Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2003 (vai al sommario) |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
DELIBERAZIONE 17 settembre 2003 |
Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni e D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., e successive modificazioni - Valutazione dell'impatto ambientale del progetto preliminare di «Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza di accesso sud alla galleria di base del Brennero sull'asse ferroviario Monaco-Verona. Lotto n. 3 - Circonvallazione di Trento». (Deliberazione n. 2264). |
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LA GIUNTA PROVINCIALE Udita la relazione; Visto il progetto e lo studio di impatto ambientale relativo all'intervento in oggetto, il cui avviso al pubblico di avvio della procedura di v.i.a., ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, e' stato pubblicato nei quotidiani Corriere della Sera, Alto Adige, Trentino, Dolomiten, L'Adige, L'Arena, in data 10 giugno 2003 e successivamente rinnovato, con l'aggiornamento di alcuni elaborati progettuali riscontrati erronei, il giorno 20 giugno 2003; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1485 del 27 giugno 2003; Preso atto del contenuto del rapporto istruttorio redatto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, depositato presso la segreteria del comitato provinciale per l'ambiente in data 12 settembre 2003; Visti i pareri richiesti ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni ai servizi provinciali e alle altre amministrazioni pubbliche interessate specificate in premessa, acquisiti in sede di conferenza dei servizi di data 10 settembre 2003; Preso atto che non sono pervenute osservazioni scritte di cui all'art. 4 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni; Visto il verbale di deliberazione n. 24/2003 di data 12 settembre 2003 del comitato provinciale per l'ambiente, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Considerato che il tracciato in sinistra orografica del fiume Adige denominato «alternativa 2 - parietale» risulta complessivamente compatibile con le finalita' previste dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle attivita' produttive); Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale); Visto lo statuto della regione Trentino-Alto Adige, e in particolare gli articoli 8, 9 e 14; Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visti gli articoli 18, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche); Visto l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti i rapporti tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' potesta' statale di indirizzo e coordinamento); Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e le relative norme di attuazione; Vista la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni, recante «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente», ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22 novembre l989, n. 13-11/Leg., e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo»; Visto l'art. 11, comma 4, del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., e successive modificazioni; Ad unanimita' dei voti, espressi nelle forme di legge; Delibera: 1) Di esprimere valutazione negativa in ordine alla compatibilita' ambientale del progetto preliminare denominato «Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza di accesso sud alla galleria di base del Brennero sull'asse ferroviario Monaco-Verona. Lotto n. 3 - Circonvallazione di Trento», per quanto riguarda la realizzazione del tracciato che si sviluppa in destra orografica del fiume Adige, proposto da Italferr S.p.a. in nome e per conto di Rete ferroviaria italiana S.p.a., in conformita' al parere negativo espresso dal comitato provinciale per l'ambiente nel verbale di deliberazione n. 24/2003 di data 12 settembre 2003, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) Di esprimere valutazione positiva in ordine alla compatibilita' ambientale del progetto di cui al punto 1), relativamente alla realizzazione del tracciato alternativo denominato «alternativa 2 - parietale», proposto dalla provincia autonoma di Trento, in conformita' al parere favorevole espresso dal comitato provinciale per l'ambiente nel citato verbale di deliberazione n. 24/2003, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate: lo studio di impatto ambientale e il relativo progetto devono analizzare l'intero percorso ricadente nel territorio della provincia di Trento, dal confine nord al confine sud, suddividendo eventualmente lo stesso in lotti funzionali per la realizzazione e definendo le priorita' di realizzazione; l'eventuale suddivisione in lotti a priorita' diverse deve essere accompagnata da un'analisi sulle possibili ripercussioni a medio e lungo periodo sia nei confronti della rete viaria che di quella ferroviaria, anche in funzione della realizzazione di eventuali lotti fuori provincia; devono essere definite le misure di accompagnamento atte a favorire l'utilizzo della ferrovia e trasferire quindi il maggior numero di merci su tale sistema di trasporto; devono essere realizzati specifici e approfonditi studi di natura geologica, idrogeologica e geotecnica al fine di definire in dettaglio le caratteristiche degli ammassi rocciosi attraversati e definire, con la minore incertezza possibile, l'esatto tracciato da seguire, anche per garantire la sicurezza e la vivibilita' negli agglomerati urbani interessati; devono essere realizzate specifiche e approfondite analisi e studi volti a determinare le possibili ripercussioni, sia a breve che a lungo termine, legate al depauperamento delle risorse idriche, superficiali e sotterranee, definendo le eventuali misure compensative; nell'analisi si devono tenere in considerazione sia le derivazioni esistenti per uso idropotabile che quelle per usi irriguo; gli attraversamenti dei corsi d'acqua principali devono essere progettati utilizzando, quale tempo di ritorno assegnato per la determinazione della portata di progetto, il valore di 300 anni e mantenendo un franco idraulico possibilmente nettamente superiore a quello minimo previsto per legge. I manufatti devono avere caratteristiche tali da non modificare gli attuali parametri di scorrimento; gli attraversamenti dei corsi d'acqua secondari devono essere progettati utilizzando, quale tempo di ritorno assegnato per la determinazione della portata di progetto, il valore di 200 anni; lo studio di impatto ambientale deve approfondire le possibili interazioni tra tracciato e aree protette (biotopi, S.I.C., ecc.), anche se derivanti dall'attraversamento in galleria dei siti. In particolare deve essere evidenziata l'eventuale interferenza con habitat prioritari; lo studio di impatto ambientale deve prevedere un quadro programmatorio inteso a prospettare il recupero di determinate infrastrutturazioni esistenti, eventualmente dismesse a seguito della realizzazione dell'opera; deve essere studiato l'inserimento ambientale e paesaggistico delle interconnessioni, rispettando eventuali emergenze particolarmente significative sotto il profilo architettonico ed ambientale; devono essere approfondite le tematiche paesaggistiche sul dettaglio delle opere (luoghi logistici previsti agli ingressi delle finestre delle diverse gallerie e opere d'arte in genere) in modo che i diversi manufatti possano trovare un approccio concreto con il territorio, in termini localizzativi, insediativi e mitigativi; devono essere individuate sul territorio le aree destinate a discarica del materiale di risulta e i flussi di traffico indotto relativi alla movimentazione di queste notevoli quantita' di materiale; devono essere approfondite le possibili interferenze con le opere previste dal Piano provinciale della mobilita' per i prossimi 10-15 anni, in particolare con l'eventuale completamento dell'A31; 3) di rappresentare allo Stato la necessita' che il lotto 3 (circonvallazione di Trento e Rovereto) abbia lo stesso livello di priorita' dei rimanenti tre lotti considerati prioritari da R.F.I. nel progetto presentato e che tale lotto consideri comunque tutta la circonvallazione dell'area urbana di Trento e Rovereto; 4) di rappresentare allo Stato la necessita' di una nuova valutazione di impatto ambientale in ordine al tracciato proposto dalla provincia autonoma di Trento denominato «alternativa 2 - parietale», da effettuarsi sul progetto definitivo, comunque in osservanza della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28; 5) di stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni, che l'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale abbia durata decennale, prorogabile in relazione alle esigenze di realizzazione dell'opera; 6) di proporre allo Stato la realizzazione del tracciato di cui al punto 2) in sede di intesa istituzionale, fermo restando che ai fini della localizzazione urbanistica degli interventi si osservano le procedure di variazione del piano urbanistico provinciale, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 e della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22; 7) di ribadire che il presente provvedimento non costituisce acquiescenza rispetto ai ricorsi presentati dalla provincia autonoma di Trento alla Corte costituzionale nei confronti della legge n. 443/2001 e del decreto legislativo n. 190/2002; 8) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento ai Ministeri statali competenti, a Italferr S.p.a. e a Rete ferroviaria italiana S.p.a.; 9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni, contro il presente provvedimento e' ammesso ricorso in opposizione alla giunta provinciale da parte degli interessati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. Adunanza chiusa ad ore 13,30. Verbale letto, approvato e sottoscritto. Trento, 17 settembre 2003 Il presidente: Dellai Il dirigente: Moreschini |
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