Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 luglio 2003 |
Linee guida per la fabbricazione di medicinali veterinari. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche, e in particolare l'art. 11, comma 3; Visto il decreto del Ministro della sanita' 8 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1994, recante attuazione della direttiva della commissione n. 91/412/CEE sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari; Vista la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari e in particolare l'art. 51; Vista la direttiva della Commissione 91/412/CEE sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari e in particolare l'art. 3; Visto il costante aggiornamento della normativa comunitaria in materia di buone prassi di fabbricazione; Vista l'esigenza di uniformare le tecniche di fabbricazione dei medicinali veterinari in ambito comunitario; Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tecniche di buone prassi di fabbricazione, in ossequio alla normativa comunitaria; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini dell'interpretazione delle norme sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari, si applicano i principi e le linee guida dettagliate delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari, pubblicati dalla Commissione europea nella «Guida alle norme di buona fabbricazione delle specialita' medicinali» e nei suoi allegati, edita dall'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunita' europee, comprese successive modifiche e integrazioni. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2003 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 326 |
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