Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 ottobre 2003
Riconoscimento al sig. Carbone Pierfrancesco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Carbone Pierfrancesco, nato il 7 febbraio 1974 a Napoli (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, ii riconoscimento del titolo professionale di «solicitor», conseguito in Gran Bretagna e di cui e' in possesso dal 2 settembre 2002, come attestato da «The Law Society», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che e' in possesso dei seguenti titoli accademici: «Diploma in Law», conseguito presso «The College of Law of England and Wales» nel 1999 e «Postgraduate Diploma in Legal Practice with commendation», conseguito presso la stessa Universita' nel luglio 2000;
Considerato che il richiedente ha altresi' sostenuto 15 esami presso l'Universita' degli studi di Napoli «Federico II»;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 30 luglio 2003;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Carbone Pierfrancesco, nato il 7 febbraio 1974 a Napoli (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto processuale civile;
2) diritto processuale penale;
3) ordinamento e deontologia forensi.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 13 ottobre 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone