Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 ottobre 2003
Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'art. 79 della legge n. 342 del 2000.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:
i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;
la somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facolta' di definizione automatica;
l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;
al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita:
a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;
b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;
c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;
d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' ammesse ai benefici della normativa in parola, si e' ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere b), c) e d) suindicate;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Considerato che, con appositi decreti ministeriali, si e' provveduto all'emissione e all'assegnazione dei titoli di Stato relativi alla prima e alla seconda annualita' previste dalla citata normativa; nonche' a quattro quote della terza annualita', assegnando i certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009 di cui al decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003, per l'importo di Euro 376.142.000,00;
Vista la lettera n. 2003/143962 del 17 settembre 2003 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso un prospetto riguardante il nominativo di un avente diritto alla assegnazione dei suddetti titoli di Stato, ai sensi dell'art. 79 della citata legge n. 342 del 2000, per Euro 27.000,00, tenuto conto dell'importo di Euro 650,94 derivante dall'arrotondamento da effettuare;
Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalita', l'emissione di una ulteriore quota relativa alla terza annualita' dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, per l'ammontare nominale di Euro 27.000,00, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di Euro 26.349,06 (pari all'importo del credito da estinguere) e la seconda di Euro 650,94 (derivante dall'arrotondamento di cui sopra);
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' disposta l'emissione di una quinta quota, relativa alla terza delle annualita' previste dalla predetta normativa, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali Euro 27.000,00, da assegnare al soggetto indicato nel prospetto allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:
godimento: 1° gennaio 2002;
scadenza: 1° luglio 2009;
prezzo d'emissione: alla pari;
rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009;
tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse.
All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti all'avente diritto gli interessi relativi alle semestralita' scadute.
 
Art. 2.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003.
 
Art. 3.
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2003
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato al decreto n. 82440 del 1° ottobre 2003
Allegato 1

----> vedere allegato a pag. 33 della G.U. <----
 
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