Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 ottobre 2003
Riconoscimento al sig. Freda Jose' Alberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Freda Jose' Alberto, nato a Buenos Aires l'8 settembre 1946, cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta;
Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «licenciado en psicologia» presso l'«Universidad del Salvador» il 6 settembre 1979;
Considerato che l'istante e' iscritto presso il «Ministerio de Salud» dal 18 giugno 1980, matricola n. 3626;
Preso atto dell'ampia esperienza documentata in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 18 giugno 2003 e del 2 ottobre 2003;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra citate;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e degli psicoterapeuti e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Catania in data 3 marzo 2000, rinnovato il 3 marzo 2002 e con validita' fino al 3 marzo 2006 per motivi familiari;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Freda Jose' Alberto, nato a Buenos Aires, (Argentina) l'8 settembre 1946, cittadino argentino, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A, e degli psicoterapeuti e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 7 ottobre 2003
Il direttore generale: Mele
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone