Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 24 settembre 2003
Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS. (Deliberazione n. 336/03/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 settembre 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34;
Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294;
Vista la proposta formulata dal gruppo di lavoro istituito con determinazione del segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002;
Considerata l'opportunita' di integrare e semplificare le disposizioni inerenti la procedura sanzionatoria dell'Autorita';
Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. La lettera c), comma 1, dell'art. 1 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, e' sostituita dalla seguente: «c) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;».
2. L'art. 2 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2.1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorita'.».
 
Art. 2.
1. All'art. 3 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o organizzazioni rappresentative dei loro interessi che intendono segnalare presunte violazioni alla normativa di settore debbono inviare la relativa denuncia al Dipartimento vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento telegramma o telefax. Qualora le presunte violazioni riguardino la normativa in materia di telecomunicazioni, la relativa denuncia potra' essere inoltrata compilando il formulario S, di cui all'art. 2 della delibera n. 182/02/CONS, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorita' (www.agcom.it).»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni opportuna ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati, redige articolata relazione in merito e la trasmette unitamente ai relativi atti, al Dipartimento garanzie e contenzioso.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione della denuncia qualora, all'esito delle verfiche, i fatti segnalati non risultino fondati e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione delle denunce generiche o manfestamente infondate. Si considerano generiche le segnalazioni che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.»;
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente comma:
«5-bis. Le segnalazioni trasmesse dalla Polizia postale e delle telecomunicazioni, dalla Guardia di finanza e dagli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, sono inviate al Dipartimento garanzie e contenzioso. Tali segnalazioni devono riportare:
a) una precisa descrizione del fatto;
b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;
c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;
d) i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;
e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione.».
 
Art. 3.
1. All'art. 4 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, ovvero le segnalazioni trasmesse ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, procede all'accertamento formale dei fatti previa qualificazione giuridica della fattispecie, redigendo processo verbale. Dispone quindi l'avvio del procedimento sanzionatorio con l'atto di contestazione, che contiene una sommaria esposizione dei fatti, la violazione riscontrata, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove e' possibile prendere visione degli atti, il termine entro cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 6, comma 1, e la possibilita' di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti avviati.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'atto deve altresi' contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento formale dei fatti di cui al comma 1 e con le modalita' di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualora dalla relazione e dagli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, nonche' dalle segnalazioni di cui all'art. 3, comma 5-bis non emergano fatti che integrano violazione delle disposizioni di settore, il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso ne dispone l'archiviazione e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente.».
 
Art. 4.
1. Dopo l'art. 4 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, e' inserito il seguente art. 4-bis, rubricato «Termini del procedimento»:
«1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale e' di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.
2. Entro il termine di 120 giorni il Dipartimento garanzie e contenzioso conclude l'attivita' istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo art. 8, comma 1, all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione.
3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi del successivo art. 5.
4. Nel procedimento previsto dall'art. 31, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine di cui al comma 1 si applica ai fini dell'adozione del provvedimento di diffida.».
 
Art. 5.
1. All'art. 5 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «elementi di valutazione» sono sostituite dalle parole «informazioni o ulteriori elementi di valutazione»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'art. 4-bis, che in ogni caso non puo' essere superiore a sessanta giorni, opera:
a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorita' riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;
b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorita' riceve la relazione peritale.».
 
Art. 6.
1. All'art. 8 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione la proposta di schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio previsto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti al Dipartimento garanzie e contenzioso specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'art. 4-bis e' prorogato di ulteriori sessanta giorni».
 
Art. 7.
1. Dopo l'art. 8 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, e' inserito il seguente art. 9, rubricato «Comunicazione dei provvedimenti»: «1. Il Dipartimento garanzie e contenzioso provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dall'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione nonche' a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.».
2. Dopo l'art. 9, come inserito dal precedente comma, e' inserito il seguente art. 10, rubricato «Pubblicazione»: «1. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorita' sono pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Autorita».
 
Art. 8.
1. Le modifiche e le integrazioni apportate dalla presente delibera si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 425/01/CONS, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.
La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it
Roma, 24 settembre 2003
Il presidente della riunione: Traversa
 
Allegato A
alla delibera n. 336/03/CONS

TESTO DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE APPROVATO CON DELIBERA n. 425/01/CONS COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI DELLA
DELIBERA n. 336/03/CONS.

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Autorita', l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
b) per organo collegiale, l'organo collegiale cui spetta il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento;
c) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
d) per Dipartimento, il Dipartimento che, conformemente al presente regolamento, svolge le attivita' preparatorie ed istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;
e) per responsabile del procedimento, il responsabile di ciascuna unita' organizzativa o altro funzionario all'uopo designato a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, e' assegnata la responsabilita' dello svolgimento delle attivita' istruttorie e ogni altro adempimento inerente il procedimento di cui al presente regolamento;
f) per regolamento concernente l'accesso ai documenti, il regolamento approvato dall'Autorita' con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorita'.
Art. 3.
Impulso al procedimento
1. L'Autorita' esercita il potere sanzionatorio:
d'ufficio, ove nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali venga a conoscenza di infrazioni;
su denuncia.
2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o organizzazioni rappresentative dei loro interessi che intendono segnalare presunte violazioni alla normativa di settore debbono inviare la relativa denuncia al Dipartimento vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o telefax.
Qualora le presunte violazioni riguardino la normativa in materia di telecomunicazioni, la relativa denuncia potra' essere inoltrata compilando il formulario S, di cui all'art. 2 della delibera n. 182/02/CONS, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorita' (www.agcom.it).
3. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni opportuna ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati, redige articolata relazione in merito e la trasmette, unitamente ai relativi atti, al Dipartimento garanzie e contenzioso.
4. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione della denuncia qualora, all'esito delle verifiche, i fatti segnalati non risultino fondati e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente.
5. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche le segnalazioni che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.
5-bis. Le segnalazioni trasmesse dalla Polizia postale e delle telecomunicazioni, dalla Guardia di finanza e dagli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, sono inviate al Dipartimento garanzie e contenzioso. Tali segnalazioni devono riportare:
a) una precisa descrizione del fatto;
b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;
c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;
d) i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;
e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione.».
Art. 4.
Avvio del procedimento
1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, ovvero le segnalazioni trasmesse ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, procede all'accertamento formale dei fatti previa qualificazione giuridica della fattispecie, redigendo processo verbale. Dispone quindi l'avvio del procedimento sanzionatorio con l'atto di contestazione, che contiene una sommaria esposizione dei fatti, la violazione riscontrata, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove e' possibile prendere visione degli atti, il termine entro cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 6, comma 1, e la possibilita' di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti avviati.
2. L'atto deve altresi' contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento formale dei fatti di cui al comma 1 e con le modalita' di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Qualora dalla relazione e dagli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, nonche' dalle segnalazioni di cui all'art. 3, comma 5-bis, non emergano fatti che integrano violazione delle disposizioni di settore, il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso ne dispone l'archiviazione e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente.
Art. 4-bis.
Termini del procedimento
1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale e' di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.
2. Entro il termine di 120 giorni il Dipartimento garanzie e contenzioso conclude l'attivita' istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo art. 8, comma 1 all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione.
3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi del successivo art. 5.
4. Nel procedimento previsto dall'art. 31, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine di cui al comma 1 si applica ai fini dell'adozione del provvedimento di diffida.
Art. 5.
Attivita' istruttoria
1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso o il responsabile del procedimento possono disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.
2. La richiesta deve indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;
b) lo scopo della richiesta;
c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
d) le modalita' attraverso cui fornire le informazioni;
e) le sanzioni eventualmente applicabili.
2-bis. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'art. 4-bis, che in ogni caso non puo' essere superiore a sessanta giorni, opera:
a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorita' riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;
b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorita' riceve la relazione peritale.
Art. 6.
Accesso ai documenti
1. I soggetti ai quali e' stato notificato l'atto di contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalita' previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti.
Art. 7.
Partecipazione al procedimento
1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine indicato nella contestazione, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonche' chiedere di essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.
2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno sette giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovveio procuratore speciale informati sui fatti. Dell'audizione e' redatto verbale.
Art. 8.
Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori
1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione la proposta di schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.
2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio previsto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti al Dipartimento garanzie e contenzioso specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'art. 4-bis e' prorogato di ulteriori sessanta giorni.
4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorita' giurisdizionale a cui e' possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 9.
Comunicazione dei provvedimenti
1. Il Dipartimento garanzie e contenzioso provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dall'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione nonche' a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.
Art. 10.
Pubblicazione
1. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorita' sono pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
 
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