Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 24 settembre 2003 |
Affidamento all'organismo di classifica Germanischer Lloyd dell'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. |
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IL DIRIGENTE GENERALE per la navigazione e il trasporto marittimo e interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con IL DIRIGENTE GENERALE per la difesa del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva 94/57/CE; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, con il quale e' stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2000 concernente la «Determinazione delle modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; Vista l'istanza presentata in data 14 marzo 2003, successivamente integrata in data 16 maggio 2003, dal Germanischer Lloyd, intesa ad ottenere l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'amministrazione dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; Vista la decisione della Commissione europea n. 2002/221/CE del 14 marzo 2002, da cui risulta che il Germanischer Lloyd e' un organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE sopracitata; Vista la relazione finale sulla valutazione dei requisiti posseduti dal Germanischer Lloyd, predisposta in data 17 luglio 2003; Visto l'accordo sottoscritto in data 16 settembre 2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Germanischer Lloyd; Decreta: Art. 1. Al Germanischer Lloyd vengono affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'amministrazione, dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificati nell'accordo sottoscritto in data 16 settembre 2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Germanischer Lloyd. |
| Art. 2. Il citato accordo costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 24 settembre 2003
p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dirigente generale Caliendo
p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il dirigente generale Cosentino |
| Allegato
ACCORDO DI AFFIDAMENTO TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GERMANISCHER LLOYD.
Premesso che: a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha indicato - ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni - con decreto del 1° dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, le modalita' per la presentazione delle istanze di affidamento da parte degli organismi riconosciuti ed i criteri per il rilascio dell'affidamento stesso; b) il Germanischer Lloyd e' stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, riguardante le disposizioni e le norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; c) il Germanischer Lloyd ha presentato in data 14 marzo 2003 istanza di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 314/1998, art. 4 ed ha successivamente integrato tale istanza in data 16 maggio 2003; d) l'amministrazione, a seguito di apposita istruttoria, ha predisposto la relazione finale del procedimento amministrativo relativo alla valutazione del possesso dei requisiti, previsti dal decreto legislativo n. 314/1998, da parte del Germanischer Lloyd; Si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. Soggetti 1. Sono parti del presente accordo: a) «Amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; b) «Organismo riconosciuto»: il Germanischer Lloyd. Art. 2. Oggetto 1. Costituisce oggetto del presente accordo l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'amministrazione dei certificati di legge di seguito elencati e di cui alle convenzioni SOLAS 1974, MARPOL 1973/78, alla convenzione sulla linea di carico del 1966, e successivi relativi emendamenti, nonche' la definizione di fini, clausole, condizioni e requisiti di tale affidamento: a) certificato di sicurezza per navi da passeggeri; b) certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico; c) certificato di sicurezza HSC; d) affidamento all'esercizio HSC; e) dichiarazione di conformita' al codice ISM per le societa' di navigazione (documento di conformita'; f) certificato ISM per la nave (certificato di gestione della sicurezza); g) certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio delle certificazioni e dichiarazioni specificate nelle lettere precedenti. 2. I compiti di ispezione e controllo di cui al comma 1 del presente articolo, sono svolti dall'organismo. 3. I risultati degli accertamenti tecnici propedeutici al rilascio dei certificati da a) a g) saranno forniti dal Germanischer Lloyd alle autorita' marittime locali, e all'estero, alle autorita' consolari competenti, che, sulla scorta degli accertamenti compiuti dal Germanischer Lloyd rilasceranno i certificati indicati con le lettere da a) a g) di cui al comma 1 del presente articolo. Art. 3. Obblighi dell'organismo riconosciuto nell'espletamento delle attivita' di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati 1. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' affidata, il Germanischer Lloyd si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle proprie esclusive dipendenze oppure alle dipendenze di altri organismi di classifica con i quali il Germanischer Lloyd stesso abbia un accordo, a condizione che detti ultimi siano stati riconosciuti. 2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Germanischer Lloyd sono vincolate al sistema di qualita' del medesimo. Art. 4. Obblighi di informazione 1. Il Germanischer Lloyd riferira' all'amministrazione, con frequenza semestrale, le informazioni enumerate nell'art. 7 del decreto legislativo n. 314/1998 ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra il Germanischer Lloyd e l'amministrazione, con semplice scambio di corrispondenza. 2. L'amministrazione fornira' al Germanischer Lloyd tutta la documentazione necessaria affinche' l'organismo riconosciuto possa svolgere l'attivita' affidata. 3. Il Germanischer Lloyd dovra', per ragioni di sicurezza, consultare l'amministrazione per decidere se sia necessaria un'ispezione completa nei riguardi di una nave declassata o che stia cambiando classe. 4. Il Germanischer Lloyd accetta di sottoporre all'amministrazione tutte le norme, istruzioni e moduli richiesti dall'amministrazione stessa rispetto al lavoro eseguito dal Germanischer Lloyd in conformita' al presente accordo. 5. Il Germanischer Lloyd accetta di comunicare all'amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attivita' di cui al presente accordo, nonche' le eventuali variazioni ed aggiornamenti. 6. Normative, norme, istruzioni e rapporti saranno redatti in lingua italiana o inglese. 7. Il Germanischer Lloyd si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta per conto dell'amministrazione stessa. Art. 5. Interpretazioni ed equivalenze 1. Il Germanischer Lloyd riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze e l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti dalle convenzioni internazionali applicabili, sono prerogativa dell'amministrazione e collabora alla loro definizione, ove necessario. 2. Nel caso in cui taluni dei predetti requisiti non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del Germanischer Lloyd, informandone tempestivamente l'amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave puo' procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino. Art. 6. Controlli 1. L'amministrazione verifica ogni due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di affidamento, la permanenza in capo al Germanischer Lloyd dei requisiti che hanno consentito il suo riconoscimento o l'affidamento dei compiti di cui all'art. 2 del presente accordo. Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'amministrazione e/o da altro ente indipendente che la stessa si riserva di designare. 2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'amministrazione dal Germanischer Lloyd sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi. 3. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo a verifiche ulteriori infrabiennali che riterra' opportune, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi ispezionate dal Germanischer Lloyd. 4. Le spese relative alle verifiche di cui al punto 3 saranno ugualmente a carico del Germanischer Lloyd. 5. In relazione alle verifiche effettuate: a) l'amministrazione puo' riferire alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del Germanischer Lloyd; b) il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato al Germanischer Lloyd che fara' conoscere le sue osservazioni all'amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto; c) l'amministrazione, preso atto delle considerazioni del Germanischer Lloyd, ne terra' debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione europea; d) in ogni caso gli esecutori delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. Art. 7. Durata 1. La durata del presente accordo corrisponde alla durata del provvedimento di affidamento di cui questo stesso accordo costituisce il presupposto. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 314/1998, cosi' come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 169/2000, il presente accordo ha durata indeterminata, tuttavia ciascuna delle parti puo' recedere dall'accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte. 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti puo' comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo. In tal caso, qualora prima della scadenza suddetta si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente accordo e l'amministrazione, se del caso, adegua il relativo provvedimento di affidamento. Ove prima della scadenza, tra le parti non si pervenga ad un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti giuridici dell'accordo. Art. 8. Responsabilita' 1. Il Germanischer Lloyd e' direttamente responsabile degli accertamenti svolti, oggetto del presente accordo, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano. Art. 9. Interpretazione dell'accordo 1. Il presente accordo e' interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al decreto legislativo n. 314/1998 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 169/2000. Art. 10. Foro competente 1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sara' decisa dal Foro di Roma. 2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, e il Germanischer Lloyd presso la propria rappresentanza in Italia denominata Germanischer Lloyd Italy S.r.l. in piazza Borgo Pila n. 40, torre A - Genova. |
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