Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 ottobre 2003
Rideterminazione e modalita' di pagamento dei minimi garantiti dovuti dai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
e
IL CAPO DIPARTIMENTO
della qualita' dei prodotti agroalimentari
e dei servizi del Ministero delle politiche
agricole e forestali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari in materia di scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli;
Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
Visto il decreto interdirigenziale 2 agosto 2002 di modifica del citato decreto interdirigenziale 6 giugno 2002;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, con la legge 1° agosto 2003, n. 200, recante disposizioni sull'UNIRE;
Considerato che in attuazione del citato art. 8 della legge 1° agosto 2003, n. 200, occorre stabilire le modalita' di versamento dei corrispettivi valutati in termini di minimo annuo garantito delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche, dette quote di prelievo e dell'imposta unica, dovuti dai medesimi concessionari nonche' gli adempimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'UNIRE in conseguenza della decadenza dei concessionari dal rapporto concessorio;
A d o t t a n o
il seguente decreto:
Art. 1.
Rideterminazione dei minimi garantiti
1. Il corrispettivo delle concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli valutato in termini di minimo annuo garantito per l'anno 2003 e per ciascun anno di durata della concessione, e' pari ai prelievi maturati sulla raccolta delle scommesse accettate nell'anno precedente, incrementati dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nello stesso precedente anno rispetto all'anno immediatamente anteriore, secondo quanto risulta dalla tabella A e da quelle che saranno predisposte ogni anno.
2. Sono fatti salvi gli attuali minimi garantiti di importo inferiore a quello di cui al comma 1 per i quali continuano ad applicarsi le norme di rideterminazione annuale previste dalla convenzione accessiva alla concessione.
 
Art. 2.
Adesione
1. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato sulla base dell'art. 3, comma 89, legge 23 dicembre 1996, n. 662, il servizio di raccolta delle scommese sulle corse dei cavalli che non hanno aderito tempestivamente alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 aderiscono alle condizioni stabilite dall'art. 8, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, con la legge 1° agosto 2003, n. 200, mediante comunicazione alle amministrazioni competenti e pagamento, nel termine del 30 ottobre 2003, del 10 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, aumentato, in ragione del ritardo rispetto al 15 novembre 2002, termine ultimo stabilito ai sensi degli articoli 4 e 7 del citato decreto interdirigenziale per il versamento di tale importo, di un'ulteriore somma pari a 1.000 euro da destinare all'UNIRE.
2. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 e successive modificazioni si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 1.
 
Art. 3.
Pagamento dei minimi garantiti
1. Il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e il debito maturato allo stesso titolo per l'anno 2002 dai concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato sulla base dell'art. 3, comma 89, legge 23 dicembre 1996, n. 662, il servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ridotti del 33,30 per cento, sono versati in unica soluzione entro il 30 ottobre 2004 ovvero secondo le seguenti modalita':
a) il 12,5% entro il 30 ottobre 2004;
b) il 12,5% entro il 30 ottobre 2005;
c) il 12,5% entro il 30 ottobre 2006;
d) il 12,5% entro il 30 ottobre 2007;
e) il 12,5% entro il 30 ottobre 2008;
f) il 12,5% entro il 30 ottobre 2009;
g) il 12,5% entro il 30 ottobre 2010;
h) il 12,5% entro il 30 ottobre 2011.
2. Non si fa luogo a rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
 
Art. 4.
Pagamento delle quote di prelievo
1. Le somme dovute dai concessionari di cui all'art. 3 a titolo di quote di prelievo sulla raccolta delle scommesse fino all'anno 2002, maggiorate dei relativi interessi, al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria al 3 agosto 2003 pari al 7,125 per cento, sono pagate in unica soluzione entro il 28 febbraio 2004 ovvero secondo le seguenti modalita':
a) il 33,33% entro il 28 febbraio 2004;
b) il 33,33% entro il 30 giugno 2004;
c) il 33,34% entro il 30 ottobre 2004.
 
Art. 5.
Pagamento dell'imposta unica
1. Le somme dovute dai concessionari di cui all'art. 3 a titolo di imposta unica sulle scommesse ippiche a norma del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, fino all'anno 2002, sono versate, al netto delle sanzioni previste dallo stesso decreto legislativo, maggiorate dei relativi interessi, al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria al 3 agosto 2003 pari al 7,125 per cento, in unica soluzione entro il 15 dicembre 2003, ovvero con le seguenti modalita':
a) il 20% entro il 15 dicembre 2003;
b) il 20% entro il 30 giugno 2004;
c) il 20% entro il 30 giugno 2005;
d) il 20% entro il 30 giugno 2006;
e) il 20% entro il 30 giugno 2007.
2. In caso di adesione alle modalita' di pagamento previste dal comma 1 cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse ippiche, ad esclusione della Tris e delle scommesse ad essa assimilabili, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.
 
Art. 6.
Garanzie
1. Le polizze fidejussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta delle scommesse ippiche ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto interministeriale 20 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente decreto, previa immediata verifica della validita' delle stesse.
2. Con successivo decreto interdirigenziale sono disciplinate le modalita' e i termini per la verifica della congruita' delle polizze fidejussorie di cui al comma 1, ai fini del loro eventuale adeguamento.
 
Art. 7.
Mancato rispetto dei termini di pagamento
1. Il mancato pagamento, anche di una sola rata di quelle previste dal presente decreto, determina l'immediata decadenza dalla concessione, l'incameramento della fidejussione, la disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale e la riscossione, anche coattiva, dei crediti.
2. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni, rispetto al 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso e il quinto giorno del mese successivo per le scommesse accettate e convalidate fra il giorno 16 e la fine del mese precedente, il pagamento anche di parte degli importi dovuti a titolo di quote di prelievo, il pagamento a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito, dovuto entro il primo semestre dell'anno successivo, nonche' il pagamento dell'imposta unica entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, sono attivate le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della fidejussione e dalla disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale.
 
Art. 8.
Effetti della mancata adesione
1. Nei confronti dei concessionari che non aderiscono entro i termini previsti dall'art. 2 trovano applicazione i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 e successive modificazioni. L'amministrazione concedente procedera' ad interrompere il collegamento con il totalizzatore nazionale delle scommesse, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo, nonche' un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002, ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 7 delta convenzione approvata con decreto interministeriale 20 aprile 1999.
 
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Gli effetti del presente decreto decorrono dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2003
Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Tino
Il capo Dipartimento della qualita'
dei prodotti agroalimentari
e dei servizi del Ministero
delle politiche agricole e forestali
Ambrosio
 
Allegato A

----> Vedere allegato di pag. 17 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone