamento, «Cinzia», in Pennabilli e «Giunone», in Caldiero.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della prevenzione e della comunicazione
ex Direzione generale della prevenzione

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;
Rilevato che e' stata avviata una ricognizione, tendente tra l'altro a verificare lo stato di applicazione della normativa di settore;
Considerato che nel predetto ambito la societa' Industrie Bibite San Vito, la societa' Sorgente Valpiano e l'Amministrazione comunale di Caldiero (risultanti agli atti della scrivente titolari della concessione, rispettivamente, delle acque minerali naturali «Sanvito», «Cinzia» e «Giunone») sono state invitate in data 25 giugno 2003 a produrre - entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita raccomandata a.r. - referti analitici rispondenti alla normativa vigente, pena la sospensione del riconoscimento ministeriale della qualifica di acqua minerale;
Considerato che tale richiesta e' rimasta inevasa;
Rilevato che la predetta assenza di riscontri analitici completi alla sorgente non consente di ritenere assicurato il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua cosi' come certificato:
per l'acqua minerale naturale «Sanvito», dal decreto dirigenziale 2 dicembre 1994, n. 2892;
per l'acqua minerale naturale «Cinzia», dal decreto ministeriale 15 novembre 1978, n. 1722, e, da ultimo, dal decreto dirigenziale 18 dicembre 2000, n. 3337-211, di conferma del riconoscimento;
per l'acqua minerale naturale «Giunone», dal decreto ministeriale 7 gennaio 1992, n. 2762;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1. Per le motivazioni espresse in premessa, e' sospesa la validita' del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sanvito», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone), di cui al decreto dirigenziale 2 dicembre 1994, n. 2892.
2. Per le motivazioni espresse in premessa e' sospesa la validita' del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Cinzia», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Acquaviva, in comune di Pennabilli (Pesaro), di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1978, n. 1722, e, da ultimo, al decreto dirigenziale 18 dicembre 2000, n. 3337-211, di conferma del riconoscimento.
3. Per le motivazioni espresse in premessa e' sospesa la validita' del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Giunone», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Bagni di Giunone, in comune di Caldiero (Verona) di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1992, n. 2762.
 
Art. 2.
1. La validita' del riconoscimento, per ciascuna delle acque minerali naturali di cui all'art. 1, e' ripristinata a fronte della presentazione di documentazione, conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche originarie dell'acqua minerale.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2003

Il capo del Dipartimento
Cinque
 
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