Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 luglio 2003, n. 283
Regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che hanno istituito presso il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, una Sezione speciale per la prestazione di fideiussioni in favore degli operatori agricoli il cui piano di sviluppo, predisposto ai sensi della citata legge n. 153 del 1975, e' stato approvato, e che non sono in grado di prestare sufficienti garanzie o di offrire, comunque, garanzie reali per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito;
Vista la delibera del Comitato direttivo della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia del 12 luglio 1994;
Visto l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonche' l'entita' delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;
Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. ACG/14 POCOE/52005 del 9 luglio 2003, nella quale si espongono i motivi per cui si ritiene di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento agli articoli 2, 3 e 9 del regolamento;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Sono assistibili dalla fideiussione della Sezione le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di durata non inferiore a mesi diciotto, aventi per oggetto la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti destinati alle attivita' agricole e zootecniche nonche' a quelle ad esse connesse o collaterali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato, e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del comma 4 dell'art. 45 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), e' il seguente:
«4. Presso il Fondo e' operante la Sezione speciale
prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153,
dotata di autonomia, patrimoniale e amministrativa. Alla
Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.»
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio
1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura),
e', rispettivamente, il seguente:
«Art. 20. - Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo
sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta
per la concessione del concorso nel pagamento degli
interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti
garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di
credito, e' concessa da parte del «Fondo interbancario» di
cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive
modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la
differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi
interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte,
maggiorato del valore attualizzato del concorso negli
interessi.
La fidejussione non puo' in nessun caso eccedere il 50
per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse
elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri
territori depressi, ivi comprese le zone classificate
montane.
Per le cooperative agricole e le altre forme
associative di cui al precedente art. 13 la misura della
fidejussione puo' essere elevata fino al 90 per cento.
Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in
grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non
siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le
operazioni di credito possono essere effettuate dagli
istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente
art. 19 anche in deroga ai propri statuti ed alle
disposizioni di legge che li riguardano, con la sola
garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente
articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le
garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.
Per tali operazioni gli istituti di credito possono,
con autorizzazione del Ministero del tesoro, emettere
obbligazioni garantite dallo Stato.
Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso
dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario,
la fidejussione rilasciata dalla sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia e' parificata alla garanzia
ipotecaria o alla delegazione su contributi consortili.».
«Art. 21. - Presso il Fondo interbancario di garanzia
di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive
modificazioni e integrazioni e' istituita una speciale
sezione per la prestazione della fidejussione di cui al
precedente articolo dotata di autonomia patrimoniale e
amministrativa.
La sezione speciale e' amministrata da un comitato
direttivo ed e' sottoposta a controllo di un collegio
sindacale.
Il comitato e' composto da: due rappresentanti del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un
rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante
del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante
degli istituti di credito designato dal Ministero del
tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro
rappresentanti delle organizzazioni di categoria piu'
rappresentative a livello nazionale di queste designati e
nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su
indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre
rappresentanti delle regioni interessate.
Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono
nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella
stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il
presidente del comitato e del collegio sindacale.
Il collegio sindacale e' composto da tre membri di cui
uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del
tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.
La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del
presente articolo emanera', entro sessanta giorni dalla
data del presente provvedimento, le norme regolamentari per
il proprio funzionamento e per le procedure da osservare
per la concessione della richiesta garanzia e la
corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad
adempiere le obbligazioni assunte.
- Il testo dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n.
454 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura)
e' il seguente:
«Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra gli
Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento e'
istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la
copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai
termini delle disposizioni in materia di credito agrario,
di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di
proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal
concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione
dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle
regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
e di piccole aziende, singoli od associati e loro
cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino
all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli
Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui
beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due
rate semestrali consecutive. In dipendenza dell'indicata
garanzia gli Istituti, in deroga alle norme in vigore, sono
autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino
all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli
impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita'
giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un
Comitato composto di sette membri, di cui uno in
rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli
Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in
rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il Comitato e il Collegio sindacale, composto di tre
membri in rappresentanza, rispettivamente, delle
Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
d'Italia, sono nominati con decreti del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso
decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
Comitato.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo
interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalita' che
dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno
inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione,
gestione e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono
approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di
garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare
entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno
1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta
tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al
primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti
operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di
miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire
dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione al complessivo importo delle
operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la
formazione della piccola proprieta' contadina in
applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del
Comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che
andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore
della presente legge, sulle somme giacenti sul conto
corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme
affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al
"Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione esplica
efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia" le
obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della
piccola proprieta' contadina in applicazione degli
articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono
abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con altri
analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle
regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione della
Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina
di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.
Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i
contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
il funzionamento del «Fondo interbancario di garanzia», i
versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono
esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere
tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
dirette e dell'imposta generale sull'entrata.».
- Per il titolo della legge n. 153/1975 si veda note
precedenti.
- Il testo del comma 2 dell'art. 45 del gia' citato
decreto legislativo n. 385/1993 (si veda in nota al titolo)
e' il seguente:
«2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali, individua le operazioni alle quali si applica la
garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi
del Fondo, nonche' l'entita' delle contribuzioni a esso
dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei
finanziamenti assistiti dalla garanzia».
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) e' il seguente:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 43 del gia' citato decreto
legislativo n. 385/1993 e' il seguente:
«Art. 43 (Nozione). - 1. Il credito agrario ha per
oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti destinati alle attivita' agricole e
zootecniche nonche' a quelle ad esse connesse o
collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la
concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati
alle attivita' di pesca e acquacoltura, nonche' a quelle a
esse connesse o collaterali.
3. Sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo,
la manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche'
le altre attivita' individuate dal CICR.
4. Le operazioni di credito agrario e di credito
peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo,
rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca.
La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo
scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono,
nonche' il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale
agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto
di legge alla cambiale ordinaria.».



 
Art. 2.
1. La fideiussione e' stipulata tra la Sezione e la banca mutuante e garantisce i finanziamenti di cui all'articolo 1 nei soli casi in cui i soggetti che hanno richiesto il finanziamento non sono in grado di prestare sufficienti garanzie.
 
Art. 3.
1. La fideiussione puo' essere concessa entro il limite del sessanta per cento del finanziamento erogato e fino all'importo massimo di euro unmilionecinquecentomila.
2. Ferme restando le limitazioni di cui al comma 1, la fideiussione della Sezione deve essere concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea. La medesima fideiussione non e' cumulabile, per la stessa quota di finanziamento garantita, con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni o comunque erogati da enti od organismi pubblici.
 
Art. 4.
1. Le banche che effettuano operazioni per le quali e' stata richiesta la fideiussione della Sezione speciale devono versare alla Sezione stessa le contribuzioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 nella misura dello 0,25% della sola quota dell'importo della fideiussione. L'onere suddetto e' a carico del beneficiario del finanziamento.
2. Per i finanziamenti che fruiscono della fideiussione della Sezione, le banche sono tenute a versare, a proprio carico, una contribuzione pari al 4% dell'importo erogato.
3. Le misure delle contribuzioni possono essere variate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su richiesta della Sezione, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Entro trenta giorni dal termine di ciascun trimestre, le banche sono tenute a trasmettere alla Sezione gli elenchi delle operazioni stipulate nel trimestre di riferimento e garantite ai sensi della normativa di cui all'articolo 1, secondo le modalita' ed i termini stabiliti dalla Sezione stessa.
5. L'ammontare complessivo delle contribuzioni relative alle operazioni stipulate entro ciascun trimestre per le quali e' stata richiesta la fideiussione della Sezione speciale deve essere versato, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno dei conti correnti indicati dalla Sezione, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti dalle banche interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale.



Nota all'art. 4:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 45 del gia' citato
decreto legislativo n. 385/1993, si veda in nota alle
premesse.



 
Art. 5.
1. Gli operatori che inoltrano domanda alla Sezione speciale per la concessione della fideiussione devono allegare, a pena di inammissibilita', la comunicazione della banca interessata che segnala l'insufficienza delle garanzie offerte dal richiedente.
2. Le banche, contemporaneamente alla comunicazione agli operatori interessati, inoltrano direttamente alla Sezione speciale una circostanziata relazione a firma del funzionario che ha curato l'istruttoria e che e' responsabile anche ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993. In tale relazione sono precisati:
a) l'ammontare del finanziamento, compresi i relativi interessi;
b) le garanzie offerte ed il relativo valore di stima attribuito dalla Banca;
c) gli elementi tecnico-economici che giustificano la richiesta della garanzia fideiussoria;
d) copia del provvedimento di approvazione della richiesta di investimento o di concessione dell'agevolazione pubblica, ove previsti.
3. Nel caso di finanziamenti erogati in favore di soggetti con obbligo di bilancio, occorre trasmettere gli ultimi tre bilanci dell'organismo, corredati delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
4. Se i finanziamenti sono di importo superiore a euro duecentocinquantamila, i bilanci di cui al comma 3 devono essere stati sottoposti a revisione e certificazione da parte di una societa' iscritta nell'albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. In caso di importo inferiore, il comitato direttivo della Sezione si riserva di richiedere una certificazione analoga o comunque idonea a documentare la congruita' dei dati espressi dal bilancio della ditta richiedente.



Note all'art. 5:
- Il testo del comma 2 dell'art. 137 del gia' citato
decreto legislativo n. 385/1993 e' il seguente:
«2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione
presso una banca nonche' i dipendenti di banche che, al
fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare
le condizioni alle quali il credito venne prima concesso
ovvero di evitare la revoca del credito concesso,
consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui
sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria
notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il
fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e
con l'ammenda fino a lire venti milioni.».
- Il testo dell'art. 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il
seguente:
«Art. 161 (Albo speciale delle societa' di
revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo
speciale delle societa' di revisione abilitate
all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e
158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile.».
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n.
84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili),
e' il seguente:
«Art. 6 (Iscrizione delle societa' nel registro). - 1.
Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto
all'iscrizione nel registro le societa' che hanno la sede
principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile
in Italia e rispondono ai seguenti requisiti:
a) oggetto sociale limitato alla revisione e alla
organizzazione contabile di aziende;
b) rappresentanti la societa' nel controllo legale
dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel
registro;
c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza
numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel
registro;
d) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a
persone fisiche iscritte nel registro;
e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo
V del libro V del codice civile, azioni nominative e non
trasferibili mediante girata.
2. Per le societa' semplici si osservano le modalita'
di pubblicita' previste dall'art. 2296 del codice civile.
3. Per le societa' iscritte nell'albo previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
136, non e' richiesta l'iscrizione nel registro.».



 
Art. 6.
1. La Sezione speciale puo' richiedere alle banche interessate, per una sola volta ed entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, ulteriori notizie, dati o documentazione riguardanti le menzionate richieste di intervento. Tali notizie potranno essere acquisite anche mediante richiesta diretta al beneficiario del finanziamento.
2. La Sezione speciale, entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione di cui all'articolo 5, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione dell'ulteriore documentazione integrativa richiesta, assume le determinazioni finali con deliberazione del comitato direttivo, dandone notizia all'interessato ed alla banca.
3. Le banche devono informare senza indugio la Sezione speciale delle eventuali modifiche sopravvenute a fronte dei dati e delle informazioni in precedenza segnalati, con particolare riguardo alle variazioni apportate con i contratti definitivi di mutuo o per effetto di atti di pagamento a saldo sulla base dei risultati intervenuti in sede di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere ovvero a seguito di acquisti ammessi precisando, in ogni caso, l'importo definitivo dell'operazione.
4. La Sezione speciale, ricevute le predette informazioni modificative della relazione originaria, assume entro i successivi sessanta giorni le relative determinazioni anche al fine dell'eventuale riduzione della fideiussione richiesta.
 
Art. 7.
1. Alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre le banche comunicano alla Sezione speciale gli estremi delle operazioni stipulate durante il decorso semestre con la garanzia fideiussoria della Sezione medesima, trasmettendo, inoltre, copia dei contratti stipulati.
 
Art. 8.
1. Per le operazioni garantite dalla Sezione speciale, le banche mutuanti devono dare comunicazione alla Sezione stessa di eventuali inadempimenti entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata insoluta, trasmettendo analitica e documentata relazione circa la possibilita' per l'impresa di superare lo stato di difficolta' e di provvedere al pagamento del debito maturato.
2. La Sezione speciale, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, corredata del relativo parere della banca, in considerazione delle possibilita' di riequilibrio dell'impresa, stabilisce con delibera del proprio comitato direttivo se provvedere al rimborso della rata scaduta mantenendo in essere il mutuo, ovvero se il contratto di mutuo debba considerarsi risolto e si debba agire in via esecutiva per il recupero dell'intero credito residuo.
3. Le banche mutuanti sono tenute ad iniziare l'azione esecutiva entro quattro mesi dalla scadenza della seconda rata semestrale consecutiva o entro due mesi dalla seconda rata annuale consecutiva non corrisposta, senza preventiva delibera del comitato della Sezione speciale, dandone notizia alla Sezione stessa entro trenta giorni dall'inizio della procedura.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 comporta la decadenza della fideiussione della Sezione.
5. Tuttavia, la banca puo' chiedere alla Sezione speciale con motivata e documentata istanza l'autorizzazione al rinvio dell'attivazione dell'esecuzione. Entro novanta giorni dalla richiesta la Sezione delibera in merito, dandone comunicazione alla banca.
6. Per i crediti assistiti da garanzia ipotecaria, rimane salvo quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993.



Nota all'art. 8:
- Il testo del comma 2 dell'art. 40 del piu' volte
citato decreto legislativo n. 385/1993 e' il seguente:
«2. La banca puo' invocare come causa di risoluzione
del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si
sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A
tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato
tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla
scadenza della rata.».



 
Art. 9.
1. L'intervento della Sezione speciale per il pagamento delle rate e del capitale residuo avviene, con le modalita' di cui all'articolo 11, su richiesta della banca mutuante una volta adottate dalla Sezione le determinazioni di cui all'articolo 8.
2. Il pagamento del capitale residuo, nell'ipotesi di risoluzione del contratto di mutuo, avviene dietro presentazione da parte della banca della documentazione relativa all'avvio delle procedure esecutive per il recupero dell'intero credito vantato.
3. La Sezione speciale, in caso di procedure concorsuali e' tenuta a rimborsare quanto dovuto in forza della fideiussione prestata ad esibizione, rispettivamente, di copia della sentenza dichiarativa di fallimento o di copia del provvedimento dell'autorita' competente che ordina la liquidazione coatta amministrativa, nonche' dell'istanza di insinuazione nello stato passivo della procedura anzidetta.
4. Nel caso di esecuzione ad istanza di terzi, la liquidazione della fideiussione avviene a seguito della esibizione dell'atto di intervento per il recupero dell'intero credito vantato.
5. La richiesta di intervento deve essere inoltrata dalla banca, a pena di decadenza, entro un anno dalla data rispettivamente:
a) di avvio delle procedure esecutive;
b) della dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione coatta amministrativa della ditta affidata;
c) di intervento da parte della Banca nelle procedure avviate da terzi.
6. Se nel corso dell'escussione delle garanzie contrattualmente acquisite ed all'inizio della quale e' gia' stata liquidata la fideiussione da parte della Sezione speciale, l'organismo escusso viene sottoposto a procedura esecutiva concorsuale, la banca e' tenuta ad intervenire, in nome e per conto della Sezione speciale, in detta nuova procedura per l'intero credito precedentemente liquidato, senza tenere conto pertanto del pagamento effettuato dalla Sezione stessa.
 
Art. 10.
1. La fideiussione copre, entro il limite massimo dell'importo definitivamente rilasciato e ferma restando la percentuale di mutuo garantito, la perdita delle somme garantite per capitale ed interessi contrattuali e relativi interessi di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale.
2. Il predetto limite della fideiussione, nel corso dell'ammortamento del mutuo, si riduce progressivamente in relazione al rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l'originario rapporto fra somma garantita ed importo erogato.
3. In virtu' di tale garanzia la Sezione speciale e' tenuta al pagamento della somma garantita a fronte della prescritta documentazione ed a condizione che siano state rispettate le norme del codice civile e del presente regolamento che disciplinano la fideiussione della Sezione medesima.
 
Art. 11.
1. I pagamenti delle somme, la cui liquidazione e' stata deliberata dal comitato direttivo della Sezione speciale, sono effettuati previa emissione, a debito del conto presso la tesoreria centrale o presso le banche incaricate del servizio di cassa, di appositi ordinativi a firma del presidente del comitato o del suo sostituto.
 
Art. 12.
1. Se la banca mutuante in sede di recupero del proprio credito ravvisa ulteriori cespiti aggredibili, diversi dalle garanzie contrattualmente acquisite, al fine del recupero delle somme liquidate dalla Sezione speciale a titolo di fideiussione, deve darne comunicazione alla Sezione stessa.
2. Se la Sezione speciale, con delibera del proprio comitato direttivo, ritiene di promuovere eventuali atti o azioni di recupero, da' mandato alla banca mutuante, la quale e' tenuta a provvedervi in nome, per conto ed a spese della Sezione speciale.
3. Le somme recuperate in seguito a tali azioni sono versate alla Sezione speciale a reintegro totale o parziale delle somme erogate.
4. La Sezione rimborsa alle banche le spese sostenute e documentate nello svolgimento di tali azioni ulteriori anche nel caso di infruttuoso esperimento delle procedure di recupero.
 
Art. 13.
1. Nei contratti di mutuo deve essere inserita apposita clausola con la quale il mutuatario prende atto che la Sezione speciale puo' dare mandato alla banca mutuante di agire nei suoi confronti per il recupero delle somme erogate a titolo di garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile e per ogni altro titolo esistente.



Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 2740 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2740 (Responsabilita' patrimoniale). - Il
debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con
tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della
responsabilita' non sono ammesse se non nei casi stabiliti
dalla legge.».



 
Art. 14.
1. La Sezione deve accantonare, a fronte delle fideiussioni prestate, quote percentuali delle disponibilita' finanziarie non inferiori a quelle che sono indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 15.
1. La soluzione delle eventuali liti tra la Sezione speciale e le banche in merito al mancato rilascio od alla mancata o minore liquidazione della fideiussione e' affidata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante designato dalla Sezione speciale e da un rappresentante designato dalla banca interessata. Il Presidente e' nominato dai rappresentanti anzidetti ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del tribunale. Si osservano in proposito le norme del codice di procedura civile.
 
Art. 16.
1. La Sezione emana le istruzioni applicative del presente regolamento, che comunica al Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 17.
1. Le fideiussioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dalle norme regolamentari allegate al decreto ministeriale 5 agosto 1986, fino alla estinzione delle operazioni alle quali ineriscono.
2. La Sezione garantisce le operazioni previste da leggi non piu' operative nel caso in cui le stesse sono rifinanziate.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 luglio 2003
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 118



Nota all'art. 17:
- Il decreto ministeriale 5 agosto 1986 reca:
«Modificazioni alle norme regolamentari concernenti
l'organizzazione e la disciplina degli interventi della
Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia,
istituita ai sensi dell'art. 21 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, modificate ed integrate in relazione agli
interventi di cui all'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n.
194.».



 
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