Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 luglio 2003
Iscrizione delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
Vista la direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002, concernente l'iscrizione delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Tenuto conto che Regno Unito, Italia, Francia, Belgio e Germania, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze in conformita' delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione;
Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 19 aprile 2002 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione;
Considerato che dal riesame relativo alle sostanze attive cinidon etile, metalaxil-M e picolinafen non sono emersi problemi o questioni che abbiano richiesto la consultazione del comitato scientifico per le piante.
Considerato che le sostanze attive cialofop butile, famoxadone e florasulam, sono state sottoposte al comitato scientifico per le piante in merito ad aspetti particolari legati alla salute umana ed ambientale e che le osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nell'elaborazione della direttiva 2002/64/CE e dei relativi rapporti di riesame;
Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2002/64/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picollnafen nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/64/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;
Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
Ritenuto che tale periodo non debba essere superiore a 12 mesi dalla data della revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio;
Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen sono iscritte, fino al 30 settembre 2012, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M o picolinafen, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 1° ottobre 2002 risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro i termini fissati dalla direttiva 2002/64/CE, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 31 marzo 2004, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 3.
1. Il rapporto di revisione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta.
 
Art. 4.
1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen revocati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, e' consentita fino al 31 marzo 2005.
2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 luglio 2003
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 9
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 24 a pag. 29 <----
 
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