IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Rodriguez Navarro Jairo Antonio, nato il 17 giugno 1954 a Barrancabermeja (Colombia), cittadino colombiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito presso la «Universidad INCCA de Colombia» in data 2 aprile 1982, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che il richiedente e' iscritto al «Ministerio de salud - Servicio de salud de Santander» dal 31 agosto 1984; Ritenuto che il sig. Rodriguez Navarro abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Visto il provvedimento del 18 ottobre 2001 della «Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato» che ha concesso al richiedente lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e del relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95; Considerato che il sig. Rodriguez Navarro possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano in data 10 aprile 2001, rinnovato il 30 novembre 2001 e valido fino al 29 novembre 2003 per asilo politico; Decreta: Art. 1. Al sig. Rodriguez Navarro Jairo Antonio, nato il 17 giugno 1954 a Barrancabermeja (Colombia), cittadino colombiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 8 ottobre 2003 Il direttore generale: Mele |