Gazzetta n. 244 del 20 ottobre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 2 ottobre 2003 |
Sospensione della validita' del decreto di riconoscimento delle acque minerali naturali Primia, in comune di Transacqua, Santo Raggio, in comune di Assisi, Sorgente Azzurra, in comune di Fondi, Sorgente del Cacciatore, in comune di Nocera Umbra e Zeus in comune di Campo di Giove. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della prevenzione e della comunicazione ex Direzione generale della prevenzione Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali; Rilevato che e' stata avviata una ricognizione, tendente tra l'altro a verificare lo stato di applicazione della normativa di settore; Considerato che nel predetto ambito la Societa' Nuove Fonti di San Martino S.p.a., la Societa' Santo Raggio S.r.l., la Societa' Falco S.r.l., la Societa' Terme del Centino (c/o avv. Giuseppe Caforio) e la Societa' Zeus Minerali Acque Italia S.p.A. (risultanti agli atti della scrivente titolari della concessione, rispettivamente, delle acque minerali naturali Primia, Santo Raggio, Sorgente Azzurra, Sorgente del Cacciatore e Zeus) sono state invitate in data 30 giugno 2003 a produrre - entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita raccomandata a.r. - referti analitici rispondenti alla normativa vigente, pena la sospensione del riconoscimento ministeriale della qualifica di acqua minerale; Considerato che tale richiesta e' rimasta inevasa; Rilevato che la predetta assenza di riscontri analitici completi alla sorgente non consente di ritenere assicurato il permanere delle caratteristiche proprie delle acque Primia, Santo Raggio, Sorgente Azzurra, Sorgente del Cacciatore e Zeus cosi' come certificato all'atto dei rispettivi riconoscimenti ministeriali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. 1) Per le motivazioni espresse in premessa e' sospesa la validita' dei riconoscimenti ministeriali delle acque minerali naturali Primia, in comune di Transacqua (Trento), Santo Raggio, in comune di Assisi (Perugia), Sorgente Azzurra, in comune di Fondi (Latina); Sorgente del Cacciatore in comune di Nocera Umbra (Perugia) e Zeus in comune di Campo di Giove (L'Aquila). |
| Art. 2. 1) La validita' del riconoscimento, per ciascuna delle acque minerali naturali di cui all'art. 1, e' ripristinata a fronte della presentazione di documentazione, conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche originarie dell'acqua minerale. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 ottobre 2003 Il Capo del dipartimento: Cinque p. Il Direttore generale: Filippetti |
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