Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2003
Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del R.I.D. (Registro italiano dighe) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
Considerata l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del R.I.D. (Registro italiano dighe);
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del R.I.D. (Registro italiano dighe) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Il presente decreto sara' sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2003

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

Il Ministro della giustizia: Castelli

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 202
 
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