Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 5 settembre 2003, n. 282
Regolamento per il funzionamento della commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 15 aprile 2003, n. 86.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante l'istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico;
Visto l'articolo 2, comma 3, della predetta legge che prevede che con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia disciplinato il funzionamento della Commissione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza del 21 luglio 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 8 agosto 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La convocazione della Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86 e' effettuata dal Presidente almeno dieci giorni prima del giorno previsto per la seduta mediante comunicazione contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta.
2. Non e' necessaria la convocazione nei casi in cui la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della nuova riunione siano stabiliti nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della Commissione.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 15 aprile 2003, n. 86, recante: «Istituzione
dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi
italiani che versino in condizioni di grave disagio
economico, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2003, n. 94.
- Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge
15 aprile 2003, n. 86 (Istituzione dell'assegno «Giulio
Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in
condizioni di grave disagio economico), e' il seguente:
«3. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
disciplinato il funzionamento della commissione».
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988. n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
«Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge 15 aprile 2003, n.
86 (Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore
degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave
disagio economico) e' il seguente:
«2.1. L'assegno straordinario vitalizio di cui all'art.
1 e' assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 3, con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad
un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno,
individuati da una commissione, istituita, senza oneri
aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e
le attivita' culturali.
2. La commissione di cui al comma 1, nominata con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
e' cosi composta:
a) il presidente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attivita' culturali;
c) un rappresentante designato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
d) un rappresentante designato dal Comitato olimpico
nazionale italiano;
e) un rappresentante designato dalla Commissione
nazionale atleti.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
disciplinato il funzionamento della commissione».



 
Art. 2.
1. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta e' posta a disposizione dei componenti presso l'Ufficio di segreteria della Commissione - Servizio X del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali - almeno due giorni prima della seduta. Il Presidente puo' comunque disporre, ove lo ritenga opportuno, l'invio, anche con strumenti informatici, della documentazione al domicilio dei componenti.
 
Art. 3.
1. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e nel caso di parita' di voti, risulta approvato il giudizio a favore del quale abbia votato il Presidente.
 
Art. 4.
1. La commissione prende visione della documentazione acquisita e, con riguardo a ciascun soggetto interessato, verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti.
 
Art. 5.
1. L'esame delle richieste deve essere concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Commissione della domanda e della relativa documentazione.
2. Ove, nel corso dell'esame, la Commissione ritenga insufficienti gli elementi di cui dispone, sospende la pronuncia e promuove un supplemento di istruttoria.
3. Espletato l'esame, con riguardo a ciascun soggetto interessato, la Commissione esprime un motivato giudizio favorevole o contrario all'attribuzione o alla revoca dei benefici di legge.
 
Art. 6.
1. Nella formulazione del giudizio favorevole all'attribuzione o al mantenimento dell'assegno straordinario vitalizio, la Commissione si pronuncia, altresi', sull'entita' dell'assegno in rapporto alle esigenze dell'interessato, nei limiti dell'importo massimo stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 aprile 2003, n. 86.



Nota all'art. 6:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge
15 aprile 2003, n. 86 (Istituzione dell'assegno «Giulio
Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in
condizioni di grave disagio economico), e' il seguente:
«2. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio e'
commisurato alle esigenze dell'interessato e non puo', in
ogni caso, essere superiore a 15.000 Euro annui. Tale
assegno e' rivalutabile annualmente, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, sulla base
della variazione, rilevata dall'Istituto nazionale di
statistica, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi
nell'anno precedente».



 
Art. 7.
1. Di ciascuna riunione e' redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
2. Copia conforme del verbale e' trasmessa al Ministro per i beni e le attivita' culturali ai fini dei conseguenti provvedimenti di competenza.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 settembre 2003
Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 16
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone