Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 17 ottobre 2003, n. 280
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4268):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali (Urbani) il 20 agosto 2003.
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e VII
(Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 25
agosto 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e
della commissione I.
Esaminato dalle commissioni riunite II e VII, in sede
referente, il 9, 10, 16, 17 settembre 2003.
Esaminato in aula il 22, 23 settembre 2003 e approvato
il 24 settembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2498):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari
costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali),
in sede referente, il 25 settembre 2003 con pareri delle
commissioni 1ª e 2ª Giustizia.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 25 e 30 settembre 2003.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 7ª, in sede
referente, il 30 settembre 2003 e il 2 e 8 ottobre 2003.
Esaminato in aula e approvato il 14 ottobre 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
192 del 20 agosto 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25.
 
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 AGOSTO 2003, n. 220
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: "tra gli ordinamenti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica" e la parola: "effettiva" e' soppressa.
All'articolo 2:
al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive";
al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile".
All'articolo 3:
al comma 2, dopo le parole: "tribunale amministrativo regionale" sono inserite le seguenti: "del Lazio";
al comma 4, dopo le parole: "tribunale amministrativo regionale del Lazio" sono inserite le seguenti: "con sede in Roma" e le parole: "ai sensi del comma 3" sono soppresse;
il comma 5 e' soppresso.
 
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