Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 agosto 2003, n. 220
Testo del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 20 agosto 2003), coordinato con la legge di conversione 17 ottobre 2003, n. 280 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Principi generali
1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti (( tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica )) sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
 
Art. 2.
Autonomia dell'ordinamento sportivo
1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
(( a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire )) il corretto svolgimento delle attivita' sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
c) (lettera soppressa);
d) (lettera soppressa).
2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
(( 2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 15 e 16
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 242, recante:
«Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano -
C.O.N.I. a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997,
n. 59»:
«Art. 15 (Federazioni sportive nazionali). - 1. Le
federazioni sportive nazionali svolgono l'attivita'
sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi
del CIO e del C.O.N.I., anche in considerazione della
valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale
attivita'. Ad esse partecipano societa' ed associazioni
sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle
federazioni sportive nazionali in relazione alla
particolare attivita', anche singoli tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali hanno natura di
associazione con personalita' giuridica di diritto privato.
Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per
quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal
codice civile e dalle disposizioni di attuazione del
medesimo.
3. Le federazioni sportive nazionali sono riconosciute,
ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.
4. Il riconoscimento della personalita' giuridica di
diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali
e' concesso a norma dell'art. 12 del codice civile, previo
riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio
nazionale.
5. Il C.O.N.I., e le federazioni sportive nazionali
restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili
registrati loro appartenenti. Il C.O.N.I. puo' concedere in
uso alle federazioni sportive nazionali beni di sua
proprieta'.».
«Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive
nazionali). - 1. Le federazioni sportive nazionali sono
rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del
principio di democrazia interna, del principio di
partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque
in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento
sportivo nazionale ed internazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli statuti prevedono
procedure elettorali che garantiscono, negli organi
direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30 per
cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici
sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita' o che
siano stati tesserati per almeno due anni alla federazione
per la quale partecipano alla procedura elettorale. A tal
fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di
atlete e atleti.».
- L'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante:
«Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi
professionisti», e' il seguente:
«Art. 10 (Costituzione e affiliazione). - Possono
stipulare contratti con atleti professionisti solo societa'
sportive costituite nella forma di societa' per azioni o di
societa' a responsabilita' limitata. In deroga all'art.
2488 del codice civile e' in ogni caso obbligatoria, per le
societa' sportive professionistiche, la nomina del collegio
sindacale.
L'atto costitutivo deve prevedere che la societa' possa
svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad
esse connesse o strumentali.
L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte
degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a
scuole giovanili di addestramento e formazione
tecnico-sportiva.
Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a
norma dell'art. 2330 del codice civile, la societa' deve
ottenere l'affiliazione da una o da piu' federazioni
sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.
Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi
fino all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11.
L'atto costitutivo puo' sottoporre a speciali
condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.
L'affiliazione puo' essere revocata dalla federazione
sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento
sportivo.
La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione
dello svolgimento dell'attivita' sportiva.
Avverso le decisioni della federazione sportiva
nazionale e' ammesso ricorso alla giunta esecutiva del
C.O.N.I., che si pronuncia entro sessanta giorni dal
ricevimento del ricorso.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice
civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
 
Art. 3.
Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria
1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale (( del Lazio )) con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio (( con sede in Roma, )) cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla meta'.
5. (comma soppresso).
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91,
recante: «Norme in materia di rapporti tra societa' e
sportivi professionisti»:
«Art. 4 (Disciplina del lavoro subordinato sportivo). -
Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si
costituisce mediante assunzione diretta e con la
stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di
nullita', tra lo sportivo e la societa' destinataria delle
prestazioni sportive, secondo il contratto tipo
predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre
anni dalla federazione sportiva nazionale e dai
rappresentanti delle categorie interessate.
La societa' ha l'obbligo di depositare il contratto
presso la federazione sportiva nazionale per
l'approvazione.
Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative
sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
Nel contratto individuale dovra' essere prevista la
clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto
delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite
per il conseguimento degli scopi agonistici.
Nello stesso contratto potra' essere prevista una
clausola compromissoria con la quale le controversie
concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la
societa' sportiva e lo sportivo sono deferite ad un
collegio arbitrale.
La stessa clausola dovra' contenere la nomina degli
arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo
di nominarli.
Il contratto non puo' contenere clausole di non
concorrenza o, comunque, limitative della liberta'
professionale dello sportivo per il periodo successivo alla
risoluzione del contratto stesso ne' puo' essere integrato,
durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la
costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle
societa' e degli sportivi per la corresponsione della
indennita' di anzianita' al termine dell'attivita' sportiva
a norma dell'art. 2123 del codice civile.
Ai contratti di cui al presente articolo non si
applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18,
33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli
articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n.
604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le
norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.
L'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si
applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle
federazioni sportive nazionali.».
- Gli articoli 23-bis, 26 e 31 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, recante l'istituzione dei tribunali
amministrativi regionali, sono i seguenti:
«Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina adottati previa delibera
del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali
e quelli connessi concernenti la formazione ed il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data
di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso
la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata.».
«Art. 26. - Il tribunale amministrativo regionale, ove
ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo
dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso e'
infondato, lo rigetta con sentenza.
Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza,
annulla l'atto e rimette l'affare all'autorita' competente.
Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte
l'atto impugnato, e quando e' investito di giurisdizione di
merito, puo' anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi
gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa.
Il tribunale amministrativo regionale nella materia
relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva
e di merito puo' condannare l'amministrazione al pagamento
delle somme di cui risulti debitrice.
Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza
ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il tribunale
amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono
con sentenza succintamente motivata. La motivazione della
sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al
punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se
del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il
giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando
le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata e' assunta, nel
rispetto della completezza del contraddittorio, nella
camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza
cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame
istruttorio previsto dal secondo comma dell'art. 44 del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle
medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del
contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono
pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione
competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto
e' depositato in segreteria, che ne da' formale
comunicazione alle parti costituite. Nel termine di
sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti
costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto
notificato a tutte le altre parti e depositato presso la
segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima
notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide
sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti
che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di
accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del
ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese
sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal
collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di
compensazione anche parziale. L'ordinanza e' depositata in
segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite.
Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione puo'
essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello
procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla meta'
tutti i termini processuali.».
«Art. 31. - Il resistente o qualsiasi interveniente nel
giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale
possono eccepire l'incompetenza per territorio del
tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che
la relativa questione sia preventivamente decisa dal
Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non e'
rilevabile d'ufficio.
L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza,
entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio.
Puo' essere proposta successivamente quando l'incompetenza
territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti
da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che
propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso
l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli
atti. L'istanza non e' piu' ammessa quando il ricorso sia
passato in decisione.
L'istanza di regolamento di competenza si propone con
ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi
abbiano aderito.
Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del
ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il
presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio
degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne da'
notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo
stesso entro venti giorni dalla comunicazione.
Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la
camera di consiglio per la sommaria deliberazione del
regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio,
sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione
semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di
competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di
giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano
immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.
Le parti alle quali e' notificato il ricorso per
regolamento di competenza possono, nei venti giorni
successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di
Stato memorie e documenti.
Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera
di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne
abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva
alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza e'
vincolante per i tribunali amministrativi regionali.
L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di
impugnazione della decisione emessa dal tribunale
amministrativo regionale.
Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga
respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui
che ha presentato l'istanza.
Quando l'istanza di regolamento di competenza sia
accolta, il ricorrente puo' riproporre l'istanza al
tribunale territorialmente competente entro trenta giorni
dalla notifica della decisione di accoglimento.».
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone