Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 settembre 2003, n. 279
Regolamento recante attuazione della direttiva europea 2001/53/CE della Commissione europea in data 10 luglio 2001 che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo, gia' recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo cosi' come modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione» e, in particolare, l'articolo 18 concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;
Vista la direttiva 2001/53 della Commissione adottata in data 10 luglio 2001 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonche' l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 3137 dell'11 ottobre 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e' modificato come segue:
a) alla lettera d) la dicitura «1° gennaio 1999» e' sostituita da «1° gennaio 2001»;
b) alla lettera q) la dicitura «1° gennaio 1999» e' sostituita da «1° gennaio 2001».
2. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e' sostituito dall'allegato al presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1999, n. 407, recante: «Regolamento recante norme
di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, cosi' recita:
«Art. 18 (Modifica e aggiornamento). - 1. Con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con i Ministri dell'ambiente, delle comunicazioni e
dell'interno, per le materie di rispettiva competenza sono
adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, le modifiche del presente
regolamento, che si rendono necessarie in attuazione di
nuove direttive comunitarie in materia, che concernono:
a) l'aggiornamento in dipendenza di successivi
emendamenti degli strumenti internazionali;
b) l'aggiornamento dell'allegato A, sia per
l'inserimento di nuovi equipaggiamenti che per il
trasferimento di equipaggiamenti fra gli allegati A.1 e
A.2;
c) l'aggiunta nell'allegato A.1 della possibilita' di
esecuzione di ulteriori moduli nella procedura di
valutazione della conformita' per gli equipaggiamenti
indicati nello stesso allegato;
d) l'aggiunta di altri organismi nella definizione di
«norme di prova» di cui all'art. 1, lettera q)».
- La direttiva 2001/53/CE della Commissione del
10 luglio 2001, recante: «Modifica della direttiva 96/98/CE
del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2001, n. L
204.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1, comma 1:
- L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 407/1999, come modificato dal decreto qui pubblicato,
cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - Ai fini del presente
regolamento s'intendono per:
a) "procedure di valutazione della conformita'": le
procedure descritte nell'art. 9 e nell'allegato B;
b) "equipaggiamento": l'equipaggiamento elencato
nell'allegato A.1 e A.2, che deve essere posto ed
utilizzato a bordo della nave ai sensi degli strumenti
internazionali di cui alla lettera e) o che puo' essere
posto ed utilizzato a bordo su base volontaria, per il
quale, secondo detti strumenti internazionali, e' richiesta
l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di
bandiera;
c) "apparecchiature di radiocomunicazione":
apparecchiature richieste ai sensi del capitolo 4 della
convenzione di cui alla lettera d), punto 4, e apparecchi
radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di
salvataggio richiesti dalla regola III/6.2.1, radarfaro SAR
9 GHz (SART) di cui alla regola III/6.2.2 e radiogoniometro
di cui alla regola V/12 (p) della medesima convenzione;
d) "convenzioni internazionali":
1) la convenzione internazionale sulla linea di
carico del 1966 (LL66), resa esecutiva in Italia con
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi
emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia
con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984,
n. 968, e successivi emendamenti, in vigore al 1° gennaio
2001;
2) la convenzione relativa alla prevenzione sulle
collisioni in mare del 1972 (COLREG), ratificata con legge
27 dicembre 1977, n. 1085, e successivi emendamenti, in
vigore al 1° gennaio 2001;
3) la convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi del 1973 (MARPOL),
firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del
1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n.
662, e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge
4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il
2 ottobre 1983, e successivi emendamenti, in vigore al 1°
gennaio 2001;
4) la convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a
Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio
1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha
approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e
successivi emendamenti, in vigore al 1° gennaio 2001;
e) "strumenti internazionali": le convenzioni
internazionali in materia di sicurezza della navigazione,
le risoluzioni e le circolari, dell'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), nonche' le norme di prova
internazionali pertinenti;
f) "marchio": il simbolo di cui all'art. 11 e
dell'allegato D;
g) "organismo notificato": un organismo designato ai
sensi dell'art. 7;
h) "equipaggiamento sistemato a bordo":
l'equipaggiamento installato, o collocato a bordo della
nave;
i) "certificati di sicurezza": i certificati
rilasciati alle navi secondo le convenzioni internazionali;
l) "nave": qualsiasi nave che rientra nel campo di
applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le
navi da guerra;
m) "nave comunitaria": una nave i cui certificati di
sicurezza sono rilasciati dall'amministrazione per conto
degli Stati membri della Unione europea, secondo le
convenzioni internazionali. Sono esclusi i casi nei quali
l'amministrazione rilascia un certificato per una nave su
richiesta di una amministrazione di un Paese terzo;
n) "nave nazionale": una nave iscritta nelle apposite
matricole o registri tenuti dalle autorita' periferiche;
o) "nave nuova": una nave la cui chiglia e' stata
imposta, o sia ad uno stadio di costruzione equivalente, a
partire dal 17 febbraio 1997; ai fini della presente
definizione per "stadio di costruzione equivalente" si
intende lo stadio in cui:
1) comincia una costruzione identificabile con una
determinata nave, oppure
2) l'assemblaggio di detta nave e' cominciato e ha
raggiunto almeno 50 tonnellate o, se tale valore e'
inferiore, l'1 per cento della massa prevista di tutto il
materiale strutturale;
p) "nave esistente": una nave che non sia una nave
nuova;
q) "norme di prova": le norme fissate da:
1) l'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
2) l'Organizzazione internazionale per la
normalizzazione (ISO);
3) la Commissione elettrotecnica internazionale
(IEC);
4) il Comitato europeo di normalizzazione (CEN);
5) il Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CENELEC);
6. l'Istituto europeo per le norme di
telecomunicazione (ETSI), vigenti alla data del 1° gennaio
2001, stabilite in conformita' alle convenzioni
internazionali e delle risoluzioni e circolari dell'IMO per
definire metodi di prova e risultati delle prove, nelle
forme indicate nell'allegato A;
r) "approvazione CE del tipo": la procedura per la
valutazione dell'equipaggiamento prodotto secondo le
apposite norme di prova e il rilascio del relativo
certificato;
s) "Ministero dei trasporti e della navigazione": il
Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
t) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e
della navigazione, per l'equipaggiamento di sicurezza
prescritto dalle convenzioni di cui alla lettera d), punti
1, 2 e 4; il Ministero dell'ambiente, per l'equipaggiamento
prescritto dalla convenzione di cui alla lettera d), punto
3; il Ministero delle comunicazioni per gli apparati di
radiocomunicazione di cui alla lettera c);
u) "autorita' periferiche": le autorita' marittime in
conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'art. 17
del regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, recante
approvazione del codice della navigazione.».



 
Art. 2.
1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento, fabbricato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformita' alle procedure di approvazione del tipo gia' in vigore prima del 10 luglio 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 9 settembre 2003

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro dell'ambiente
della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri

Il Ministro dell'interno
Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 16
 
Allegato

----> vedere allegato da pag. 5 a pag. 28 della G.U. <----
 
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