Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 ottobre 2003 |
Modifiche al regolamento di gioco del Bingo di cui al decreto 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo», emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del «Bingo» e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ai sensi del quale, con decreto del Ministero delle finanze, e' approvata la disciplina relativa alle modalita' e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco; Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni ed integrazioni recate dal decreto direttoriale 9 agosto 2002; Considerata la opportunita' di recare modifiche al regolamento di gioco stabilito con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Art. 1. Modifiche al regolamento di gioco 1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «1. I prezzi di vendita delle cartelle sono fissati in Euro 0,50, in Euro 1,00, in Euro 1,50 ed in Euro 3,00 per ciascuna cartella. Le cartelle con prezzo di vendita pari a Euro 0,50 sono stampate su fogli contenenti sei cartelle, recanti ciascuna gli elementi di cui all'art. 3, comma 2, e sono vendibili esclusivamente a fogli interi». La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2003. 2. E' abrogato il comma 2 dell'art. 4, del decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 3. Nell'art. 7, comma 5, del decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, il numero «1000» e' sostituito da «5000». 4. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 12 del decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «L'eventuale attivita' promozionale all'interno della sala non puo' comunque comportare: a) l'attribuzione, diretta o indiretta, di premi diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 9; b) l'alterazione delle modalita' di gioco stabilite dal presente decreto. 5. Nell'art. 19 (Interconnessione telematica del gioco del Bingo) del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente comma «1-bis. La connessione telematica tra le sale e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Aams) e' realizzata a cura dell'amministrazione stessa. I concessionari sono tenuti ad ottemperare, entro il 15 dicembre 2003, agli adempimenti indicati nell'allegato A); in caso di inadempimento, la concessione e' sospesa ai sensi dell'art. 12 della convenzione, con conseguente chiusura della sala fino all'attivazione del collegamento, che deve comunque avvenire entro e non oltre i successivi tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di sospensione, pena la revoca della concessione stessa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d).». Roma, 13 ottobre 2003 Il direttore generale: Tino |
| Allegato A 1. Fasi operative. Le fasi operative necessarie per l'attivazione del collegamento telematico si articolano in: a) attrezzaggio dei locali della sala; b) installazione degli apparati di rete; c) attivazione tecnica del collegamento; d) adeguamento del sistema di sala e attivazione funzionale. 2. Adempimenti del concessionario. Il concessionario, preliminarmente all'avvio delle fasi operative, deve individuare un proprio referente, cui affidare la responsabilita' ed il coordinamento di tutti gli interventi previsti a carico del concessionario stesso e comunicarne il nominativo ed il recapito telefonico all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione centrale per le concessioni amministrative - Divisione gioco Bingo. Il concessionario deve effettuare, prima dell'avvio della fase di cui alla lettera b), le attivita' di attrezzaggio dei locali, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche, gia' comunicate da Aams per il tramite dell'associazione di categoria e delle proprie strutture territoriali. Il concessionario deve, inoltre, consentire l'accesso nei propri locali per l'esecuzione delle attivita' previste nelle fasi b), c) e d) nelle date che saranno comunicate da Aams. Il concessionario, infine, deve partecipare alla fase di cui alla lettera d) prendendo atto di tutte le verifiche di corretto funzionamento eseguite. |
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