Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 2 ottobre 2003 |
Concessione di mutui a tasso agevolato da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gia' Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per l'occupazione; Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, recante disposizioni sulla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili; Visto l'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modificazioni, relativo alle integrazioni e modifiche della disciplina dei lavoratori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la possibilita' che la Cassa depositi e prestiti conceda ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con l'onere del differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato a carico del Fondo per l'occupazione, complessivamente non superiore a 5,16 milioni di euro; Visto il decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministro dell'economia e delle finanze e successive modificazioni relativo alle disposizioni inerenti alla concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano fissati i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti; Visto il decreto 26 giugno 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativo all'individuazione del tasso agevolato ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il decreto direttoriale n. 3579 dell'8 luglio 2003, relativo all'impegno di spesa di 5,16 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il corrente esercizio finanziario; Visti l'art. 6 del decreto 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro e l'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che hanno individuato Italia Lavoro S.p.a. per lo svolgimento di un'azione sistematica finalizzata prioritariamente alla ricollocazione dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; Considerata la necessita' di definire le modalita' applicative dell'intervento previsto dall'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Decreta: Art. 1. Ai fini della concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come individuati nel decreto 26 giugno 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i comuni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, progetti relativi a investimenti finalizzati alla stabilizzazione dei lavoratori rientranti nel bacino di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. |
| Art. 2. La valutazione dei progetti e la conseguente graduatoria dei progetti medesimi vengono effettuate sulla base dei seguenti criteri di priorita' ai quali viene attribuito un punteggio complessivo fino ad un massimale pari a 100: 1. rapporto tra il costo del progetto, inteso come somma delle spese per investimenti comprese nel progetto medesimo, ed il numero di stabilizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (effettuate con contratti a tempo indeterminato, contratti a tempo determinato e contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore ai dodici mesi) (33 punti per il progetto con il coefficiente minore ed un punteggio proporzionalmente inferiore per i progetti con coefficienti maggiori). 2. periodo di tempo occorrente alle stabilizzazioni: 33 punti per il progetto con minore tempo di stabilizzazione ed un punteggio proporzionalmente inferiore per i progetti con tempi di stabilizzazione maggiori. 3. gli ulteriori 34 punti verranno attribuiti in modo proporzionale in funzione del numero dei lavoratori stabilizzati con contratti a tempo indeterminato. |
| Art. 3. Ai fini della concessione dei mutui agevolati di cui all'art. 1 del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio provvedimento, i progetti ammissibili al finanziamento agevolato, ordinati in graduatoria secondo i criteri di cui all'art. 2 del presente decreto, dandone comunicazione alla Cassa depositi e prestiti. I finanziamenti relativi agli investimenti individuati nei progetti di cui al precedente comma saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti nei limiti dell'ammontare complessivo finanziabile, calcolato sulla base del differenziale tra il tasso ordinario e il tasso agevolato. L'onere corrispondente a tale differenziale non potra' superare complessivamente la somma stanziata di 5,16 milioni di euro gia' impegnata con decreto direttoriale n. 3579 dell'8 luglio 2003. I finanziamenti di cui al presente articolo saranno concessi e regolati dalla Cassa depositi e prestiti alle condizioni, incluse le garanzie, con le modalita' e nei termini stabiliti dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze tempo per tempo vigenti, adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 284 del 30 luglio 1999. |
| Art. 4. Il rimborso da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali degli importi dovuti a titolo di contribuzione avverra' mediante versamenti sul conto corrente fruttifero n. 29811, intestato alla Cassa depositi e prestiti, presso la Tesoreria centrale dello Stato da effettuarsi entro il termine di scadenza di ciascuna rata di ammortamento dei finanziamenti a tasso agevolato, ossia entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per l'intera durata dell'ammortamento. Gli eventuali interessi di preammortamento saranno totalmente a carico dell'ente mutuatario. |
| Art. 5. Ai fini dell'attuazione del presente decreto Italia Lavoro S.p.a., quale struttura di supporto tecnico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 1) verifica che i lavoratori interessati ai progetti appartengano al bacino individuato dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000; 2) assiste i comuni, su richiesta dei medesimi, nella fase di predisposizione dei progetti; 3) assiste i comuni, su richiesta dei medesimi, nello svolgimento delle procedure previste per la concessione dei mutui agevolati; 4) effettua un controllo bimestrale «in itinere» sull'attuazione del progetto dandone adeguata informativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
| Art. 6. Il beneficio previsto dall'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a carico del Fondo per l'occupazione puo' essere revocato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualora l'obiettivo di stabilizzazione occupazionale previsto dal progetto non venga raggiunto. In caso di revoca del beneficio di cui al comma precedente il mutuatario dovra' assumere a proprio carico l'onere del differenziale originariamente a carico del Fondo per l'occupazione, pena l'estinzione anticipata del finanziamento. In caso di rifiuto da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, a partecipare ai progetti di cui all'art. 1 del presente decreto, si applichera' la procedura prevista dall'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 81. Roma, 2 ottobre 2003 Il Ministro: Maroni |
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