Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 9 settembre 2003, n. 279 |
Regolamento recante attuazione della direttiva europea 2001/53/CE della Commissione europea in data 10 luglio 2001 che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo, gia' recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. |
|
|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI e IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo cosi' come modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione» e, in particolare, l'articolo 18 concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari; Vista la direttiva 2001/53 della Commissione adottata in data 10 luglio 2001 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonche' l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 3137 dell'11 ottobre 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e' modificato come segue: a) alla lettera d) la dicitura «1° gennaio 1999» e' sostituita da «1° gennaio 2001»; b) alla lettera q) la dicitura «1° gennaio 1999» e' sostituita da «1° gennaio 2001». 2. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e' sostituito dall'allegato al presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante: «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, cosi' recita: «Art. 18 (Modifica e aggiornamento). - 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente, delle comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche del presente regolamento, che si rendono necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie in materia, che concernono: a) l'aggiornamento in dipendenza di successivi emendamenti degli strumenti internazionali; b) l'aggiornamento dell'allegato A, sia per l'inserimento di nuovi equipaggiamenti che per il trasferimento di equipaggiamenti fra gli allegati A.1 e A.2; c) l'aggiunta nell'allegato A.1 della possibilita' di esecuzione di ulteriori moduli nella procedura di valutazione della conformita' per gli equipaggiamenti indicati nello stesso allegato; d) l'aggiunta di altri organismi nella definizione di «norme di prova» di cui all'art. 1, lettera q)». - La direttiva 2001/53/CE della Commissione del 10 luglio 2001, recante: «Modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2001, n. L 204. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, cosi' recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Nota all'art. 1, comma 1: - L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 1 (Definizioni). - Ai fini del presente regolamento s'intendono per: a) "procedure di valutazione della conformita'": le procedure descritte nell'art. 9 e nell'allegato B; b) "equipaggiamento": l'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1 e A.2, che deve essere posto ed utilizzato a bordo della nave ai sensi degli strumenti internazionali di cui alla lettera e) o che puo' essere posto ed utilizzato a bordo su base volontaria, per il quale, secondo detti strumenti internazionali, e' richiesta l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera; c) "apparecchiature di radiocomunicazione": apparecchiature richieste ai sensi del capitolo 4 della convenzione di cui alla lettera d), punto 4, e apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III/6.2.1, radarfaro SAR 9 GHz (SART) di cui alla regola III/6.2.2 e radiogoniometro di cui alla regola V/12 (p) della medesima convenzione; d) "convenzioni internazionali": 1) la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968, e successivi emendamenti, in vigore al 1° gennaio 2001; 2) la convenzione relativa alla prevenzione sulle collisioni in mare del 1972 (COLREG), ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085, e successivi emendamenti, in vigore al 1° gennaio 2001; 3) la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973 (MARPOL), firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti, in vigore al 1° gennaio 2001; 4) la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti, in vigore al 1° gennaio 2001; e) "strumenti internazionali": le convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, le risoluzioni e le circolari, dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonche' le norme di prova internazionali pertinenti; f) "marchio": il simbolo di cui all'art. 11 e dell'allegato D; g) "organismo notificato": un organismo designato ai sensi dell'art. 7; h) "equipaggiamento sistemato a bordo": l'equipaggiamento installato, o collocato a bordo della nave; i) "certificati di sicurezza": i certificati rilasciati alle navi secondo le convenzioni internazionali; l) "nave": qualsiasi nave che rientra nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra; m) "nave comunitaria": una nave i cui certificati di sicurezza sono rilasciati dall'amministrazione per conto degli Stati membri della Unione europea, secondo le convenzioni internazionali. Sono esclusi i casi nei quali l'amministrazione rilascia un certificato per una nave su richiesta di una amministrazione di un Paese terzo; n) "nave nazionale": una nave iscritta nelle apposite matricole o registri tenuti dalle autorita' periferiche; o) "nave nuova": una nave la cui chiglia e' stata imposta, o sia ad uno stadio di costruzione equivalente, a partire dal 17 febbraio 1997; ai fini della presente definizione per "stadio di costruzione equivalente" si intende lo stadio in cui: 1) comincia una costruzione identificabile con una determinata nave, oppure 2) l'assemblaggio di detta nave e' cominciato e ha raggiunto almeno 50 tonnellate o, se tale valore e' inferiore, l'1 per cento della massa prevista di tutto il materiale strutturale; p) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova; q) "norme di prova": le norme fissate da: 1) l'Organizzazione marittima internazionale (IMO); 2) l'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO); 3) la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC); 4) il Comitato europeo di normalizzazione (CEN); 5) il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC); 6. l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), vigenti alla data del 1° gennaio 2001, stabilite in conformita' alle convenzioni internazionali e delle risoluzioni e circolari dell'IMO per definire metodi di prova e risultati delle prove, nelle forme indicate nell'allegato A; r) "approvazione CE del tipo": la procedura per la valutazione dell'equipaggiamento prodotto secondo le apposite norme di prova e il rilascio del relativo certificato; s) "Ministero dei trasporti e della navigazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; t) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'equipaggiamento di sicurezza prescritto dalle convenzioni di cui alla lettera d), punti 1, 2 e 4; il Ministero dell'ambiente, per l'equipaggiamento prescritto dalla convenzione di cui alla lettera d), punto 3; il Ministero delle comunicazioni per gli apparati di radiocomunicazione di cui alla lettera c); u) "autorita' periferiche": le autorita' marittime in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del codice della navigazione.».
|
| Art. 2. 1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento, fabbricato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformita' alle procedure di approvazione del tipo gia' in vigore prima del 10 luglio 2001. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 9 settembre 2003
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro delle comunicazioni Gasparri
Il Ministro dell'interno Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 16 |
| Allegato
----> vedere allegato da pag. 5 a pag. 28 della G.U. <---- |
|
|
|