Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 settembre 2003
Autorizzazione all'organismo di classifica Germanischer Lloyd ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 340/1947, per l'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima e interna.

IL DIRIGENTE GENERALE
per la navigazione
e il trasporto marittimo e interno

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE, che ha modificato la predetta direttiva 94/57/CE;
Visto, in particolare l'art. 11 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, che definisce quale «ente tecnico», ai sensi della legge 5 giugno 1962, n. 616, uno degli organismi affidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo;
Visto il proprio decreto, di concerto con il dirigente generale della direzione generale per la difesa del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, datato 24 settembre 2003, con il quale si e' provveduto ad affidare all'organismo Germanischer Lloyd l'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 del piu' volte citato decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Atteso che, a seguito dell'affidamento dei compiti di cui al proprio decreto sopracitato, deriva all'organismo Germanischer Lloyd la qualita' di «ente tecnico», ai sensi dell'art. 11 del suddetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
Visti gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, che stabiliscono rispettivamente che l'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti e' autorizzato con decreto del Capo dello Stato, e che l'amministrazione puo' affidare agli istituti cosi' autorizzati le operazioni o funzioni attinenti al controllo tecnico delle costruzioni e all'esercizio della navigazione;
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei compiti di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, e a tal fine, di procedere alla preventiva autorizzazione all'esercizio delle attivita' di classificazione di cui all'art. 1 del sopracitato decreto legislativo;
Considerato che con il provvedimento di affidamento dei compiti di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, a mezzo anche del presupposto provvedimento autorizzatorio ex art. 1 dello stesso decreto legislativo, l'amministrazione affida l'esercizio di attivita' finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che riporta l'elencazione tassativa degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, indicando che gli atti amministrativi diversi da quelli di cui alla predetta elencazione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente;
Considerato che l'atto amministrativo di autorizzazione all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti non rientra tra quelli elencati tassativamente nella predetta legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che ai dirigenti dello Stato spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo Germanischer Lloyd, in qualita' di «ente tecnico» ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e' autorizzato all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna.
 
Art. 2.
All'organismo Germanischer Lloyd, autorizzato ai sensi dell'art. 1, sono affidate le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilita', all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.
 
Art. 3.
L'amministrazione esercita il potere di vigilanza sull'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2, per la verifica del soddisfacimento dell'interesse pubblico cui le attivita' medesime sono preordinate.
 
Art. 4.
1. La presente autorizzazione e' revocata di diritto con il venir meno della qualita' di «ente tecnico» in capo al predetto organismo.
2. In caso di mancato o inadeguato esercizio delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2 l'amministrazione puo' disporre, in relazione alla gravita' dell'infrazione, la sospensione degli effetti del presente provvedimento o pronunciarne la decadenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2003
Il dirigente generale: Caliendo
 
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