IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Penin Fernandez Natalia, nata a Madrid (Spagna) il 28 febbraio 1976, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi e art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di assistante sociale di cui e' in possesso - come attestato dal «Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales» di Madrid cui la richiedente e' iscritta da 2003 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplomada en Trabajo Social» rilasciato dall'Universidad Complutense de Madrid» l'8 novembre 1999; Considerato che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali nella nota in atti datata 15 luglio 2003; Decreta: 1. Alla sig.ra Penin Fernandez Natalia, nata a Madrid (Spagna) il 28 febbraio 1976, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B - e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 13 ottobre 2003 Il direttore generale: Mele |