Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2003
Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanita' veterinaria»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, recante «Criteri di riparto e riparto dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanita' veterinaria»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, a ciascuna regione e ai propri enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2002, recante «Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerato che gli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 ineriscono a spese obbligatorie per le quali si e' ritenuto necessario procedere alla rideterminazione delle risorse finanziarie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, sulla base dei dati relativi alle pratiche per indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992;
Considerato che non ancora sono stati acquisiti i dati necessari alla determinazione del costo della funzione «a regime»;
Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito alla rideterminazione delle risorse in materia di salute umana e sanita' veterinaria;
Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito, in data 22 maggio 2003, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali;
Acquisito, in data 2 luglio 2003, il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Sentiti il Ministro della sanita', il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 citati in premessa, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di salute umana, sono integrate e trasferite ai sensi del successivo art. 2.
 
Art. 2.
Rideterminazione e rendicontazione delle risorse finanziarie
1. L'onere presunto, relativo alle risorse da corrispondere per le rate di indennizzo riguardati le domande presentate entro il 21 febbraio 2001, agli aventi diritto agli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, unitamente alle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, e' stimato in Euro 263.629.976 (pari a L. 510.458.814.182).
2. Al fine di procedere al trasferimento delle ulteriori risorse, stimate necessarie per l'esercizio della funzione trasferita, gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del 1992, sono tenuti a predisporre apposita rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e le modalita' indicate all'art. 5.
3. Sulla base della rendicontazione di cui al precedente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze procede, d'intesa con le regioni, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio della funzione di salute umana a regime. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sara' definita l'entita' delle risorse spettanti a ciascuna regione o ente locale.
 
Art. 3.
Contenzioso
1. Restano a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a qualsiasi ricorso giurisdizionale concernenti le istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della sanita', dalle aziende sanitarie locali.
 
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. Restano a carico dello Stato gli oneri finanziari relativi agli indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio 2001, al cui pagamento continuano a provvedere i Dipartimenti provinciali del Tesoro.
2. Restano, altresi', nella competenza dello Stato i benefici previsti dalla legge n. 210 del 1992, per gli indennizzi relativi alle domande presentate entro il 21 febbraio 2001, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 210 del 1992, relativamente al caso di decesso.
3. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 5.
Modalita' di rendicontazione
1. Gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del 1992, al fine della rendicontazione di cui all'art. 2, comma 1 delle domande di indennizzo precedenti al 21 febbraio 2001, dovranno fornire i dati secondo le istruzioni fornite nella allegata tabella 1.
2. Al fine di disporre del quadro complessivo delle risorse da trasferire alle regioni per gli anni 2001 e seguenti, le regioni forniranno altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alle domande presentate dal 22 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002, secondo le allegate tabelle 2, 4 e 5 e i dati relativi ai vitalizi di cui alla tabella 3.
3. Le regioni devono presentare la rendicontazione debitamente certificata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 6.
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.
Roma, 24 luglio 2003
p. Il Presidente: Mazzella
 
----> vedere allegato da pag. 6 a pag. 7 della G.U. <----
 
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