Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 16 settembre 2003 |
Attuazione della decisione del Consiglio 2003/199/CE del 18 marzo 2003, relativa ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva aldicarb che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Vista la decisione del Consiglio 2003/199/CE del 18 marzo 2003, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Visto in particolare il punto (6) delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE; Visto inoltre l'art. 2, comma 3, della citata decisione, che stabilisce per l'Italia la possibilita' di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di aldicarb per il controllo degli organismi nocivi su barbabietola da zucchero, tabacco e nei vivai di piante legnose e di vite (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detti impieghi; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che stabilisce la revoca dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, elencati nell'allegato A al presente decreto, e il mantenimenio delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato B al presente decreto, che erano gia' autorizzati per l'impiego su barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose e di vite e per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta; Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio, fissato al 18 settembre 2004 dall'art. 3, lettera a) della citata decisione 2003/199/CE, dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb di cui all'allegato A al presente decreto, si applica anche ai prodotti fitosanitari, di cui all'allegato B del presente decreto, che riportano in etichetta usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali; Considerato altresi' che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, che sono elencati nell'allegato B al presente decreto e che saranno in commercio al 30 giugno 2007, e' fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera b) della citata decisione del Consiglio 2003/199/CE; Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose e di vite (usi essenziali), dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva aldicarb; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati, e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva aldicarb non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991. |
| Art. 2. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva aldicarb, riportati nell'allegato A al presente decreto, sono revocate a decorrere dai termini indicati dalla citata decisione 2003/199/CE del Consiglio. |
| Art. 3. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva aldicarb, riportati nell'allegato B al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno 2007, limitatamente ai soli impieghi su barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose e di vite (usi essenziali) e in conformita' alle condizioni indicate nelle rispettive etichette, riportate in allegato C al presente decreto. |
| Art. 4. 1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, riportati nell'allegato A al presente decreto, nonche' dei prodotti di cui all'allegato B, relativamente agli usi diversi da quelli essenziali elencati nella quinta colonna del citato allegato B, e' consentita fino al 18 settembre 2004. 2. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze che risulteranno esistenti in commercio al 30 giugno 2007 dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, riportati nell'allegato B al presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre 2007. 3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca dei prodotti di cui all'allegato A al presente decreto, delle limitazioni e delle nuove condizioni di impiego fissate per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato B al presente decreto, nonche' del rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 384 |
| Allegato A PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI ALDICARB LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE
===================================================================== Prodotto | Impresa |N. reg.|Data reg. ===================================================================== Aldicarb Adica Agrocarb | | | GR | Adica S.r.l. | 7036 |26/03/1987 --------------------------------------------------------------------- Aldicarb-Vilcar Dicarb | Agricoltura italiana | | 5G |S.r.l. | 5310 |11/04/1983 --------------------------------------------------------------------- Aldicarb 5G Enichem | | | Agricoltura | Isagro S.p.a. | 5885 |25/04/1984 --------------------------------------------------------------------- Aldicarb/Carbofuran | | | Siapa 5G (Geocarb Duo) | Siapa S.r.l. | 6747 |19/06/1986 --------------------------------------------------------------------- Aldicarb 5G Siapa | | | (Temik) | Siapa S.r.l. | 2185 |26/03/1976 --------------------------------------------------------------------- Aldicarb 5G Silia | Siapa S.r.l. | 5682 |12/01/1984 |
| Allegato B PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI ALDICARB LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE AGLI IMPIEGHI SU BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TABACCO, VIVAI (USI ESSENZIALI)
===================================================================== Prodotto | Impresa |N. reg.|Data reg. | Usi essenziali ===================================================================== | | | |Barbabietola da | | | |zucchero, | | | |tabacco, vivai Aldicarb Bayer |Bayer | | |di piante Cropscience |Cropscience | | |legnose e di Temik 5G |S.r.l. | 2001 |23/03/1976|vite --------------------------------------------------------------------- | | | |Barbabietola da | | | |zucchero, | | | |tabacco, vivai Aldicarb Chemia | | | |di piante Fitosan 4,75 |Chemia S.p.a. | 11229 |4/03/2002 |legnose --------------------------------------------------------------------- | | | |Barbabietola da | | | |zucchero, | | | |tabacco, vivai Aldicarb 5G | | | |di piante Chemia |Chemia S.p.a. | 4963 |15/10/1982|legnose --------------------------------------------------------------------- | | | |Barbabietola da | | | |zucchero, Aldicarb Emme | | | |tabacco, vivai Italia Eporin |Emme Italia | | |di piante granuli |S.r.l. | 5115 |29/11/1982|legnose --------------------------------------------------------------------- | | | |Barbabietola da | | | |zucchero, Aldicarb | | | |tabacco, vivai Sgaravatti |N. Sgaravatti & | | |di piante Nemacarb 5G |C. S.p.a. | 9682 |7/7/1998 |legnose --------------------------------------------------------------------- Aldicarb Sipcam | | | |Barbabietola da Temik 5G |Sipcam S.p.a. | 1652 |26/3/1976 |zucchero |
| Allegato C ETICHETTE DEI PRODOTTI A BASE DI ALDICARB, DI CUI ALL'ALLEGATO B, LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE AGLI IMPIEGHI SU BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TABACCO, VIVAI (USI ESSENZIALI)
----> Vedere allegato da pag. 32 a pag. 37 <---- |
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