IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune a dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Cordoba Maria Elena, nata a Buenos Aires (Argentina) l'11 marzo 1950, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologa», conseguito in Argentina - come attestato dal «Colegio de Psicologos de la Provincia de Santa Fe» al cui registro la richiedente e' stata iscritta dal 16 settembre 1986 al 2 marzo 1998 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che la sig.ra Cordoba e' in possesso del titolo accademico di «Psicologa» conseguito presso la «Universidad Nacional de Rosario» in data 23 marzo 1983; Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente dal 1991 al 1998, come documentata in atti; Ritenuto che la sig.ra Cordoba abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 giugno 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: Alla sig.ra Cordoba Maria Elena, nata a Buenos Aires (Argentina) l'11 marzo 1950, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 13 ottobre 2003 Il direttore generale: Mele |