Gazzetta n. 244 del 20 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 ottobre 2003
Corso legale, contingente e modalita' di cessione delle monete d'argento da 10 euro celebrative del «Consiglio Unione europea - Presidenza italiana». (Decreto n. 90409).

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244, del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in Societa' per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Vista la decisione della Banca centrale europea del 19 dicembre 2002, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2003, ivi comprese le emissioni numismatiche;
Visto il comma 5, dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il decreto 15 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2003, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da 10 euro, celebrative del «Consiglio Unione europea - Presidenza italiana»;
Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;
Decreta:
Art. 1.
Le monete d'argento da 10 euro, celebrative del «Consiglio Unione europea - Presidenza italiana», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 15 aprile 2003, indicato nelle premesse, hanno corso legale dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 2.
Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, e' determinato in Euro 580.000,00 pari a n. 50.000 monete nella versione fior di conio e n. 8.000 monete nella versione proof.
 
Art. 3.
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 28 novembre 2003, con le modalita' e alle condizioni di seguito descritte:
direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti per un valore massimo di 1.000,00 euro;
mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 0685083710 o via posta, purche' pervenuta entro il termine stabilito, all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Sezione Zecca - via Principe Umberto n. 4 - 00185 Roma;
tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it
Il pagamento delle monete ordinate puo' essere effettuato:
in contrassegno, per importi non superiori a 250,00 euro e con consegna solo sul territorio italiano;
con versamento anticipato tramite bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22. Il ritiro, franco magazzino, deve essere concordato con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesto al momento dell'ordine.
Prezzo di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari nella versione fior di conio:
da 1 a 1.000 pezzi Euro 29,00;
da 1.001 a 2.000 pezzi Euro 28,42.
nella versione proof:
da 1 a 1.000 pezzi Euro 42,00;
da 1.001 a 2.000 pezzi Euro 41,16.
Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici.
Le suddette monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 pezzi per versione, per ogni acquirente, con l'opzione per l'acquisto di ulteriori 2.000 pezzi, con lo sconto del 2%, che verra' concessa, con equa ripartizione, in base alle disponibilita' residue. L'opzione deve essere esercitata al momento del primo ordine.
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
 
Art. 4.
La Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2003
Il direttore generale: Siniscalco
 
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