Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 24 settembre 2003 |
Autorizzazione all'organismo di classifica Germanischer Lloyd per l'espletamento dei compiti di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. |
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IL DIRIGENTE GENERALE per la navigazione e il trasporto marittimo e interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con IL DIRIGENTE GENERALE per la difesa del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva 94/57/CE; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, con il quale e' stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2000 concernente la «Determinazione delle modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; Vista l'istanza presentata in data 14 marzo 2003, successivamente integrata in data 16 maggio 2003 dal Germanischer Lloyd, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'epletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; Vista la decisione della Commissione europea n. 2002/221/CE del 14 marzo 2002, da cui risulta che il Germanischer Lloyd e' un organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE sopracitata; Vista la relazione finale sulla valutazione dei requisiti posseduti dal Germanischer Lloyd, predisposta in data 17 luglio 2003; Visto l'accordo sottoscritto in data 16 settembre 2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Germanischer Lloyd; Decreta: Art. 1. Il Germanischer Lloyd e' autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificati nell'accordo sottoscritto in data 16 settembre 2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Germanischer Lloyd. |
| Art. 2. Il citato accordo costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 24 settembre 2003
p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dirigente generale Caliendo
p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il dirigente generale Cosentino |
| Allegato
ACCORDO DI AUTORIZZAZIONE TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E IL GERMANISCHER LLOYD.
Premesso che: a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ha indicato - ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni - con decreto del 1° dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, le modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione stessa; b) il Germanischer Lloyd e' stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, riguardante le disposizioni e le norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; c) il Germanischer Lloyd ha presentato in data 14 marzo 2003 istanza di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 314/1998, art. 4, ed ha successivamente integrato tale istanza in data 16 maggio 2003; d) l'amministrazione, a seguito di apposita istruttoria, ha predisposto la relazione finale del procedimento amministrativo relativo alla valutazione del possesso dei requisiti, previsti dal decreto legislativo n. 314/1998, da parte del Germanischer Lloyd; Si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. Soggetti 1. Sono parti del presente accordo: a) «Amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; b) «Organismo riconosciuto»: il Germanischer Lloyd. Art. 2. Oggetto 1. Costituiscono oggetto del presente accordo, l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge, di cui alle convenzioni SOLAS 1974, MARPOL 1973/78 ed alla convenzione sulla linea di carico del 1966 e successivi relativi emendamenti, la definizione di fini, clausole, condizioni e requisiti dell'autorizzazione, nonche' il rilascio dei certificati di seguito elencati: a) certificato di bordo libero; b) certificato di sicurezza costruzioni di navi da carico; c) certificato di sicurezza ICOF; d) certificato COF; e) certificato ICOF GC; f) certificato COF GC; g) certificato IOPP; h) certificato IPPC; i) certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio della certificazione da a) ad h). 2. Il Germanischer Lloyd puo' rilasciare i certificati di cui al comma 1 solo per le navi in classe. 3. Il primo rilascio del certificato di cui alla lettera i) del presente articolo, in relazione a ciascuna unita', e' soggetto all'approvazione dell'amministrazione. Art. 3. Modalita' del primo rilascio del certificato di esenzione 1. Il Germanischer Lloyd deve trasmettere il certificato di esenzione all'amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e controlli effettuati, ai fini del rilascio del certificato, nonche' ogni altra utile documentazione. 2. L'ufficio competente dell'amministrazione approva o eventualmente rifiuta motivatamente, l'approvazione del certificato di esenzione entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Decorso inutilmente tale termine, il certificato di esenzione e' approvato, a meno che, prima della scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, l'ufficio competente dell'amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso detto ufficio si esprimera' entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti. 4. Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dal Germanischer Lloyd. Art. 4. Compensi per il rilascio dei certificati L'amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il Germanischer Lloyd e i soggetti che richiedono le attivita' oggetto del presente accordo. Art. 5. Obblighi dell'organismo riconosciuto nell'espletamento delle attivita' di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati 1. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' autorizzata il Germanischer Lloyd si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle esclusive dipendenze del Germanischer Lloyd, oppure alle dipendenze di altri organismi di classifica con i quali il Germanischer Lloyd abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti. 2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Germanischer Lloyd sono vincolate al sistema di qualita' del medesimo. 3. Il Germanischer Lloyd, nell'espletamento dell'attivita' di controllo di cui all'art. 2 del presente accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attivita' di Port State Control, laddove richiesto ed a riferire all'amministrazione. 4. Il Germanischer Lloyd si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitto di interessi. Art. 6. Obblighi di informazione 1. Il Germanischer Lloyd riferira' all'amministrazione, con frequenza semestrale, le informazioni enumerate nell'art. 7 del decreto legislativo n. 314/1998 ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra il Germanischer Lloyd e l'amministrazione, con semplice scambio di corrispondenza. 2. L'amministrazione fornira' al Germanischer Lloyd tutta la documentazione necessaria affinche' l'organismo riconosciuto possa prestare i servizi di certificazione di legge. 3. Il Germanischer Lloyd non dovra', per ragioni di sicurezza, emettere certificati a favore di una nave declassata o che stia cambiando classe, prima di aver consultato l'amministrazione per decidere se sia necessaria un'ispezione completa. 4. Il Germanischer Lloyd accetta di sottoporre all'amministrazione tutte le norme, istruzioni e moduli richiesti dall'amministrazione stessa rispetto al lavoro eseguito dal Germanischer Lloyd, in conformita' al presente accordo. 5. Il Germanischer Lloyd accetta di comunicare all'amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attivita' di certificazione di cui al presente accordo, nonche' le eventuali variazioni ed aggiornamenti. 6. Normative, istruzioni e rapporti saranno redatti in lingua italiana o inglese. 7. Il Germanischer Lloyd si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta per conto dell'amministrazione stessa. Art. 7. Interpretazioni ed equivalenze 1. Il Germanischer Lloyd riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti dalle convenzioni internazionali applicabili, sono prerogativa dell'amministrazione e collabora alla loro definizione, ove ritenuto necessario. 2. Nel caso in cui taluni dei predetti requisiti noti possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del Germanischer Lloyd, informandone tempestivamente l'amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave puo' procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino. Art. 8. Controlli 1. L'amministrazione verifica ogni due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di autorizzazione, la permanenza in capo al Germanischer Lloyd dei requisiti che hanno consentito il suo riconoscimento o l'autorizzazione all'esecuzione dei compiti di cui all'art. 2 del presente accordo. Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'amministrazione e/o da altro ente indipendente che la stessa si riserva di designare. 2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'amministrazione dal Germanischer Lloyd sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi. 3. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo a verifiche ulteriori infrabiennali che riterra' opportune, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi certificate dal Germanischer Lloyd. 4. Le spese relative alle verifiche di cui al punto 3 saranno ugualmente rimborsate all'amministrazione secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo. 5. In relazione alle verifiche effettuate: a) l'amministrazione puo' riferire alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del Germanischer Lloyd; b) il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato all'organismo riconosciuto che fara' conoscere le sue osservazioni all'amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto; c) l'amministrazione, preso atto delle considerazioni ed osservazioni formulate dall'organismo riconosciuto, ne terra' debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione europea; d) in ogni caso gli esecutori delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. Art. 9. Durata 1. La durata del presente accordo corrisponde alla durata del provvedimento autorizzatorio di cui questo stesso accordo costituisce il presupposto. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 314/1998, cosi' come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 169/2000, il presente accordo ha durata indeterminata; tuttavia ciascuna delle parti puo' recedere dall'accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte. 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti puo' comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo. In tal caso, qualora prima della scadenza suddetta si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente accordo e l'amministrazione, se del caso, adegua il relativo provvedimento di autorizzazione. Ove prima della scadenza, tra le parti non si pervenga ad un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti giuridici dell'accordo. Art. 10. Responsabilita' 1. Il Germanischer Lloyd e' direttamente responsabile delle certificazioni emesse, oggetto del presente accordo, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano. Art. 11. Interpretazione dell'accordo 1. Il presente accordo e' interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al decreto legislativo n. 314/1998 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 169/2000. Art. 12. Foro competente 1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo, ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sara' decisa dal Foro di Roma. 2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, e Germanischer Lloyd presso la propria rappresentanza in Italia denominata Germanischer Lloyd Italy S.r.l. in piazza Borgo Pila n. 40, torre A - 16129 Genova. |
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